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Art. 1985

Recesso dal contratto

Il debitore può recedere [Codice civile 1373] dal contratto offrendo il pagamento del capitale e degli interessi a coloro con i quali ha contrattato o che hanno aderito alla cessione. Il recesso ha effetto dal giorno del pagamento.

Il debitore è tenuto al rimborso delle spese di gestione [Codice civile 1981].

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