L'ormai dimenticata nozione di “dignità umana” del detenuto

Detenuto in attesa di giudizio
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L'ormai dimenticata nozione di “dignità umana” del detenuto

 

Profili di Diritto Costituzionale

In Dottrina, Forti (2013)[1] non nasconde il profondo carattere retributivo della pena detentiva, la quale “è uno strumento che realizza la tutela di beni giuridici attraverso la lesione degli stessi”. D'altra parte, in Giurisprudenza, la insopprimibile retributività della sanzione criminale è messa in evidenza pure da Consulta 313/1990, nel senso che “la sanzione carceraria, nella sua concreta esecuzione, si caratterizza, segnatamente, per immettere la persona in un sistema che, per sua natura, sottopone l'individuo a limiti che comprimono alcune delle sue principali prerogative (tra cui, in primis, la libertà di movimento), riducendo lo spazio entro cui può trovare sviluppo la sua personalità”. Simile è pure il parere di Toscano (2012)[2], secondo il quale “la pena, nella dimensione di concreta afflittività che necessariamente contraddistingue la sua esecuzione, incide i limita alcuni diritti fondamentali”. Tuttavia, non mancano dei “correttivi” che impediscono all'esecuzione penitenziaria di trasformarsi in un orribile Leviatano assolutamente ed oltranzisticamente neo- retribuzionista. Ovverosia, come affermato da Tarchi (2012)[3], “l'elaborazione giuridico-sociale dell'ultimo secolo ha eretto dei significativi argini alla sua naturale brutalità. Costituisce, infatti, caposaldo irrinunciabile del contemporaneo patrimonio costituzionale europeo il principio secondo cui è fatto divieto di prevedere ed eseguire pene che offendano la dignità della persona in vinculis”. Il pensiero di chi redige, come prevedibile, corre alla Regole penitenziarie europee, ratificate dall'Italia nel 1987. In special modo, Benvenuti (2008)[4] ha sottolineato che il “metodo di protezione” della dignità del detenuto, nei Diritti nazionali europei, è la continua, costante, incessante “interferenza tra le Corti costituzionali [nazionali] e le Corti europee”. Detto in altri termini, la Giurisprudenza della Corte EDU costituisce una notevole garanzia a beneficio della tutela delle persone ristrette. A tal proposito, Medico (2019)[5] utilizza i lemmi “principio di umanizzazione”, ossia “[esiste], nello spazio giuridico europeo, la messa al bando inderogabile delle pene corporali e delle altre misure che comportino un eccessivo contenuto di sofferenza fisica e psicologica”. Tale preclusione si lega indissolubilmente all'altrettanto inderogabile divieto [ex Art. 3 CEDU] di tortura e trattamenti inumani e degradanti, da intendersi, in particolare, come umiliazione e grave sofferenza psicofisica”. Come si può notare, anche Medico (ibidem)[6] individua una “koinè” giuridica europea, che si fonda sulla CEDU e su tutti quei testi di Diritto comunitario che proteggono l'inviolabilità dei diritti umani della persona detenuta. D'altra parte, in Dottrina, l'Art. 3 CEDU è percepito alla stregua di una “traduzione internazionalistica” degli Artt. 27 comma 3, 13 e 2 della Costituzione italiana. D'altronde, pure Consulta 274/1990 precisa anch'essa che “la ratio dell'umanizzazione, nel momento dell'esecuzione della pena, presuppone e rafforza la tutela accordata al valore della persona, di cui vanno tutelati, in ogni caso, i diritti inviolabili, anche nella particolarissima condizione della restrizione detentiva”.

