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TITOLO IX – Dei fatti illeciti

Art. 2043

Risarcimento per fatto illecito

Qualunque fatto doloso o colposo [Codice civile 935, 939, 1173, 1219, 1227, 1229, 1338] , che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno [Codice civile 2600, 2947; Codice penale 185, 198].

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Art. 2044

Legittima difesa

Non è responsabile chi cagiona il danno per legittima difesa di sé o di altri [Codice penale 52].

Nei casi di cui all’articolo 52, commi secondo, terzo e quarto, del codice penale, la responsabilità di chi ha compiuto il fatto è esclusa.

Nel caso di cui all’articolo 55, secondo comma, del codice penale, al danneggiato è dovuta una indennità la cui misura è rimessa all’equo apprezzamento del giudice, tenuto altresì conto della gravità, delle modalità realizzative e del contributo causale della condotta posta in essere dal danneggiato.

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Art. 2045

Stato di necessità

Quando chi ha compiuto il fatto dannoso vi è stato costretto dalla necessità di salvare sé o altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona [Codice civile 1447], e il pericolo non è stato da lui volontariamente causato né era altrimenti evitabile, al danneggiato è dovuta un’indennità, la cui misura è rimessa all’equo apprezzamento del giudice [Codice penale 54].

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Art. 2046

Imputabilità del fatto dannoso

Non risponde delle conseguenze del fatto dannoso chi non aveva la capacità d’intendere o di volere al momento in cui lo ha commesso, a meno che lo stato d’incapacità derivi da sua colpa [Codice civile 2047; Codice penale 85, 87].

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Art. 2047

Danno cagionato dall’incapace

In caso di danno cagionato da persona incapace di intendere o di volere [Codice civile 2046], il risarcimento è dovuto da chi è tenuto alla sorveglianza dell’incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto [Codice civile 2048; Codice penale 85].

Nel caso in cui il danneggiato non abbia potuto ottenere il risarcimento da chi è tenuto alla sorveglianza, il giudice, in considerazione delle condizioni economiche delle parti, può condannare l’autore del danno a un’equa indennità.

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Art. 2048

Responsabilità dei genitori, dei tutori, dei precettori e dei maestri d’arte

Il padre e la madre [Codice civile 316], o il tutore [Codice civile 357], sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei figli minori non emancipati o delle persone soggette alla tutela, che abitano con essi [Codice civile 2047]. La stessa disposizione si applica all’affiliante.

I precettori e coloro che insegnano un mestiere o un’arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza [Codice civile 2049, 2056].

Le persone indicate dai commi precedenti sono liberate dalla responsabilità soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto.

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Art. 2049

Responsabilità dei padroni e dei committenti

I padroni e i committenti sono responsabili per i danni arrecati dal fatto illecito dei loro domestici e commessi nell’esercizio delle incombenze a cui sono adibiti [Codice civile 1228, 1900, 2048].

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Art. 2050

Responsabilità per l’esercizio di attività pericolose

Chiunque cagiona danno ad altri nello svolgimento di un’attività pericolosa, per sua natura o per la natura dei mezzi adoperati, è tenuto al risarcimento, se non prova di avere adottato tutte le misure idonee a evitare il danno [Codice civile 2054].

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Art. 2051

Danno cagionato da cosa in custodia

Ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito [Codice civile 1218, 1256].

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Art. 2052

Danno cagionato da animali

Il proprietario di un animale o chi se ne serve per il tempo in cui lo ha in uso, è responsabile dei danni cagionati dall’animale [Codice penale 672], sia che fosse sotto la sua custodia, sia che fosse smarrito o fuggito, salvo che provi il caso fortuito [Codice civile 1218, 1256].

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Art. 2053

Rovina di edificio

Il proprietario di un edificio o di altra costruzione è responsabile dei danni cagionati dalla loro rovina, salvo che provi che questa non è dovuta a difetto di manutenzione o a vizio di costruzione [Codice civile 1669, 2054; Codice penale 677].

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Art. 2054

Circolazione di veicoli

Il conducente di un veicolo senza guida di rotaie è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno [Codice civile 2947].

Nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subìto dai singoli veicoli [Codice civile 2055].

Il proprietario del veicolo o, in sua vece, l’usufruttuario [Codice civile 978] o l’acquirente con patto di riservato dominio [Codice civile 1523], è responsabile in solido col conducente, se non prova che la circolazione del veicolo è avvenuta contro la sua volontà.

In ogni caso le persone indicate dai commi precedenti sono responsabili dei danni derivati da vizi di costruzione o da difetto di manutenzione del veicolo [Codice civile 2053].

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Art. 2055

Responsabilità solidale

Se il fatto dannoso è imputabile a più persone, tutte sono obbligate in solido al risarcimento del danno [Codice civile 1294; Codice penale 187].

Colui che ha risarcito il danno ha regresso contro ciascuno degli altri, nella misura determinata dalla gravità della rispettiva colpa e dall’entità delle conseguenze che ne sono derivate [Codice civile 1299].

Nel dubbio, le singole colpe si presumono uguali.

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Art. 2056

Valutazione dei danni

Il risarcimento dovuto al danneggiato si deve determinare secondo le disposizioni degli articoli 1223, 1226 e 1227.

Il lucro cessante è valutato dal giudice con equo apprezzamento delle circostanze del caso.

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Art. 2057

Danni permanenti

Quando il danno alle persone ha carattere permanente la liquidazione può essere fatta dal giudice, tenuto conto delle condizioni delle parti e della natura del danno, sotto forma di una rendita vitalizia [Codice civile 1872]. In tal caso il giudice dispone le opportune cautele.

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Art. 2058

Risarcimento in forma specifica

Il danneggiato può chiedere la reintegrazione in forma specifica, qualora sia in tutto o in parte possibile.

Tuttavia il giudice può disporre che il risarcimento avvenga solo per equivalente, se la reintegrazione in forma specifica risulta eccessivamente onerosa per il debitore.

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Art. 2059

Danni non patrimoniali

Il danno non patrimoniale deve essere risarcito solo nei casi determinati dalla legge [Codice di procedura civile 89; Codice penale 185, 187, 189].

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