Il principio di rieducatività della pena detentiva nel Diritto italiano
Il principio di rieducatività della pena detentiva nel Diritto italiano
Le origini dottrinarie e giurisprudenziali del problema
Negli Anni Sessanta del Novecento, si aprì un aspro dibattito circa il ruolo della pena pecuniaria, nel Codice Penale, rispetto alla valenza, sino ad allora prioritaria, della pena detentiva. A prescindere dagli specifici dettagli, Consulta 12/1966, in maniera emblematica, ha affermato che “il principio della finalità rieducativa della pena, di cui al comma 3 Art. 27 Cost., deve agire in concorso con altre funzioni della pena e non può essere inteso in senso esclusivo ed assoluto, in quanto queste altre funzioni della pena, al di là della prospettiva del miglioramento del reo, sono [anch'esse] essenziali alla tutela dei cittadini e dell'ordine giuridico contro la delinquenza e da esse dipende l'esistenza stessa della vita sociale”.
In maniera diametralmente opposta, negli Anni Venti del Duemila, Consulta 201/2025 ha statuito l'incostituzionalità di una norma processuale reputata “lesiva del principio della finalità rieducativa della pena [e, per conseguenza, ndr] incoerente ed irrazionale”. Sempre a prescindere dagli specifici dettagli, Consulta 201/2025, smentendo Consulta 12/1966, ha dichiarato che “la finalità rieducativa della pena è l'unica finalità espressamente menzionata dalla Costituzione, ancorché non in funzione escludente le altre [finalità] cui le pene assolvono. La tensione delle pene verso l'obiettivo della rieducazione del condannato è oggetto di un preciso dovere […] che il comma 3 Art. 27 Cost pone a carico di tutte le istituzioni ed i poteri che esercitano la potestà punitiva nell'Ordinamento italiano, a cominciare dal Legislatore. La rieducazione […] non può essere sacrificata a vantaggio di alcun'altra, seppur legittima, finalità della pena”.
Pur se crea imbarazzo, la profonda discrasia tra Consulta 12/1966 e Consulta 201/2025 manifesta un deciso cambio di opinione nel corso dell'evolversi della Giurisprudenza costituzionale, la quale, nel corso degli ultimi sessant'anni, ha radicalmente mutato la propria ermeneutica attinente al comma 3 Art. 27 Cost. . D'altra parte, anche in Dottrina la rieducatività della pena detentiva non costituisce una ratio pacifica. P.e., Fiandanca (2023)[1] precisa che “il concetto di rieducazione contenuto [nel comma 3 Art. 27 Cost., ndr] è un termine polisemico, che riflette un concetto indeterminato, posto ai confini tra il Diritto e le scienze empirico-sociali, come tale condizionato nelle sue possibili valenze […] da pregiudiziali di varia matrice (filosofica, etica, antropologica, sociologica e giuridico-costituzionale) che ne rendono difficile, anche in sede giudiziaria e penitenziaria, una definizione precisa ed univoca”. Addirittura, secondo Viganò (2025)[2] il lemma “rieducazione”, nel comma 3 Art. 27 Cost., “è un termine dal sapore, invero, un po' antiquato, che rischia di evocare sfumature moraleggianti difficilmente compatibili con il quadro costituzionale di uno Stato laico”. A sua volta, Ruotolo (2014)[3] definisce il termine rieducazione come “ambiguo”. Fa eccezione Manes (2025)[4]. il quale ha qualificato “particolarmente felice ed equilibrata” la ratio della rieducatività nel comma 3 Art. 27 Cost. . Per la verità, da Consulta 12/1966 a Consulta 201/2025, v'è di mezzo un lungo e travagliato percorso esegetico che ha visto opporsi filoni interpretativi diversi e mai scontati, né a livello giurisprudenziale, né sotto il profilo dottrinario.
La prima fase dell'interpretazione costituzionale della clausola rieducativa ex comma 3 Art. 27 Cost.
