x

x

Art. 2057

Danni permanenti

Quando il danno alle persone ha carattere permanente la liquidazione può essere fatta dal giudice, tenuto conto delle condizioni delle parti e della natura del danno, sotto forma di una rendita vitalizia [Codice civile 1872]. In tal caso il giudice dispone le opportune cautele.

NOTA Questo articolo non è ancora commentato.