Art. 2055
Responsabilità solidale
Se il fatto dannoso è imputabile a più persone, tutte sono obbligate in solido al risarcimento del danno [Codice civile 1294; Codice penale 187].
Colui che ha risarcito il danno ha regresso contro ciascuno degli altri, nella misura determinata dalla gravità della rispettiva colpa e dall’entità delle conseguenze che ne sono derivate [Codice civile 1299].
Nel dubbio, le singole colpe si presumono uguali.
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