La prima fase dell'esegesi della Corte Costituzionale attorno alla ratio della rieducatività della pena detentiva abbraccia il trentennio che va dagli Anni Sessanta del Novecento agli Anni Ottanta del Novecento. In particolar modo, questo primo periodo di ermeneutica giurisprudenziale vede protagoniste le Sentenze contenute in Consulta nn. 22/1971, 119/1975, 237/1984, 102/1985 nonché 169/1985.
Molto opportunamente, Talini (2018)[5] ha sintetizzato che “in tale fase, si assiste ad un'opera di marginalizzazione del principio [della rieducatività, ndr] da parte della Corte: questa relega la funzione rieducativa della pena in secondo piano rispetto alle altre funzioni ascrivibili alla pena stessa. E' sufficiente leggere i passaggi di Consulta 12/1966, non casualmente additati spesso come la decisione più significativa di questa fase, per rendersi agevolmente conto del pensiero della Consulta: il principio rieducativo è un valore secondario ed eventuale, che esplica valenza, al massimo, nell'ambito della fase esecutiva, mentre le fasi della minaccia legislativa e dell'applicazione giudiziale della pena, che precedono la concreta espiazione della stessa ad opera del soggetto condannato, sono ritenute dalla Corte finalizzate ad assorbenti obiettivi di prevenzione generale e/o di retribuzione”. Come si può evincere dagli asserti di Talini (ibidem)[6], in questa prima fase giurisprudenziale domina, in ultima istanza, un modello di Stato liberale e, quindi, poco interessato al fine democratico-sociale del reinserimento pedagogico del condannato. Ciò che prevale, in definitiva, è la retributività della pena carceraria e la salvaguardia dell'Ordine costituito, anche quando le esigenze di sicurezza sociale spingono per prevalere su quelle della rieducazione e del recupero dell'infrattore. Dunque, a parere di chi redige, dagli Anni Sessanta agli Anni Ottanta del Novecento, non era ancora chiara la totale supremazia del modello ordinamentale democratico-social-interventista. Prevaleva ancora, viceversa, il retribuzionismo degli Stati liberali ottocenteschi, non interessati o non tanto interessati alla promozione risocializzante del recluso. Tale è, tutt'oggi, il sistema penitenziario statunitense, ove domina il solo principio della neutralizzazione del deviante, inteso quale “disturbatore” della pace sociale.
Secondo questo primo ed ormai datato filone interpretativo, la pena detentiva, come osservato da Vassalli (1997)[7]. “è polifunzionale, nel senso che essa assolve contemporaneamente più funzioni, ovvero, in modo particolare, quella afflittivo-retributiva, quella general-preventiva, quella special-preventiva e quella satisfattoria o reintegrativa dell'ordine giuridico leso”. Sempre Vassalli (ibidem)[8] prosegue nel non ipostatizzare la funzione pedagogica della detenzione carceraria e sottolinea, nell'ottica di un costituzionalismo neo-liberale, che “le funzioni essenziali che, in modo espresso d implicito, ogni Ordinamento giuridico della nostra epoca assegna alla pena criminale sono la riaffermazione o l'ideale reintegrazione del diritto violato, ovvero la pena intesa quale corrispettivo al comportamento socialmente dannoso posto in essere dal reo, la prevenzione generale, ovvero la pena intesa quale deterrente alla commissione di nuovi illeciti, e la prevenzione speciale, ovvero la pena intesa in senso rieducativo. Tutte le altre [funzioni], dalla soddisfazione dell'offeso alla prevenzione di private vendette, dall'eliminazione dell'allarme sociale al rafforzamento dell'autorità dello Stato, o sono effetti accessori ed eventuali, o possono essere agevolmente ricondotte nell'alveo delle [altre] funzioni fondamentali”. Come si nota, nell'interpretazione di Vassalli (ibidem)[9], questa prima fase esegetica della Consulta reca un'evidente ispirazione “liberal”, nella quale il profilo rieducativo della sanzione carceraria è uno dei tanti e non quello prevalente. La natura pedagogica della reclusione non viene negata, ma, senz'altro, viene sminuita di fronte ad altre funzioni della pena d'ispirazione schiettamente retribuzionista. Ciò che primariamente importa, in questo solco ermeneutico, è la messa in sicurezza dell'ordine pubblico ed il ripristino della