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Capo II – Delle controversie in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie

Art. 442

Controversie in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie

Nei procedimenti relativi a controversie derivanti dall’applicazione delle norme riguardanti le assicurazioni sociali, gli infortuni sul lavoro, le malattie professionali, gli assegni familiari nonché ogni altra forma di previdenza e di assistenza obbligatorie, si osservano le disposizioni di cui al capo primo di questo titolo.

Anche per le controversie relative alla inosservanza degli obblighi di assistenza e di previdenza derivanti da contratti e accordi collettivi si osservano le disposizioni di cui al capo primo di questo titolo.

Per le controversie di cui all’articolo 7, terzo comma, numero 3-bis), non si osservano le disposizioni di questo capo, né quelle di cui al capo primo di questo titolo.

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Art. 443

Rilevanza del procedimento amministrativo

La domanda relativa alle controversie in materia di previdenza e assistenza obbligatorie di cui al primo comma dell’articolo 442 non è procedibile se non quando siano esauriti i procedimenti prescritti dalle leggi speciali per la composizione in sede amministrativa o siano decorsi i termini ivi fissati per il compimento dei procedimenti stessi o siano, comunque, decorsi 180 giorni dalla data in cui è stato proposto il ricorso amministrativo.

Se il giudice nella prima udienza di discussione rileva l’improcedibilità della domanda a norma del comma precedente, sospende il giudizio e fissa all’attore un termine perentorio di sessanta giorni per la presentazione del ricorso in sede amministrativa.

Il processo deve essere riassunto, a cura dell’attore, nel termine perentorio di 180 giorni che decorre dalla cessazione della causa della sospensione.

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Art. 444

Giudice competente

Le controversie in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie indicate nell’articolo 442 sono di competenza del tribunale, in funzione di giudice del lavoro, nella cui circoscrizione ha la residenza l’attore. Se l’attore è residente all’estero la competenza è del tribunale, in funzione di giudice del lavoro, nella cui circoscrizione l’attore aveva l’ultima residenza prima del trasferimento all’estero ovvero, quando la prestazione è chiesta dagli eredi, nella cui circoscrizione il defunto aveva la sua ultima residenza.

Se la controversia in materia di infortuni sul lavoro e malattie professionali riguarda gli addetti alla navigazione marittima o alla pesca marittima, è competente il tribunale (4), in funzione di giudice del lavoro, del luogo in cui ha sede l’ufficio del porto di iscrizione della nave.

Per le controversie relative agli obblighi dei datori di lavoro e all’applicazione delle sanzioni civili per l’inadempimento di tali obblighi, è competente il tribunale, in funzione di giudice del lavoro, del luogo in cui ha sede l’ufficio dell’ente.

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Art. 445

Consulente tecnico

Nei processi regolati nel presente capo, relativi a domande di prestazioni previdenziali o assistenziali che richiedano accertamenti tecnici, il giudice nomina uno o più consulenti tecnici scelti in appositi albi, ai sensi dell’articolo 424.

Nei casi di particolare complessità il termine di cui all’articolo 424 può essere prorogato fino a sessanta giorni.

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Art. 445-bis

Accertamento tecnico preventivo obbligatorio

Nelle controversie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità e di assegno di invalidità, disciplinati dalla legge 12 giugno 1984, n. 222, chi intende proporre in giudizio domanda per il riconoscimento dei propri diritti presenta con ricorso al giudice competente ai sensi dell’articolo 442 codice di procedura civile, presso il Tribunale nel cui circondario risiede l’attore, istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere. Il giudice procede a norma dell’articolo 696 - bis codice di procedura civile, in quanto compatibile nonché secondo le previsioni inerenti all’accertamento peritale di cui all’articolo 10, comma 6-bis, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e all’articolo 195.

L’espletamento dell’accertamento tecnico preventivo costituisce condizione di procedibilità della domanda di cui al primo comma. L’improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto a pena di decadenza o rilevata d’ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. Il giudice ove rilevi che l’accertamento tecnico preventivo non è stato espletato ovvero che è iniziato ma non si è concluso, assegna alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione dell’istanza di accertamento tecnico ovvero di completamento dello stesso.

