Art. 2047
Danno cagionato dall’incapace
In caso di danno cagionato da persona incapace di intendere o di volere [Codice civile 2046], il risarcimento è dovuto da chi è tenuto alla sorveglianza dell’incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto [Codice civile 2048; Codice penale 85].
Nel caso in cui il danneggiato non abbia potuto ottenere il risarcimento da chi è tenuto alla sorveglianza, il giudice, in considerazione delle condizioni economiche delle parti, può condannare l’autore del danno a un’equa indennità.
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