quiete sociale: la rieducatività del trattamento penitenziario è l'ultimo o, perlomeno, uno degli ultimi obiettivi pubblicistici tutelati dalla Corte Costituzionale, nel senso che, anzitutto e soprattutto, predomina il contenimento della devianza infrattiva. In Consulta nn. 22/1971, 119/1975, 237/1984, 102/1985 nonché 169/1985 non è che sia negata la funzione rieducativa ex comma 3 Art. 27 Cost., tuttavia essa viene relegata in una posizione secondaria, in tanto in quanto il ruolo primario della sanzione criminale è quello afflittivo e, soprattutto, contenitivo. L'importante non è risocializzare l'infrattore, bensì reprimere la condotta disturbante, il che, come prevedibile, toglie umanità all'esecuzione penitenziaria, che è eventualmente pedagogica anziché precipuamente risocializzante. Trattasi di interpretazioni completamente rigettate dal costituzionalismo democratico-social-interventista degli Anni Duemila. D'altra parte, in epoca attuale, anche nella Giurisprudenza della Corte EDU, la rieducatività del carcere non è eventuale, bensì essenziale.
Da tale prima fase della Giurisprudenza costituzionale in tema di comma 3 Art. 27 Cost., discendevano, sino agli Anni Ottanta del Novecento, due basilari corollari. Anzitutto, come rilevato da Fiandanca (2006)[10] “[sussisteva, in questo orientamento, ndr] un generico eclettismo, collegato al fatto che le diverse funzioni assegnate alla pena erano accostate tra di loro senza che, tra le medesime, fosse stato posto un ordine gerarchico e, dunque, di priorità: questo consentiva al Giudice delle leggi di disporre di un armamentario flessibile e duttile, in una prospettiva strumentale al soddisfacimento di esigenze politico-criminali considerate, di volta in volta, prevalenti”. Detto in altri termini, tale mancanza di una precisa gerarchia nelle funzioni della sanzione criminale permetteva alla Consulta di poter saziare irragionevolmente e sproporzionatamente i malumori populistici e le demagogie tanto del Legislatore di turno quanto dell'opinione pubblica. In secondo luogo, come precisato da Dolcini (1979)[11] il comma 3 Art. 27 Cost veniva svilito ed indebitamente sminuito, nel senso che “si neutralizzava il più possibile il comma 3 Art. 27 Cost nella parte in cui esso afferma la funzione rieducativa della pena. In buona sostanza, la Giurisprudenza costituzionale [durante questa fase, ndr] produceva l'effetto di avallare la tesi sostenuta da un'autorevole Dottrina costituzionalistica che riteneva di dover inquadrare la succiata disposizione costituzionale tra le cc.dd. norme programmatiche inidonee, come tali, a costituire uno stretto e puntuale vincolo per il Legislatore”. Di nuovo torna il problema dell'eventualità precettiva e non dell'inderogabilità assoluta ed assolutizzante del comma 3 Cost. . P.e., è orribile, riletta negli Anni Duemila, la posizione troppo elastica di Esposito (1963)[12], il quale, emarginando e relativizzando il comma 3 Art. 27 Cost., giunge paurosamente, nel 1963, ad affermare che “la Costituzione affida al Legislatore di decidere sulle pena con i soli limiti della irretroattività, della intransferibilità e della inammissibilità dei trattamenti contrari al senso di umanità, ma tutte le altre disposizioni costituzionali in materia di pene – compresa quella di cui al comma 3 Art. 27 Cost in tema di finalità rieducativa – hanno la forza ed il significato di massime che sarebbe bene che il Legislatore rispettasse in omaggio alla consequenzialità logica e sistematica e dello spirito unitario della Costituzione. Ma, ove il Legislatore si discosti da tali massime ed emetta disposizioni che non prevedano alcuna adeguazione della pena alle condizioni personali del reo, tali disposizioni non possono dirsi viziate da illegittimità costituzionale”. Come si può notare, in Esposito (ibidem)[13], si tocca il fondo della sottovalutazione e dello snaturamento del comma 3 Art. 27 Cost., oggi, viceversa, riconosciuto, anche dalla Corte EDU, come massima assolutamente, rigorosamente, necessariamente vincolante ed inderogabile. Questa prima fase della Giurisprudenza costituzionale sminuiva la sacralità precettiva e la cogenza prioritaria di una delle norme più importanti di tutta la Costituzione.
