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Art. 189

Bollettino ufficiale di brevetti d’invenzione e modelli d’utilità, registrazioni di disegni e modelli, topografie di prodotti a semiconduttori

1.  Il Bollettino ufficiale di brevetti d’invenzione e modelli d’utilità, registrazioni di disegni e modelli, topografie di prodotti a semiconduttori, da pubblicarsi con cadenza almeno mensile da parte dell’Ufficio italiano brevetti e marchi, contiene almeno le seguenti notizie relative a:

a)  domande di brevetto o di registrazione con l’indicazione dell’eventuale priorità o richiesta di differimento dell’accessibilità al pubblico;

b)  brevetti e registrazioni concessi;

c)  brevetti e registrazioni decaduti per mancato pagamento delle tasse previste per il mantenimento annuale;

d)  brevetti e registrazioni offerti in licenza al pubblico;

e)  brevetti e registrazioni oggetto di decreto di espropriazione o di licenza obbligatoria;

f)  brevetti e registrazioni oggetto di conversione;

g)  domande di trascrizione degli atti di cui all’articolo 138 e trascrizioni avvenute;

g-bis)  sentenze di cui all’articolo 197, comma 6.

2.  I dati identificativi di domande, brevetti e registrazioni, oltre quelli specifici indicati al comma 1, lettere a), d), ed e), ed ai relativi numeri e date, sono quelli di cui agli articoli 160, comma 1, 167, comma 1, 168, commi 1 e 2, lettere b) e d).

3.  Il Bollettino ufficiale è corredato da indici analitici, almeno alfabetici per titolari, numerici e per classi.

 

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