Art. 449
Disposizioni sulle spese
[Nelle cause di valore non superiore alle lire duemila non possono essere posti a carico del soccombente gli onorari dell’avvocato dal quale l’altra parte si è fatta assistere.
Nelle cause di valore superiore alle lire duemila, il giudice, quando condanna alle spese, determina, secondo le circostanze, se in esse siano da comprendere, in tutto o in parte, gli onorari dell’avvocato.]
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