Probabilmente, il grave summenzionato errore derivava anche dal lemma “tendere” impiegato nel comma 3 Art. 27 Cost. . P.e., Zagrebelsky (1974)[14] osservava, ancora sotto l'impero della c.d. “prima fase”, ossia negli Anni Settanta del Novecento, che “il verbo tendere indica che la pena non deve raggiungere necessariamente la finalità rieducativa, bensì, semplicemente, tendere ad essa, con la conseguenza che la sua finalità principale è, in realtà, quella retributiva: rispetto a quest'ultima la funzione rieducativa appare accidentale”. Torna, quindi, la negazione pretestuosa di una ratio imprescindibile, non “accidentale” o facoltativamente secondaria. Anzi, negli Anni Sessanta del Novecento, Spasari (1966)[15] si abbandonava alle seguenti cialtronerie anti-umanitarie ed anti-democratiche: “l'esplicito riferimento, nel comma 3 Art. 27 Cost., alla rieducazione del condannato sta a sottolineare che la finalità emendativa costituisce non già la causa finale della pena, ossia lo scopo essenziale e, perciò, logicamente indefettibile, bensì quello, tra gli scopi estrinseci ad essa, che ideologicamente e politicamente riveste maggiore importanza […]. Ma la pena è essenzialmente un castigo, ossia una sofferenza proporzionata ad un fatto ingiusto colpevolmente commesso, ed intenzionalmente inflitta all'autore di questo; ragion per cui, nel nostro Ordinamento positivo, la funzione della pena non è rieducativa, il che sarebbe ontologicamente impossibile, bensì retributiva”. Le affermazioni di Spasari (ibidem)[16], a parere di chi scrive, sono completamente inaccettabili; esse vanno categoricamente rigettate, in tanto in quanto, nel lungo periodo, potrebbero far giustificare “trattamenti inumani e degradanti” costituzionalmente ripugnanti ed internazionalisticamente vietati. Predicare la natura “ontologicamente retributiva” della pena detentiva significa negare surrettiziamente l'umanità dell'esecuzione penitenziaria. Addirittura, entro tale ottica neo-retribuzionistica e puramente afflittiva, Fiandanca (1991)[17] è giunto al punto di sostenere che taluni infrattori, come accade nello white collar crime, sarebbero refrattari a qualunque “opera di risocializzazione” conforme al comma 3 Art. 27 Cost. . Il che, nuovamente, contraddice le basi dell'umanità e della democraticità del trattamento penitenziario post-illuminista. Al limite della decenza, si colloca pure Petrocelli (1950)[18], futuro giudice relatore di Consulta 12/1966. Detto Autore sboccatamente e senza pudore arriva ad asserire che “[non è vero che] le pene debbono avere un contenuto essenzialmente ed esclusivamente rieducativo. Non è vero, insomma, che le pene non debbono avere [preminentemente, ndr] carattere punitivo […]. La verità è che la Costituzione, nell'Art. 27, ha inteso disciplinare non un istituto di rieducazione, ma la pena, la vera pena, col suo logico e naturale contenuto di afflittività”. A parere di chi commenta, l'errore di tutti i citati Dottrinari consta nel non riconoscere il carattere “non solo” retributivo della carcerazione, che reca “anche” una componente afflittiva, ma sempre insieme ad una componente rieducativa, che, però, predomina, in definitiva, sulla retributività, sino a ridurla al minimo indispensabile.
La seconda fase dell'interpretazione costituzionale della clausola rieducativa ex comma 3 Art. 27 Cost.