Nella Giurisprudenza costituzionale, Consulta 279/2013 ribadisce che tale umanità socio-giuridica della pena detentiva “trova concreta applicazione attraverso il divieto di profili afflittivi particolarmente intensi o degradanti della disciplina esecutiva delle differenti tipologie sanzionatorie”. Torna, dunque, la centralità dell'Art. 3 CEDU in ambito penitenziario. Specularmente, Corte EDU, 25 ottobre 2018, Provenzano vs. Italia postula che “lo Stato deve assicurare che una persona sia detenuta in condizioni compatibili con il rispetto della dignità umana, che le modalità ed il metodo di esecuzione della misura privativa della libertà non la sottopongano a sacrifici o privazioni di intensità superiore all'inevitabile livello di sofferenza inerente alla detenzione”. Pertanto, anche Corte EDU, 25 ottobre 2018, Provenzano vs. Italia non nega la sussistenza ontologica della retributività della reclusione, ma predica, al contempo, la necessità di alcuni “limiti” a tale pur indispensabile afflittività. Ciò è specificato pure in Consulta 165/1996 (confermata, cinque mesi dopo, da Consulta 351/1996), la quale mette in risalto che “il trattamento non contrario al senso di umanità deve caratterizzare oggettivamente il contenuto del singolo tipo di pena, indipendentemente dal tipo di reato per cui un certo tipo di pena viene specificamente comminato”. In Dottrina, parimenti, Pugiotto (2013)[7] evidenzia che la dignità umana, soprattutto ex Art. 3 CEDU, “è il nucleo minimo ed irriducibile degli stessi diritti fondamentali”, il che, a parere di chi scrive, vale tanto per la Costituzione italiana quanto per la CEDU, ove esiste uno “zoccolo duro” di diritti inalienabili ed innegabili del ristretto, a prescindere dalla gravità, o meno, dell'infrazione di cui il medesimo si è reso responsabile.

Sempre nella Dottrina costituzionalistica italofona, Ridola (2010)[8] precisa che “[alla luce della CEDU, ndr] si è consolidato, nel nostro Ordinamento (al pari che negli Ordinamenti degli altri Stati europei, seppur con gradazioni differenti) il principio secondo cui, per garantire i diritti fondamentali, è necessario che la pena incida soltanto su alcune componenti della libertà del detenuto, consentendo, per il resto, alla personalità di quest'ultimo, di svilupparsi coerentemente con l'esercizio dei diritti di cui è titolare”. Nuovamente, la Dottrina impone il rispetto della ratio della “proporzionalità” della pena, sancita sia all'interno della Costituzione italiana, sia, indirettamente, nell'Art. 3 CEDU e nella relativa Giurisprudenza della Corte EDU. D'altra parte, pure la celebre Sentenza di Consulta 349/1993 conferma che “chi si trova in stato di detenzione, pur privato della maggior parte della sua libertà, ne conserva sempre un residuo, che è tanto più prezioso in quanto esso costituisce l'ultimo ambito nel quale può espandersi la sua personalità individuale”. Vent'anni prima di Consulta 349/1993, in Dottrina, Malinverni (1973)[9] sosteneva, con parole assai simili, che “è impressione diffusa che le sanzioni detentive comportino una totale privazione della libertà personale. In realtà, esse ne costituiscono una grave limitazione, non la soppressione. Il detenuto, pur privato della libertà personale, ne conserva sempre una parte, che è tanto più preziosa in quanto essa costituisce l'ultimo ambito in cui può espandersi la sua personalità individuale”. Come si può notare, di nuovo, la retributività ineludibile del carcere rinviene taluni indispensabili auto-temperamenti istituzionali.

Nell'ottica dell'Art. 3 CEDU, Martufi (2015)[10] puntualizza che “il divieto di infliggere trattamenti contrari al senso di umanità, si accompagna al riconoscimento, in capo ai detenuti, della titolarità dei diritti fondamentali quale inseparabile dote spettante alla persona umana”. In effetti, nella Giurisprudenza di Strasburgo, l'Art. 3 CEDU viene percepito come una “grundnorm” la cui precettività non è comprimibile nemmeno in situazioni del tutto emergenziali. Anzi, come specificato da Rolla (2010)[11] “in tutti gli Ordinamenti europei è sancito il principio del riconoscimento e della tutela dei diritti [umani] fondamentali, definiti come inviolabili […]. Il rispetto di tali diritti, infatti, costituisce la condicio sine qua non sia per l'ammissione di nuovi Stati membri all'UE (Artt. 2 e 49 TUE), sia per l'appartenenza al Consiglio d'Europa, sia per l'adesione di uno Stato alla CEDU”: La natura essenziale del riconoscimento dei diritti fondamentali della persona detenuta è ribadita anche, secondo Di Stasi (2007)[12], in “Atti [normativi]europei di carattere pseudo-costituzionale” giuridificati già all'inizio della storia comunitaria europea. Ognimmodo, senza dubbio, la summenzionata ratio della “umanità della pena detentiva” non manca di certo nella CEDU, nonché nella Carta dei diritti fondamentali dell'UE (CDFUE), la quale è stata novellata nel 2007 e, successivamente, nel 2009. Parimenti, il comma 1 Art. 10 del Patto internazionale ONU sui diritti civili e politici, entrato in vigore nel 1976, statuisce che “qualsiasi individuo privato della propria libertà dev'essere trattato con umanità e col rispetto della dignità inerente alla persona umana”. Dal canto suo, il comma 3 Art. 10 del medesimo Patto internazionale precisa che, nel trattamento penitenziario, la rieducatività della pena deve sempre prevalere sulla sua retributività. Analogamente, il comma 2 Art. 5 della Convenzione americana sui diritti umani del 1969 prevede che “nessuno sarà sottoposto a tortura o a pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti. Tutti coloro che siano privati della libertà saranno trattati con il rispetto dovuto alla dignità inerente alla persona umana”. Eguali osservazioni valgono pure per la Convenzione di New York contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 1984; e ciò vale nonostante il noto carattere torturativo dell'esecuzione penitenziaria statunitense. Addirittura, Venturini & Bariatti (2009)[13] sono giunti ad affermare che “tale precetto [dell'umanità della pena carceraria, ndr] è a tal punto universale e generalizzato da indurre taluni e ritenerlo una vera e propria norma di Diritto Internazionale consuetudinario, a cui deve riconoscersi il rango più elevato di jus cogens”. Senza dubbio, nello spazio normativo europeo, l'Art. 3 CEDU riveste un ruolo estremamente basilare.

