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Art. 447-bis

Norme applicabili alle controversie in materia di locazione, di comodato e di affitto

Le controversie in materia di locazione e di comodato di immobili urbani e quelle di affitto di aziende sono disciplinate dagli articoli 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, primo comma, 422, 423, primo e terzo comma, 424, 425, 426, 427, 428, 429, primo e secondo comma, 430, 433, 434, 435, 436, 436-bis, 437, 438, 439, 440, 441, in quanto applicabili.

[Per le controversie relative ai rapporti di cui all’Art. 8, secondo comma, n. 3), è competente il giudice del luogo dove si trova la cosa]. Sono nulle le clausole di deroga alla competenza.

Il giudice può disporre d’ufficio, in qualsiasi momento, l’ispezione della cosa [Codice di procedura civile 118] e l’ammissione di ogni mezzo di prova, ad eccezione del giuramento decisorio, nonché la richiesta di informazioni, sia scritte che orali, alle associazioni di categoria indicate dalle parti.

Le sentenze di condanna di primo grado sono provvisoriamente esecutive. All’esecuzione si può procedere con la sola copia del dispositivo in pendenza del termine per il deposito della sentenza. Il giudice d’appello può disporre con ordinanza non impugnabile che l’efficacia esecutiva o l’esecuzione siano sospese quando dalle stesse possa derivare all’altra parte gravissimo danno.

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