Questa c.d. “seconda fase” della Giurisprudenza costituzionale afferente al comma 3 Art. 27 Cost è iniziata verso i primi Anni Novanta del Novecento. Tuttavia, non sono mancate, già negli Anni Ottanta del Novecento, talune “aperture” anti-retribuzionistiche. P.e., Consulta 274/1983 rilevava già che “la finalità del ravvedimento del condannato, e del conseguente suo reinserimento nel corpo sociale, dev'essere perseguita dall'Ordinamento penitenziario per tutti i condannati, ivi compresi gli ergastolani”. Analogo, profetico eroismo solitario, nel 1980, è contenuto pure in Consulta 50/1980, nella quale si esalta “una pena, per quanto più possibile, finalizzata nella prospettiva del comma 3 Art. 27 Cost.”. Pionieristica e coraggiosa è stata pure Consulta 364/1988, che pone al centro la troppo sottovalutata “funzione rieducativa” del carcere.
La vera e propria rottura esegetica con il passato è, però, segnata da Consulta 313/1990, a norma della quale è statuito che “la necessità costituzionale che la pena debba tendere a rieducare, lungi dal rappresentare una mera generica tendenza riferita al solo trattamento, indica, invece, proprio una delle qualità essenziali e generali che caratterizzano la pena nel suo contenuto ontologico, e l'accompagnano da quando nasce, nell'astratta previsione normativa, fino a quando, in concreto, si estingue […]. La finalità della rieducazione espande la sua sfera di operatività e si spinge oltre la fese dell'esecuzione, fino a coprire tanto la fase della determinazione concreta della pena da opera del giudice, quanto la fase della stessa scelta legislativa delle fattispecie di reato e delle cornici edittali, che debbono essere, già in astratto, in grado di incentivare l'effetto rieducativo della pena” Finalmente, dopo una quarantina d'anni di velato neo-retribuzionismo “inumano e crudele”, come direbbe l'Art. 3 CEDU, la Consulta, con la Sentenza 313/1990, è passata dall'ontologia dell'afflittività a quella della rieducatività. Secondo Bailo (2012)[19], Consulta 313/1990 “[è] una decisione di portata storica, che non è difficile accostare, sotto questo punto di vista, all'antecedente e notissima pronuncia 364/1988 […]. Siamo chiaramente in presenza della pietra angolare della Giurisprudenza costituzionale relativa al comma 3 Art. 27 Cost..”. Anche Ruotolo (2015)[20] chiarisce, senza mezzi termini, che “con la Sentenza 313/1990, il ripensamento della Corte Costituzionale in materia di finalità rieducativa della pena è radicale”. Interessante è pure Dolcini (1979)[21], che, anticipando in Dottrina l'esito giurisprudenziale di Consulta 313/1990, ribadiva che la pedagogicità della sanzione criminale è un carattere ontologico della medesima e non “una vuota enunciazione di principio o, al massimo, un marginale correttivo, in senso genericamente umanitario, rispetto all'afflittività della pena-castigo”. Parimenti, Castaldo (2001)[22] commenta Consulta 313/1990 asserendo con vigore che, anche nella ratio dell'Assemblea Costituente, “la rieducazione [non era pensata] quale mero fine collaterale dell'esecuzione della pena”. A sua volta, come precisato, in Dottrina, da Fiandanca (1991)[23] Consulta 313/1990 apre il cammino trionfale di altri principi discendenti dalla rieducatività della pena, quali “il recupero, la riconciliazione ed il reinserimento sociale dei soggetti condannati”. A parere di chi commenta, anzi, Consulta 313/1990 ha iniziato la grande e positiva avventura della “umanizzazione” filo-europeista della sanzione carceraria, avvicinando, per tal via, l'Ordinamento italiano alla CEDU. Finalmente, Consulta 313/1990 valorizza appieno l'inderogabilità e l'assolutezza precettiva meta-geografica e meta-temporale del comma 3 Art. 27 Cost., che, al pari dell'Art. 3 CEDU, non può essere violato o diminuito nella propria cogenza