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Art. 1986

Annullamento e risoluzione del contratto

La cessione può essere annullata [Codice civile 1441] se il debitore, avendo dichiarato di cedere tutti i suoi beni, ha dissimulato parte notevole di essi [Codice civile 1439], ovvero se ha occultato passività o ha simulato passività inesistenti.

La cessione può essere risoluta per inadempimento secondo le regole generali [Codice civile 1453-1462].

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