x

x

Art. 122 -  Colpa del danneggiato

1. Nelle ipotesi di concorso del fatto colposo del danneggiato il risarcimento si valuta secondo le disposizioni dell’articolo 1227 del codice civile.

2. Il risarcimento non è dovuto quando il danneggiato sia stato consapevole del difetto del prodotto e del pericolo che ne derivava e nondimeno vi si sia volontariamente esposto.

3. Nell’ipotesi di danno a cosa, la colpa del detentore di questa è parificata alla colpa del danneggiato.

NOTA Questo articolo non è ancora commentato.