Art. 2046
Imputabilità del fatto dannoso
Non risponde delle conseguenze del fatto dannoso chi non aveva la capacità d’intendere o di volere al momento in cui lo ha commesso, a meno che lo stato d’incapacità derivi da sua colpa [Codice civile 2047; Codice penale 85, 87].
NOTA Questo articolo non è ancora commentato.