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Art. 2043

Risarcimento per fatto illecito

Qualunque fatto doloso o colposo [Codice civile 935, 939, 1173, 1219, 1227, 1229, 1338] , che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno [Codice civile 2600, 2947; Codice penale 185, 198].

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