Con afferenza al Diritto europeo, Pustorino (2012)[14] osserva che “tutte le Corti europee dei diritti enucleano precise garanzie giurisdizionali a tutela dei singoli, delineando principi suscettibili di applicazione anche alla materia penale […] [Ciò vale soprattutto, ndr] per l'Art. 3 CEDU e per l'Art. 4 CDFUE, i quali sanciscono un inderogabile divieto di trattamenti inumani e degradanti; unitamente all'Art. 1 CDFUE, che ribadisce l'inviolabilità della dignità umana”. Probabilmente, i lemmi “dignità umana” costituiscono la grundnorm di qualunque diritto umano. Infatti, Di Stasi (2019)[15] precisa, in un suo scritto anglofono, che “la human dignity mira ad assumere oggi, sul piano del Diritto Internazionale ed europeo, una specifica valenza giuridica, in quanto presupposto fondante la protezione di tutti (o quasi tutti) i diritti umani”. In modo analogo, Maestri (2009)[16] rileva che “sussiste una corrispondenza biunivoca tra diritti umani e dignità umana, nel senso che questi due concetti normativi – che inequivocabilmente rappresentano i pilasti fondativi della modernità giuridica europea – si implicano e si giustificano a vicenda; uno richiama a proprio sostegno l'altro e viceversa, in quanto entrambi esprimono una comune e coestensiva ontologia dei valori morali umani”. Chi redige preferisce utilizzare il linguaggio kelseniano, ovverosia l'Art. 3 CEDU e gli Artt. 1 e 4 CDFUE sono espressione di quella grundnorm che è costituita dalla tutela, anche metagiuridica, della “human dignity”, la quale reca potenzialità precettive enormi, con conseguenze applicative pratiche altrettanto vaste e fondamentali.