La richiesta di espletamento dell’accertamento tecnico interrompe la prescrizione.

Il giudice, terminate le operazioni di consulenza, con decreto comunicato alle parti, fissa un termine perentorio non superiore a trenta giorni, entro il quale le medesime devono dichiarare, con atto scritto depositato in cancelleria, se intendono contestare le conclusioni del consulente tecnico dell’ufficio.

In assenza di contestazione, il giudice, se non procede ai sensi dell’articolo 196, con decreto pronunciato fuori udienza entro trenta giorni dalla scadenza del termine previsto dal comma precedente omologa l’accertamento del requisito sanitario secondo le risultanze probatorie indicate nella relazione del consulente tecnico dell’ufficio provvedendo sulle spese. Il decreto, non impugnabile né modificabile, è notificato agli enti competenti, che provvedono, subordinatamente alla verifica di tutti gli ulteriori requisiti previsti dalla normativa vigente, al pagamento delle relative prestazioni, entro 120 giorni.

Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell’ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione.

La sentenza che definisce il giudizio previsto dal comma precedente è inappellabile.

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Art. 446

Istituti di patronato e di assistenza sociale

Gli istituti di patronato e di assistenza sociale legalmente riconosciuti, possono, su istanza dell’assistito, in ogni grado del giudizio, rendere informazioni e osservazioni orali o scritte nella forma di cui all’articolo 425.

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Art. 447

Esecuzione provvisoria

Le sentenze pronunciate nei giudizi relativi alle controversie di cui all’articolo 442 sono provvisoriamente esecutive.

Si applica il disposto dell’articolo 431.

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Art. 447-bis

Norme applicabili alle controversie in materia di locazione, di comodato e di affitto

Le controversie in materia di locazione e di comodato di immobili urbani e quelle di affitto di aziende sono disciplinate dagli articoli 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, primo comma, 422, 423, primo e terzo comma, 424, 425, 426, 427, 428, 429, primo e secondo comma, 430, 433, 434, 435, 436, 436-bis, 437, 438, 439, 440, 441, in quanto applicabili.

[Per le controversie relative ai rapporti di cui all’Art. 8, secondo comma, n. 3), è competente il giudice del luogo dove si trova la cosa]. Sono nulle le clausole di deroga alla competenza.

Il giudice può disporre d’ufficio, in qualsiasi momento, l’ispezione della cosa [Codice di procedura civile 118] e l’ammissione di ogni mezzo di prova, ad eccezione del giuramento decisorio, nonché la richiesta di informazioni, sia scritte che orali, alle associazioni di categoria indicate dalle parti.

Le sentenze di condanna di primo grado sono provvisoriamente esecutive. All’esecuzione si può procedere con la sola copia del dispositivo in pendenza del termine per il deposito della sentenza. Il giudice d’appello può disporre con ordinanza non impugnabile che l’efficacia esecutiva o l’esecuzione siano sospese quando dalle stesse possa derivare all’altra parte gravissimo danno.

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Art. 448

Rimessione al collegio

[Il giudice istruttore nel rimettere la causa al collegio per la discussione fissa l’udienza di cui all’articolo 190 entro i venti giorni successivi.

Nei processi riguardanti controversie di cottimo, il termine è ridotto a metà e la sentenza deve essere pubblicata all’udienza di discussione.]

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Art. 449

Disposizioni sulle spese

[Nelle cause di valore non superiore alle lire duemila non possono essere posti a carico del soccombente gli onorari dell’avvocato dal quale l’altra parte si è fatta assistere.

Nelle cause di valore superiore alle lire duemila, il giudice, quando condanna alle spese, determina, secondo le circostanze, se in esse siano da comprendere, in tutto o in parte, gli onorari dell’avvocato.]

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Art. 450

Giudice d’appello

[L’appello contro le sentenze pronunciate nei processi relativi a controversie previste nell’articolo 429 deve essere proposto davanti alla sezione della corte d’appello che funziona come magistratura del lavoro, la quale è integrata da due consiglieri designati dal primo presidente in sostituzione degli esperti.

