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Art. 42

Limitazioni del diritto su disegno o modello

1.  I diritti conferiti dalla registrazione del disegno o modello non si estendono:

a)  agli atti compiuti in ambito privato e per fini non commerciali;

b)  agli atti compiuti a fini di sperimentazione;

c)  agli atti di riproduzione necessari per le citazioni o per fini didattici, purché siano compatibili con i principi della correttezza professionale, non pregiudichino indebitamente l’utilizzazione normale del disegno o modello e sia indicata la fonte.

2.  I diritti esclusivi conferiti dalla registrazione del disegno o modello non sono esercitabili riguardo:

a)  all’arredo e alle installazioni dei mezzi di locomozione navale e aerea immatricolati in altri Paesi che entrano temporaneamente nel territorio dello Stato;

b)  all’importazione nello Stato di pezzi di ricambio e accessori destinati alla riparazione dei mezzi di trasporto di cui alla lettera a);

c)  all’esecuzione delle riparazioni sui mezzi di trasporto predetti.

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