Come dimostra Corte di giustizia, 4 febbraio 1959, Stork vs. Alta Autorità, sino agli Anni Cinquanta del Novecento, la tutela della human dignity. Anche in ambito carcerario, era considerata una questione di competenza della domestic jurisdiction. Viceversa, a partire dagli Anni Sessanta del Novecento, la protezione del ristretto da trattamenti inumani e degradanti, ex Art. 3 CEDU, è divenuta essenziale, nella Giurisprudenza della Corte EDU. Anzi, per la precisione, con gli Anni Sessanta del Novecento, la Corte EDU ha principiato ad interessarsi anche dei diritti sociali, abbandonando il vecchio Costituzionalismo liberale, ormai non in linea con i nuovi obiettivi degli Ordinamenti democratico-social-interventisti. Nell'ottica dello welfare assistenziale, la ratio della “dignità umana” andava coltivata con la massima premura, anche con attinenza al contesto del trattamento penitenziario. D'altra parte, a cominciare dal 1964, nel Diritto europeo sono sorte molteplici istituzioni espressamente preposte alla sorveglianza sull'esecuzione penitenziaria negli Stati europei; p.e.,  si pensi all'istituzione, nel 1987, del Comitato europeo per la prevenzione della tortura e dei trattamenti o delle pene inumani o degradanti (CPT). Si tratta di Autorità sovra-nazionali che hanno reso possibile la concreta precettività dell'Art. 3 CEDU e di tutte le altre norme in materia di salvaguardia del valore umano della persona reclusa. Oppure ancora, si ponga mente a  testi normativi fondamentali per la protezione del detenuto, come la Raccomandazione R(99)22 sul sovraffollamento carcerario, la Raccomandazione R(2006)2 novellante le Regole penitenziarie europee del 1987 o la Raccomandazione CM/Rec(2012)12 sul trattamento dei detenuti stranieri. Trattasi di dati normativi che hanno compiutamente fattualizzato l'Art. 3 CEDU anche nel campo dell'esecuzione penitenziaria. Senza tali aggiornamenti de jure condito del Diritto europeo e senza la relativa Giurisprudenza della Corte EDU, la tutela della dignità umana del recluso rimarrebbe lettera morta e l'Art. 3 CEDU non verrebbe applicato anche al contesto carcerario. Del pari, in Dottrina, Trucco (2014)[17] sottolinea che “anche l'UE sta dimostrando una sempre maggiore attenzione per tale settore [della salvaguardia dei diritti umani del detenuto, ndr], per di più con un approccio che, nella definizione della politica carceraria dell'UE, sembra riservare al principio personalistico-rieducativo della pena ed al valore della dignità della persona detenuta un ruolo cruciale”. Di nuovo, torna, nell'Autore or ora menzionato, il rigetto della mera retributività della privazione legale della libertà personale.

Certamente, l'insufficienza drammatica dell'edilizia penitenziaria italiana non aiuta la concretizzazione dell'Art. 3 CEDU in carcere, con una conseguente lesione cronica della human dignity del ristretto. P.e., Di Stasi (2007)[18] nota che “l'Italia, al pari di altri Paesi europei, non è andata esente da gravi fenomeni di sovraffollamento carcerario, che […] toccano anche punte del 150% in più rispetto alla capienza naturale del sistema. E' chiaro che simili condizioni carcerarie (tra cui: spazio ristretto e non igienico, costante mancanza di privacy, anche durante l'uso dei servizi igienici, ridotte attività fuori dalla cella dovute alla richiesta di