Art. 1986
Annullamento e risoluzione del contratto
La cessione può essere annullata [Codice civile 1441] se il debitore, avendo dichiarato di cedere tutti i suoi beni, ha dissimulato parte notevole di essi [Codice civile 1439], ovvero se ha occultato passività o ha simulato passività inesistenti.
La cessione può essere risoluta per inadempimento secondo le regole generali [Codice civile 1453-1462].
NOTA Questo articolo non è ancora commentato.