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Art. 448

Rimessione al collegio

[Il giudice istruttore nel rimettere la causa al collegio per la discussione fissa l’udienza di cui all’articolo 190 entro i venti giorni successivi.

Nei processi riguardanti controversie di cottimo, il termine è ridotto a metà e la sentenza deve essere pubblicata all’udienza di discussione.]

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