Art. 1824
Crediti esclusi dal conto corrente
Sono esclusi dal conto corrente i crediti che non sono suscettibili di compensazione [Codice civile 1243, 1246].
Qualora il contratto intervenga tra imprenditori, s’intendono esclusi dal conto i crediti estranei alle rispettive imprese [Codice civile 2082].
NOTA Questo articolo non è ancora commentato.