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Art. 1833

Recesso dal contratto

Se il contratto è a tempo indeterminato [Codice civile 1831], ciascuna delle parti può recedere dal contratto [Codice civile 1373, 1823, 1830] a ogni chiusura del conto, dandone preavviso almeno dieci giorni prima [Codice civile 1855].

In caso d’interdizione [Codice civile 414], d’inabilitazione [Codice civile 415], d’insolvenza o di morte di una delle parti, ciascuna di queste o gli eredi hanno diritto di recedere dal contratto.

Lo scioglimento del contratto impedisce l’inclusione nel conto di nuove partite, ma il pagamento del saldo non può richiedersi che alla scadenza del periodo stabilito dall’articolo 1831.

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