x

x

Art. 455

Arbitrato dei consulenti tecnici

[Quando la controversia ha contenuto prevalentemente tecnico, le parti, d’accordo, possono chiedere al giudice che la decisione sia rimessa al consulente tecnico, oppure a un collegio composto dal consulente tecnico nominato d’ufficio, che lo presiede, e dai consulenti tecnici delle parti.

Il giudice provvede con ordinanza, assegnando ai consulenti un termine perentorio per la pronuncia del lodo.]

NOTA Questo articolo non è ancora commentato.