aumento del personale e dello spazio disponibili, servizi di assistenza sanitaria sovraccarichi, tensione crescente e quindi più violenza tra i detenuti) hanno comportato una sostanziale limitazione dello spazio a disposizione di ciascun detenuto, rivelandosi, in più occasioni, particolarmente afflittive per i soggetti ristretti e giungendo a rappresentare talvolta un attentato all'umanità della pena ed alla tutela della dignità dei soggetti detenuti”. Soltanto la Grecia, la Turchia ed i Paesi dell'ex Blocco Sovietico manifestano un sovraffollamento carcerario peggiore di quello riscontrabile in territorio italiano. In effetti, lo Stato italiano ha ricevuto decine di condanne, da parte della Corte EDU, per trattamenti inumani e degradanti in carcere. Vi sono state promesse elettorali,  a seguito del celebre leading case Torreggiani et al. vs. Italia, ma, in sostanza, ad avviso di chi commenta, le misure adottate dall'Ordinamento italiano non hanno né risolto né migliorato il sovraffollamento carcerario. In particolar modo, va segnalata la condizione inumana e degradante, in Italia, dei detenuti stranieri, i quali, non avendo alcuna afferenza con il territorio locale, sono quasi sempre esclusi da benefici extra-/semi-murari. Nel dettaglio, i problemi legati alla “inumanità” del trattamento carcerario italiano si sono manifestati in Corte EDU, 16 luglio 2009, Sulejmanovic vs. Italia nonché in Corte EDU, 8 gennaio 2013, Torreggiani et al. vs. Italia. In quest'ultima Sentenza del 2013, in special modo, i Magistrati di Strasburgo hanno rilevato che “la congestione delle carceri [in Italia] non riguarda episodi isolati, ma è un problema sistemico risultante da un malfunzionamento cronico proprio del sistema penitenziario italiano, che ha interessato e può interessare ancora in futuro numerose persone e che, in quanto tale, configura una prassi incompatibile con la CEDU”. (Paragrafo 88 di Corte EDU, 8 gennaio 2013, Torreggiani et al. vs. Italia). La sistematica o, perlomeno, diffusa violazione dell'Art. 3 CEDU in ambito penitenziario non è stata mitigata nemmeno dalle Decisioni quadro del Consiglio d'Europa 2008/909/GAI, 2008/947/GAI e 2009/829/GAI. Si tratta di testi normativi tutt'oggi in vigore, ma scaduti nella pura declamazione retorica e privi di ripercussioni fattuali in tema di sovraffollamento carcerario. Altrettanto privo di cogenza effettiva, nel Diritto europeo, è stato il Libro Verde COM(2011)327, che si limitava a proposte e raccomandazioni rimaste prive di una concreta attuazione. Per non parlare, poi, delle altrettanto inutili Raccomandazioni del Parlamento europeo, come la retorica e vuota Risoluzione (2011/2897(RSP)) del 15 dicembre 2011 sulle condizioni detentive nell'UE. Anche in Dottrina abbondano progetti de jure condendo mai realizzati o, comunque, privi di una concreta e realistica fattualità. Con molta concretezza, Piccone & Pollicino (2018)[19] hanno osservato che, nel Diritto penitenziario europeo, “debbono ancora trovare una soluzione molte criticità che, a tutt'oggi, persistono ed ostacolano la piena attuazione [delle norme europee in tema di esecuzione penitenziaria, ndr]”. Similmente, Di Stasi (2007)[20] nota che, in Europa, manca una vera e propria coordinazione reciprocamente fiduciosa tra i vari Legislatori penali; manca un vero e proprio Diritto uniforme.

