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Art. 39 - Assistenza legale alla procedura

1. L’Avvocatura dello Stato assume la rappresentanza e la difesa dell’amministratore giudiziario nelle controversie, anche in corso, concernenti rapporti relativi a beni sequestrati, qualora l’Avvocato generale dello Stato ne riconosca l’opportunità. (1)

1–bis. A tal fine, dopo che il giudice delegato lo ha autorizzato a stare in giudizio, l’amministratore giudiziario inoltra richiesta per via telematica all’Avvocatura dello Stato. Ove l’Avvocato generale dello Stato non si esprima entro cinque giorni, il giudice delegato può autorizzare la nomina di un libero professionista. (2)

(1) Comma così sostituito dall’ art. 1, comma 1, D. LGS. 218/2012.

(2) Comma aggiunto dall’ art. 13, comma 6, L. 161/2017.

Rassegna di giurisprudenza

Non risultano decisioni rilevanti in termini.