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Art. 1823

Nozione

Il conto corrente è il contratto col quale le parti si obbligano ad annotare in un conto i crediti derivanti da reciproche rimesse [Codice civile 1260], considerandoli inesigibili e indisponibili fino alla chiusura del conto [Codice civile 1831, 1851, 1852].

Il saldo del conto è esigibile alla scadenza stabilita. Se non è richiesto il pagamento, il saldo si considera quale prima rimessa di un nuovo conto e il contratto s’intende rinnovato a tempo indeterminato [Codice civile 1833].

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