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Capo XXVI – Della cessione dei beni ai creditori

Art. 1977

Nozione

La cessione dei beni ai creditori [Codice civile 507] è il contratto col quale il debitore incarica i suoi creditori o alcuni di essi di liquidare tutte o alcune sue attività e di ripartirne tra loro il ricavato in soddisfacimento dei loro crediti [Codice civile 1982, 1984].

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Art. 1978

Forma

La cessione dei beni si deve fare per iscritto, sotto pena di nullità [Codice civile 1350, n. 13, 2649, 2687, 2725].

Se tra i beni ceduti esistono crediti, si osservano le disposizioni degli articoli 1264 e 1265.

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Art. 1979

Poteri dei creditori cessionari

L’amministrazione dei beni ceduti spetta ai creditori cessionari. Questi possono esercitare tutte le azioni di carattere patrimoniale relative ai beni medesimi.

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Art. 1980

Effetti della cessione

Il debitore non può disporre dei beni ceduti.

I creditori anteriori alla cessione che non vi hanno partecipato possono agire esecutivamente anche su tali beni [Codice civile 2915].

I creditori cessionari, se la cessione ha avuto per oggetto solo alcune attività del debitore, non possono agire esecutivamente sulle altre attività prima di aver liquidato quelle cedute.

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Art. 1981

Spese

I creditori che hanno concluso il contratto o vi hanno aderito devono anticipare le spese necessarie per la liquidazione e hanno il diritto di prelevarne l’importo sul ricavato di essa.

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Art. 1982

Riparto

I creditori devono ripartire tra loro le somme ricavate in proporzione dei rispettivi crediti, salve le cause di prelazione [Codice civile 1977, 2741]. Il residuo spetta al debitore.

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Art. 1983

Controllo del debitore

Il debitore ha diritto di controllare la gestione e di averne il rendiconto alla fine della liquidazione, o alla fine di ogni anno se la gestione dura più di un anno.

Se è stato nominato un liquidatore, questi deve rendere il conto anche al debitore.

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Art. 1984

Liberazione del debitore

Se non vi è patto contrario, il debitore è liberato verso i creditori solo dal giorno in cui essi ricevono la parte loro spettante sul ricavato della liquidazione, e nei limiti di quanto hanno ricevuto [Codice civile 1977].

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Art. 1985

Recesso dal contratto

Il debitore può recedere [Codice civile 1373] dal contratto offrendo il pagamento del capitale e degli interessi a coloro con i quali ha contrattato o che hanno aderito alla cessione. Il recesso ha effetto dal giorno del pagamento.

Il debitore è tenuto al rimborso delle spese di gestione [Codice civile 1981].

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Art. 1986

Annullamento e risoluzione del contratto

La cessione può essere annullata [Codice civile 1441] se il debitore, avendo dichiarato di cedere tutti i suoi beni, ha dissimulato parte notevole di essi [Codice civile 1439], ovvero se ha occultato passività o ha simulato passività inesistenti.

La cessione può essere risoluta per inadempimento secondo le regole generali [Codice civile 1453-1462].

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