Anche quando il giudizio di primo grado si è svolto con rito ordinario, se la sentenza è impugnata perché il pretore o il tribunale ha ritenuto che il rapporto dedotto in giudizio non rientra fra quelli previsti nell’articolo 429, l’appello deve essere proposto alla sezione speciale e, se è proposto in forma incidentale davanti al giudice ordinario, questi, con ordinanza, rimette il processo alla sezione speciale.]

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Art. 451

Cambiamento del rito in appello

[La sezione della corte di cui all’articolo precedente, se ritiene che il procedimento in primo grado non si è svolto secondo il rito prescritto, provvede, quando occorre, a norma degli articoli 445 e 446.]

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Art. 452

Appellabilità delle sentenze

[Sono inappellabili le sentenze che hanno deciso una controversia di valore non superiore a lire cinquemila.]

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Art. 453

Consulente tecnico in appello

[Quando l’appello riguarda decisioni fondate su accertamenti compiuti da consulenti tecnici, è obbligatoria la nomina del consulente tecnico.]

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Art. 454

Ricorso per cassazione

[Contro le sentenze pronunciate secondo il rito speciale, si può proporre ricorso per cassazione a norma del n. 3 dell’Art. 360 anche per violazione o falsa applicazione delle disposizioni dei contratti collettivi e delle norme equiparate.]

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Art. 455

Arbitrato dei consulenti tecnici

[Quando la controversia ha contenuto prevalentemente tecnico, le parti, d’accordo, possono chiedere al giudice che la decisione sia rimessa al consulente tecnico, oppure a un collegio composto dal consulente tecnico nominato d’ufficio, che lo presiede, e dai consulenti tecnici delle parti.

Il giudice provvede con ordinanza, assegnando ai consulenti un termine perentorio per la pronuncia del lodo.]

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Art. 456

Pronuncia dei consulenti tecnici

[I consulenti tecnici decidono secondo equità.

Il lodo deve essere depositato, a pena di nullità, nel termine di cui all’articolo precedente, nella cancelleria dell’ufficio al quale appartiene il giudice che ha rimesso la decisione ai consulenti, ed è dichiarato esecutivo con decreto del pretore o del presidente del tribunale.

Contro il decreto che nega l’esecutorietà è ammesso reclamo mediante ricorso a norma dell’articolo 825 ultimo comma al presidente della sezione della corte d’appello indicata nell’articolo 450.]

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Art. 457

Decadenza dei consulenti tecnici ed estinzione del processo

[Se il lodo non è depositato nel termine di cui all’Art. 455, secondo comma, il giudice che ha disposto la rimessione, su istanza della parte più diligente, pronuncia la decadenza e provvede sulla causa.

Se l’istanza non è proposta entro sei mesi dalla scadenza del termine suddetto, il processo si estingue.]

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Art. 458

Impugnazione delle sentenze dei consulenti

[Le sentenze dei consulenti sono impugnabili a norma degli articoli 827 e seguenti, in quanto applicabili, davanti alla sezione della corte d’appello indicata nell’articolo 450.]

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Art. 459

Controversie in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie

[Si osservano le disposizioni del presente capo nei processi relativi a controversie derivanti dall’applicazione delle norme relative alle assicurazioni sociali, agli infortuni sul lavoro industriale e agricolo, alle malattie professionali, agli assegni familiari e ad ogni altra forma di previdenza e di assistenza obbligatorie inerenti ai rapporti indicati nell’articolo 429.

Si osservano le norme del capo secondo di questo titolo per le controversie tra lavoratori e datori di lavoro relative all’inosservanza da parte di questi ultimi degli obblighi di assistenza e previdenza derivanti da contratti collettivi di lavoro o norme equiparate.]

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Art. 460

Improponibilità della domanda

[La domanda relativa a controversie previste nel presente capo non può essere proposta, se non quando sono esauriti i procedimenti prescritti dalle leggi speciali per la composizione in sede amministrativa o sono decorsi i termini ivi fissati per il compimento dei procedimenti stessi.]

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Art. 461

Giudice competente

[Le controversie indicate nell’articolo 459 primo comma sono di competenza del tribunale.