nemmeno in caso di situazioni emergenziali. Senza dubbio, come osservato da Pugiotto (2014)[24], non esiste un dovere del condannato a sottoporsi necessariamente al percorso rieducativo, né, tantomeno, è matematicamente garantita la rieducatività della pena detentiva. Ciononostante, l'eventuale disimpegno del recluso non cancella l'obbligo ordinamentale di allestire e tentare seriamente il recupero sociale del ristretto, a prescindere da potenziali fallimenti dell'esecuzione penitenziaria. Similmente, Pittaro (2008)[25], in una prospettiva anti-dittatoriale e veramente democratica, nota che “l'Ordinamento penitenziario […] è chiamato a garantire ed a incentivare il processo rieducativo, senza, tuttavia, poterlo imporre alla libera autodeterminazione del detenuto, in nome di un correzionalismo a tutti i costi”. Detto in altri termini, l'insuccesso dell'esecuzione penitenziaria nella pratica non esime lo Stato dal porre in essere il massimo impegno per la fattualizzazione del comma 3 Art. 27 Cost. . D'altronde, come sottolinea Bonomi (2018)[26], Consulta 313/1990 è stata emessa solamente 15 anni dopo la Riforma Margara del 1975, probabilmente con l'intento lodevole di rafforzare quella ratio della “umanità pedagogica” della pena detentiva costituente uno dei cardini della nuova L. 354/75.
Tuttavia, amaramente, va notato che Consulta 313/1990 non ha totalmente abbandonato il pregresso neo-retribuzionismo liberale. P.e., come rimarcato da Neppi Modona (1995)[27], la mera afflittività della reclusione sopravvive ancora, quattro anni dopo Consulta 313/1990, in Consulta 168/1994, che, addirittura, richiama dei passi dell'aberrante Consulta 12/1966, emblema storico della ratio della “pena [solo come] castigo”. Anche per Fiandanca (2006)[28], la non-essenzialità della rieducazione nel trattamento carcerario è dura a morire, nonostante l'intervento di Consulta 313/1990.
Per il vero, pure Consulta 313/1990, verso la fine delle proprie Motivazioni, si manifesta ancora sottilmente legata al retribuzionismo liberale. Infatti, essa afferma, auto-correggendosi con eccesso di prudenza, che “in verità, incidendo la pena sui diritti di chi vi è sottoposto, non può negarsi che, indipendentemente da una considerazione retributiva, essa abbia necessariamente anche caratteri in qualche misura afflittivi. Così come è vero che alla sua natura ineriscano caratteri di difesa sociale, e anche di prevenzione generale, per quella certa intimidazione che essa esercita sul calcolo utilitaristico di colui che delinque […]. Intimidazione e difesa sociale sono valori che hanno un fondamento costituzionale”. Del resto, anche dopo Consulta 313/1990, non sono mancati Precedenti che sono tornati a sminuire la precettività categorica ed assoluta del comma 3 Art. 27 Cost. . A tal proposito, Consulta 306/1993 regredisce, statuendo che “tra le finalità che la Costituzione assegna alla pena […] non può stabilirsi a priori una gerarchia statica ed assoluta, che valga una volta per tutte ed in ogni condizione […] Il Legislatore può – nei limiti della ragionevolezza – far tendenzialmente prevalere, di volta in volta, l'una o l'altra finalità della pena, ma a patto che nessuna di esse ne risulti obliterata”. Come si può notare, tale polifunzionalità della sanzione criminale, in Consulta 306/1993, viene ad annichilire la natura ontologicamente suprema del comma 3 Art. 27 Cost nella punitività delle norme penali. Anche Consulta 257/2006 prevede che “non è possibile stabilire, ex ante, un punto di equilibrio dogmaticamente cristallizzato tra le diverse funzioni che il sistema penale, nel suo complesso, è chiamato a soddisfare nel quadro dei valori costituzionali”. Analogamente, Consulta 78/2007 riprende la teoria polifunzionale della pena detentiva, negando la priorità totalizzante della ratio rieducativa.
