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Art. 2048

Responsabilità dei genitori, dei tutori, dei precettori e dei maestri d’arte

Il padre e la madre [Codice civile 316], o il tutore [Codice civile 357], sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei figli minori non emancipati o delle persone soggette alla tutela, che abitano con essi [Codice civile 2047]. La stessa disposizione si applica all’affiliante.

I precettori e coloro che insegnano un mestiere o un’arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza [Codice civile 2049, 2056].

Le persone indicate dai commi precedenti sono liberate dalla responsabilità soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto.

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