Art. 1985
Recesso dal contratto
Il debitore può recedere [Codice civile 1373] dal contratto offrendo il pagamento del capitale e degli interessi a coloro con i quali ha contrattato o che hanno aderito alla cessione. Il recesso ha effetto dal giorno del pagamento.
Il debitore è tenuto al rimborso delle spese di gestione [Codice civile 1981].
NOTA Questo articolo non è ancora commentato.