E, finalmente, la terza fase dell'interpretazione costituzionale della clausola rieducativa ex comma 3 Art. 27 Cost. : morte del neo-retribuzionismo liberale o tregua temporanea ?
Di portata rivoluzionaria è stata Consulta 149/2018, che sancisce “il principio della non sacrificabilità della funzione rieducativa sull'altare di ogni altra, pur legittima, funzione della pena”. Con lemmi simili, Consulta 139/2025, sette anni dopo Consulta 149/2018, ribadisce che “la finalità rieducativa è coessenziale al volto costituzionale della pena, nell'Ordinamento italiano; tanto da non poter essere sacrificata sull'altare di ogni altra, pur legittima, funzione della pena […] qualunque sia la gravità del reato commesso dal condannato”. L'ontologia rieducativa della reclusione è riaffermata pure in Consulta 201/2025.
Commentando Consulta 149/2018, Manes (2024)[29] sostiene che “qualsiasi pur comprensibile intento di prevenzione generale o di retribuzione perseguito dal Legislatore non può, in nessun caso, annichilire il principio della finalità rieducativa della pena, principio non assoggettabile a deroghe potenzialmente in grado di comprometterne in radice quello che la Dottrina tedesca chiama Wesengehalt, ovvero il contenuto essenziale”.
In maniera leggermente dissimile, ma pur sempre fedele a Consulta 149/2018, Dolcini (2018)[30] ha sottolineato che “la finalità rieducativa è una sorta di super-principio [come l'Art. 3 CEDU, ndr] non assoggettabile a bilanciamento con le altre finalità attribuibili alla pena; oppure, al massimo, è un super-principio che è sì da sottoporre a bilanciamento con le altre finalità della pena, ma, in quel bilanciamento, esso deve sempre prevalere”.
Con lodevole lucidità, Emanuele (2009)[31] ha notato, anticipando, in Dottrina, di nove anni Consulta 149/2018, che “ora [superato il neo-retribuzionismo e la teoria polifunzionale, ndr] la finalità rieducativa dovrebbe prevalere sempre c e comunque, all'esito del bilanciamento, nel segno di un mono-funzionalismo rieducativo sanzionatorio”. Anche nella Common Law, perlomeno in alcuni Autori provvidenzialmente moderati, la clausola rieducativa ha una “preferred position”, mentre gli altri valori assegnati alla sanzione criminale hanno una “deferred position”. Addirittura, in Consulta 201/2025, viene sacralizzata la ratio pedagogica della carcerazione, al punto da escluderla a priori da qualsivoglia tentativo di bilanciamento con altri parametri di etica costituzionale.
Per il vero, talune Sentenze della Consulta, con l'appoggio di molti Dottrinari, hanno corretto il tiro, precisando che nessun valore costituzionale, nemmeno quello della rieducatività del carcere, può essere tassativamente escluso da un eventuale bilanciamento con altri principi fondamentali. P.e., Consulta 278/1987 ha postulato che “esiste [pur sempre] una gerarchia tra i valori costituzionalmente garantiti, allo stesso modo come esiste una gerarchia tra i beni garantiti in via ordinaria”. Chi scrive non concorda. P.e., nella Giurisprudenza della Corte EDU, l'Art. 3 CEDU è una grundnorm espressamente sottratta ad ogni bilanciamento non proporzionato o, comunque, gode di un carattere di assoluta specialità, quella medesima specialità totalizzante ed inderogabile che va attribuita pure al comma 3 Art. 27 Cost. . Del pari, Consulta 21/2026 sottolinea che “i principi fondamentali di garanzia in materia penale, in tanto si connotano come tali, in quanto resistono ad ogni sollecitazione di segno inverso”. A parere di chi commenta, dunque, la clausola rieducativa ex comma 3 Art. 27 Cost è, a tutti gli effetti, una grundnorm nel senso kelseniano, come l'Art. 3 CEDU. D'altra parte, Consulta 264/2012 riconosce anch'essa che taluni principi costituzionali “per il loro carattere fondante, occupano una posizione privilegiata nel bilanciamento con gli altri valori costituzionali”.
