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Art. 243-bis

Relazione al Parlamento in materia di protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche

1.  Il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri della salute, delle politiche agricole alimentari e forestali, dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, dell’istruzione, dell’università e della ricerca e del lavoro e delle politiche sociali presenta al Parlamento ogni anno una relazione sull’applicazione delle norme previste dal Capo II, sezione IV-bis, del presente Codice.

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