Per le controversie relative al diritto alle prestazioni previdenziali o assistenziali dei lavoratori o loro aventi causa, in materia di infortuni sul lavoro e di malattie professionali, è competente il tribunale del luogo in cui è avvenuto l’infortunio o si è manifestata la malattia professionale, e, per le altre controversie, il tribunale del luogo in cui ha sede l’organo locale dell’ente al quale è stata fatta la richiesta della prestazione. Se la controversia in materia di infortuni sul lavoro e di malattie professionali riguarda gli addetti alla navigazione marittima o alla pesca marittima, è competente il tribunale del luogo in cui ha sede l’ufficio del porto di iscrizione della nave.

Per le controversie relative agli obblighi dei datori di lavoro e all’applicazione delle sanzioni civili per l’inadempimento di tali obblighi, in materia di infortuni sul lavoro e di malattie professionali, è competente il tribunale nella cui circoscrizione ha sede l’ufficio dell’ente al quale deve essere fatta la denuncia dei lavori ai fini dell’assicurazione, e per le altre controversie è competente il tribunale del luogo in cui si è svolto il rapporto di lavoro.]

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Art. 462

Patrocinio

[Le parti che chiedono le prestazioni possono stare in giudizio personalmente, oppure con il ministero di un procuratore legale scelto in appositi albi, e possono valersi dell’assistenza di avvocati scelti negli stessi albi.]

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Art. 463

Assistenza del consulente tecnico

[Nei processi regolati nel presente capo, relativi a domande di prestazioni previdenziali o assistenziali, il giudice è normalmente assistito, a norma dell’articolo 441, da uno o più consulenti tecnici, scelti in appositi albi.]

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Art. 464

Rinvio

[Si osservano nel procedimento le disposizioni degli articoli 439, 440, 441 e 448 primo comma.

Le associazioni sindacali possono intervenire nel giudizio a norma dell’articolo 443.

Le parti possono chiedere che la decisione sia rimessa ad uno o più consulenti tecnici, a norma degli articoli 455 e seguenti.]

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Art. 465

Giudice d’appello

[L’appello contro le sentenze pronunciate nelle controversie previste nell’articolo 459 si propone alla sezione della corte d’appello che funziona come magistratura del lavoro, composta nel modo indicato nell’articolo 450.

Si applica la disposizione dell’articolo 453.]

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Art. 466

Appellabilità delle sentenze

[Sono inappellabili le sentenze che hanno deciso una controversia di valore non superiore alle lire diecimila.]

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Art. 467

Denuncia all’associazione sindacale

[Le norme degli articoli 430, 431, 432 e 433 si applicano anche nelle controversie in materie regolate da norme corporative, quando l’obbligo del tentativo di conciliazione è stabilito dalle dette norme.]

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Art. 468

Nomina del consulente tecnico

[Nelle controversie indicate nell’articolo precedente i consulenti tecnici sono scelti possibilmente negli appositi albi.]

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Art. 469

Intervento delle associazioni sindacali

[Le associazioni sindacali possono intervenire in giudizio a norma dell’articolo 443, quando si contenda sull’applicazione delle norme corporative.]

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Art. 470

Sospensione del procedimento

[Il procedimento deve essere sospeso a norma dell’articolo 444, quando pende un processo collettivo riguardante l’applicazione della norma corporativa.]

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Art. 471

Ricorso per cassazione

[Si può proporre ricorso per cassazione a norma del numero 3 dell’articolo 360 anche per violazione o falsa applicazione delle disposizioni delle norme corporative.]

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Art. 472

Accertamento tecnico preventivo

[Quando la controversia riguarda le modalità di una prestazione o la qualità di una merce o altro elemento tecnico relativo a una norma corporativa, la parte può chiedere, nei modi stabiliti nell’articolo 696, che sia eseguito un accertamento tecnico preventivo.]

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Art. 473

Procedimento ed efficacia dell’accertamento

[Il presidente, il pretore o il conciliatore, quando ritiene di dovere accogliere l’istanza, nomina con decreto il consulente, scegliendolo in ogni caso nell’apposito albo. Nello stesso decreto il presidente, il pretore o il conciliatore formula i quesiti ai quali il consulente deve rispondere e gli assegna un breve termine per il compimento dell’indagine e per la presentazione della relazione.

Alle risposte del consulente si applica la disposizione dell’articolo 442 ultimo comma.]

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