[1]Fiandanca, Considerazioni su rieducazione e riparazione, in www.sistemapenale.it 25 ottobre 2023
[2]Viganò, Discrezionalità giudiziaria e principi costituzionali, in www.sistemapenale.it 6 marzo 2025
[3]Ruotolo, Dignità e carcere, Editoriale Scientifica, Napoli, 2014
[4]Manes, Un canone di civiltà dimenticato: il principio di umanità delle pene, in Rivista italiana di diritto processuale penale, 2025
[5]Talini, La privazione della libertà personale. Metamorfosi normative, apporti giurisprudenziali, applicazioni amministrative, Editoriale Scientifica, Napoli, 2018
[6]Talini, op. cit.
[7]Vassalli, Funzioni ed insufficienze della pena, in Vassalli, Scritti giuridici, Volume I. La legge penale e la sua interpretazione. Il reato e la responsabilità penale. Le pene e le misure di sicurezza, Tomo II, Giuffrè, Milano, 1997
[8]Vassalli, op. cit.
[9]Vassalli, op. cit.
[10]Fiandanca, Scopi della pena tra comminazione edittale e commisurazione giudiziale, in Vassalli (a cura di), Diritto penale e giurisprudenza costituzionale, E.S.I., Napoli, 2006
[11]Dolcini, La commisurazione della pena. La pena detentiva. CEDAM, Padova, 1979
[12]Esposito, Le pene fisse ed i principi costituzionali di eguaglianza, personalità e rieducatività della pena, in Giurisprudenza costituzionale, 1963 (edizione fuori corso)
[13]Esposito, op. cit.
[14]Zagrebelsky, Amnistia, indulto e grazia. Profili costituzionali, Giuffrè, Milano, 1974
[15]Spasari, Diritto penale e Costituzione, edizione fuori corso, Milano, 1966
[16]Spasari, op. cit.
[17]Fiandanca, sub art. 27, comma 3. Rapporti civili – Artt. 27-28, in Commentario della Costituzione, a cura di Branca, Zanichelli/Società editrice del foro italiano, Bologna/Roma, 1991
[18]Petrocelli, Retribuzione e difesa nel progetto di codice penale del 1949, in Rivista italiana di diritto processuale penale, 1950 (edizione fuori corso)
[19]Bailo, La scrittura delle sanzioni (una prospettiva costituzionalistica), Giuffrè, Milano, 2012
[20]Ruotolo, Obiettivo carcere guardando al futuro 8con un occhio al passato), in Questione giustizia, (online), n. 2/2015
[21]Dolcini, op. cit.
[22]Castaldo, La rieducazione tra realtà penitenziaria e misure alternative, Jovene, Napoli, 2001
[23]Fiandanca, op. cit.
[24]Pugiotto, Il volto costituzionale della pena (ed i suoi sfregi), in Rivista dell'Associazione italiana dei costituzionalisti, (online), 30 maggio 2014
[25]Pittaro, sub art. 27, comma 3, in Bartole & Bin, Commentario breve alla Costituzione, CEDAM, Padova, 2008
[26]Bonomi, Status del detenuto e ordinamento costituzionale. Le tecniche di bilanciamento nella Giurisprudenza del Giudice delle leggi, Cacucci, Bari, 2018
[27]Neppi Modona, Il sistema sanzionatorio: considerazione in margine ad un recente schema di riforma, in Rivista italiana di diritto processuale penale, 1995
[28]Fiandanca, op. cit.
[29]Manes, Introduzione ai principi costituzionali in materia penale, Giappichelli, Torino, 2024
[30]Dolcini, Dalla Corte costituzionale una coraggiosa sentenza in tema di ergastolo (e di rieducazione del condannato), in Diritto penale contemporaneo (online), n. 7/8 del 2018
[31]Emanuele, La funzione rieducativa della pena nella Giurisprudenza della Corte costituzionale, in D'Orlando & Montanari (a cura di), Il diritto penale nella Giurisprudenza costituzionale, Giappichelli, Torno, 2009