 

Le modalità di tutela della human dignity, del recluso e non solo

Come anzidetto,  la pena detentiva reca pur sempre una certa dose di retributività. La reclusione è ontologicamente afflittiva. Perciò, molto pertinentemente, Toscano (ibidem)[21] osserva che “la tutela dei diritti fondamentali delle persone sottoposte a detenzione induce a riflettere intorno all'individuazione del concreto punto di equilibrio tra esigenze di libertà ed esigenze di sicurezza, ovvero sulla minima funzionalizzazione delle prime a salvaguardia delle seconde”. In maniera simile, Salazar (2007)[22] precisa che il Legislatore, anche quello europeo, de jure condendo “non può prescindere - soprattutto nel settore penale – da una costante tensione verso il contemperamento, al più alto grado, delle esigenze securitarie con quelle dell'assoluta garanzia offerta ai diritti fondamentali”.

Negli ultimi decenni, come notato anche dalla Dottrina anglofona, è nato un vero e proprio “diritto europeo dei diritti umani”, soprattutto alla luce della nutrita Giurisprudenza della Corte EDU su tale tematica. A tal proposito, molti Autori hanno fatto notare che i diritti umani, in Europa, compresi quelli delle persone ristrette, godono di una “tutela multilivello”. Secondo Carta (2018)[23], il primo livello europeo di protezione dei diritti fondamentali, anche del recluso, è quello delle Carte europee “operanti quali principali strumenti correttivi dell'insoddisfacente funzionamento dei meccanismi di tutela interni […] [Infatti] l'intervento della Corte EDU e, talvolta, anche quello della Corte di giustizia, pur non previsti espressamente in alcuna disposizione della Carta Costituzionale italiana, rispondono, di fatto, all'esigenza di porre rimedio ad una patologia (talvolta strutturale) del sistema interno, ovvero della sua concreta ed effettiva capacità di garantire il rispetto dei diritti fondamentali che pure, almeno astrattamente, vengono da esso proclamati”. Dunque, la Corte EDU tutela quella “dignità del ristretto” formalmente ancorché non sostanzialmente garantita nell'Ordinamento interno di ciascun Stato europeo. Parimenti, Bilancia (2006)[24] nota anch'ella che la Corte EDU “compensa” le lacune dell'Ordinamento costituzionale italiano e, anzi, “[la CEDU e le altre] fonti di carattere sovranazionale ed internazionale costituiscono un importante baluardo nella difesa di un patrimonio di valori condivisi”. In effetti, senza la CEDU e la relativa Giurisprudenza della Corte di Strasburgo, la salvaguardia di molti aspetti della dignità umana del detenuto rimarrebbe lettera morta. La Corte EDU, con il suo costante lavoro ermeneutico, estende ed approfondisce senza sosta l'ambito dei diritti delle persone ristrette. Il Diritto europeo cola le lacune, forse inevitabili, dell'Ordinamento costituzionale interno degli Stati convenzionati. Su tale tematica, pure Amalfitano (2019)[25], commentando Corte di giustizia europea, Grande Sezione, 8 settembre 2015, Taricco et al., afferma che esiste ormai una consolidata, quasi simbiotica sinergia tra le Corti costituzionali ed i giudici nazionali, la Corte di giustizia europea e la Corte EDU, le quali, tutte insieme, mantengono vivi e, soprattutto, concreti i “diritti fondamentali” della persona umana. Senza questa incessante e ben coordinata collaborazione, il panorama dei diritti dell'uomo sarebbe molto più povero e, soprattutto, privo di cogenza concreta, anche nell'ambito del trattamento penitenziario. Anzi, Corte di giustizia, Grande Sezione, 3 maggio 2005, Berlusconi et al., cause riunite, afferma che, proprio grazie alle Corti europee, il Diritto costituzionale si arricchisce continuamente di principi e di tutele prima inesistenti. La Corte di giustizia, la Corte EDU, le Corti Costituzionali ed i giudici nazionali collaborano incessantemente per una sempre maggiore estensione quantitativa e qualitativa del catalogo dei diritti fondamentali. Ciò è mirabilmente confermato da Pastore (2017)[26], secondo cui “negli anni, si è assistito ad un progressivo passaggio da uno stato di separazione tra diritto nazionale, internazionale e sovranazionale ad uno di osmosi e di integrazione, in cui i diversi corpi normativi si completano per concorrere all'ampliamento del catalogo dei diritti fondamentali e ad una loro sempre più piena attuazione e tutela”. Ecco, di nuovo, la basilare “sinergia” tra Corte di giustizia, Corte EDU e Corti costituzionali e giudici nazionali. Le lacune del Diritto interno sono colmate dal Diritto europeo, soprattutto nel contesto della tutela della dignità umana del recluso. Analogamente, Parolari (2017)[27] sottolinea che “le molteplici Carte e Convenzioni europee dei diritti non coesistono nell'isolamento, ma si aprono al riconoscimento reciproco”. Quello che, con afferenza ai diritti fondamentali, è statuito a livello di Diritto europeo, si trasforma in Diritto interno dei singoli Stati nazionali.

Una delle conseguenze maggiori della collaborazione tra le fonti del diritto umanitario è stata che gli Ordinamenti nazionali hanno perso la loro totale ed esclusiva sovranità nomogenetica in tema di diritti fondamentali del detenuto. Vi è pure, tuttavia, un aspetto meno inquietante, ovverosia la gestione dei diritti umani del ristretto è divenuta più unitaria e meno dispersiva, anche se i singoli Ordinamenti interni possiedono meno autonomia normativa ed anche interpretativa. Per il vero, molti, in Dottrina, hanno notato che tale unitarietà del Diritto europeo reca l'ulteriore aspetto positivo di armonizzare l'amministrazione e la protezione della human dignity all'interno dell'intero continente; pur se, a parere di chi scrive, rimane la forte componente liberticida del Diritto europeo nei confronti delle singole autonomie nazionali. Abbonda, in buona sostanza, l'uniformità, ma si è conculcata la varietà socio-giuridica dei diversi popoli d'Europa. Si è voluto costruire uno “spazio comune”, in tema di diritti fondamentali, ma v'è da domandarsi pure se tale soppressione delle autonomie sovrane nazionali sia pacificamente e supinamente accettata a livello sociale, in tanto in quanto l'Europa non è culturalmente, etnicamente e politicamente uniforme. Chi commenta reputa che il Diritto europeo sia stato forzatamente uniformato senza rispettare le sensibilità dei singoli Diritti interni. La tutela della dignità umana del detenuto costituisce una ratio lodevole, ma essa non può essere “imposta dall'alto” sopprimendo la sovranità degli Stati convenzionati. La protezione dei diritti fondamentali del ristretto è un processi o culturale lento, che necessita di interiorizzazione e che non può essere oggetto di improvvisi comandi di matrice dittatoriale. La coscienza collettiva non si forma sulla base di norme introdotte brutalmente e senza un necessario substrato etico.

