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Art. 1828

Efficacia della garanzia dei crediti iscritti

Se il credito incluso nel conto è assistito da una garanzia reale o personale [Codice civile 1936, 2784, 2786, 2808], il correntista ha diritto di valersi della garanzia per il saldo esistente a suo favore alla chiusura del conto e fino alla concorrenza del credito garantito.

La stessa disposizione si applica se per il credito esiste un coobbligato solidale [Codice civile 1292].

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