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Art. 1827

Effetti dell’inclusione nel conto

L’inclusione di un credito nel conto corrente non esclude l’esercizio delle azioni ed eccezioni relative all’atto da cui il credito deriva.

Se l’atto è dichiarato nullo [Codice civile 1418], annullato [Codice civile 1425], rescisso [Codice civile 1447] o risoluto [Codice civile 1453], la relativa partita si elimina dal conto.

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