 

 

 

 

[1]Forti, Dignità umana e persone soggette all'esecuzione penale, in Diritti umani e diritto internazionale, Il Mulino, Bologna, 2013

 

 

[2]Toscano, La funzione della pena e le garanzie dei diritti fondamentali, Giuffrè, Milano, 2012

 

 

[3]Tarchi, (a cura di), Il patrimonio costituzionale europeo e la tutela dei diritti fondamentali, Giappichelli, Torino, 2012

 

 

[4]Benvenuti, Flussi migratori e fruizione dei diritti fondamentali, Il Sirente, Roma, 2008

 

 

[5]Medico, I rapporti tra Ordinamento costituzionale ed europeo dopo la sentenza n. 20 del 2019: verso un doppio custode del patrimonio costituzionale europeo, in www.dirittounioneeuropea.eu, 1/2019

 

 

[6]Medico, op. cit.

 

[7]Pugiotto, L'Urlo di Munch della magistratura di sorveglianza. Statuto costituzionale della pena e sovraffollamento carcerario (nota a Corte Costituzionale, sent. 22 novembre 2013, n. 279), in Giurisprudenza costituzionale, Giuffrè, Milano, 2013

 

 

[8]Ridola, La dignità dell'uomo e il principio di libertà nella cultura costituzionale europea, in Ridola, Diritto comparato e diritto costituzionale europeo, Giappichelli, Torino, 2010

 

 

[9]Malinverni, Esecuzione della pena e diritti dell'individuo, in Indice penale, Dike giuridica, Napoli, 1973

 

 

[10]Martufi, Diritti dei detenuti e spazio penitenziario europeo, Jovene, Napoli, 2015

 

[11]Rolla, Alcune considerazioni sui possibili effetti delle codificazioni e della giurisprudenza sovranazionali in materia di diritti sul c.d. “sistema europeo” di giustizia costituzionale, in Il sistema europeo di protezione dei diritti fondamentali e i rapporti tra le giurisdizioni, Giuffrè, Milano, 2010

 

 

[12]Di Stasi, libertà e sicurezza nello spazio giudiziario europeo: mandato d'arresto e “statuto” dei diritti fondamentali nell'unione europea, in Diritto comunitario e degli scambi internazionali, Editoriale Scientifica, Napoli, 2007

 

 

[13]Venturini & Bariatti, Droits individuels et justice internationale, Giuffrè, Milano, 2009

 

 

[14]Pustorino,  Commento all'Art. 3 CEDU. In Bartole & De Sena & Zagrebelsky (a cura di) Commentario breve alla CEDU, CEDAM, Padova, 2012

 

 

[15]Di Stasi, Human Dignity as a Normative Concept. Dialogue Between European Courts (EctHR and CJEU) ?, in Pinto De Albuquerque & Wojtyczek, (Eds.), Judicial Power in a Globalized World: Liber Amicorum Vincent De Gaetano, Cham, 2019

 

 

[16]Maestri, Genealogie della dignità umana, in Diritto e questioni pubbliche, Rivista online, IX, 2009

 

[17]Trucco, Sovraffollamento e politica carceraria europea Alcune prime notazioni, in Diritti comparati, 2014

 

 

[18]Di Stasi, op. cit.

 

[19]Piccone & Pollicino, (a cura di), La carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Efficacia ed effettività, Editoriale Scientifica, Napoli, 2018

 

 

[20]Di Stasi, op. cit.

 

 

[21]Toscano, op. cit.

 

 

[22]Salazar, La costruzione di uno spazio penale comune europeo, in Grasso & Sicurella (a cura di), Lezioni di diritto penale europeo, Giuffrè, Milano, 2007

 

[23]Carta, I livelli di tutela dei diritti fondamentali, Giappichelli, Torino, 2018

 

 

[24]Bilancia, Le nuove frontiere della tutela multilivello dei diritti, Associazione italiana dei Costituzionalisti (online), 2006

 

 

[25]Amalfitano, Rapporti di forza tra Corti, sconfinamento di competenze e complessivo indebolimento del sistema UE ? In www.lalegislazionepenale.eu 04/02/2019

 

 

[26]Pastore, Sul disordine delle fonti del diritto (inter)nazionale, in Diritto e Questioni pubbliche, Rivista online, 2017

 

 

[27]Parolari, Tutela giudiziale dei diritti fondamentali nel contesto europeo, Diritto e Questioni pubbliche, Rivista online, 2017