L'applicazione del divieto di tortura ex Art. 3 CEDU in ambito penale
L'applicazione del divieto di tortura ex Art. 3 CEDU in ambito penale
Sentenze della Corte EDU in tema di omesse cure mediche a beneficio dei detenuti
Come da sempre sottolineato in Dottrina, gli Stati europei, ex Art. 3 CEDU, recano il tassativo dovere di apprestare cure mediche idonee e tempestive nei confronti delle persone detenute; ciò in ottemperanza alla ratio dell'equipollenza tra il diritto alla salute in ambito ordinario e quello in ambito penitenziario. Di recente, tutti questi valori trattamentali sono stati chiaramente ed espressamente riconfermati in Corte EDU, 9 settembre 2010, Xiros vs. Grecia.
P.e., in Corte EDU, 25 gennaio 2011, Kupczak vs. Polonia, i Magistrati di Strasburgo hanno riscontrato “una violazione della norma [ex Art. 3 CEDU] per via dell'inadeguatezza delle cure mediche apprestate al ricorrente, paraplegico, nel corso del periodo di detenzione; in particolare, perché la morfina che doveva essergli continuamente somministrata è stata sostituita con una soluzione salina”.
Importante e degno di nota è pure il Precedente contenuto in Corte EDU, 25 gennaio 2011, Safak vs. Turchia, in cui la Corte EDU ha censurato la natura torturativa dell'esecuzione penitenziaria “perché il ricorrente, detenuto, non aveva ricevuto cure mediche adeguate per la sua tossicodipendenza”. Corte EDU, 25 gennaio 2011, Safak vs. Turchia apre la Giurisprudenza della Corte EDU alla spinosa e pressoché quotidiana tematica del trattamento carcerario dei reclusi affetti da tossicomanie.
Corte EDU, 27 settembre 2011, Demian vs. Romania, ha riscontrato “una violazione degli obblighi positivi discendenti dall'Art. 3 CEDU, perché le Autorità rumene non hanno apprestato un'assistenza medica coerente con il quadro clinico del detenuto, affetto da diabete”. E' curioso notare che la maggior parte delle infrazioni all'Art. 3 CEDU in materia di esecuzione penitenziaria si verifica, fatto salvo il caso particolare della Turchia, nei Paesi dell'ex blocco sovietico, ove dominano prassi detentive “inumane e degradanti” ereditate dall'URSS.
Parimenti, per rimanere in tema di ex Repubbliche sovietiche, in Corte EDU, 9 settembre 2011, Oshurko vs. Ucraina, i Magistrati di Strasburgo hanno contestato “l'efficacia, in concreto, delle cure che avrebbero dovuto essere somministrate [in ambito carcerario, ndr]”.
Altrettanto importante, oltre al profilo della “qualità delle cure” è pure quello della “tempestività delle cure”, nella recente Giurisprudenza della Corte EDU. P.e., in Corte EDU, 5 luglio 2011, Gadamauri & Kadyrbekov vs. Russia, la Corte EDU ha reputato violato l'Art. 3 CEDU, in tanto in quanto uno dei due ricorrenti era stato messo in stato di fermo mentre si recava in ospedale, era stato portato in carcere nonostanti i forti dolori addominali e non “tempestivamente curato”. Soltanto dopo aver perso conoscenza, era stato accompagnato dalla polizia penitenziaria russa in ospedale, ove gli venne diagnosticata una grave peritonite. Come si nota, in Corte EDU, 5 luglio 2011, Gadamauri & Kadyrbekov vs. Russia, è stata qualificata “torturativa” non la qualità, bensì la tempestività delle cure nel luogo di reclusione.
Sentenze della Corte EDU in tema di tutela della salute del ristretto
Le violazioni dell'Art. 3 CEDU recano epifenomeni assai variegati.
P.e., in Corte EDU, 20 gennaio 2011, El Shennawy vs. Francia, il ricorrente è stato risarcito per aver subito “troppo frequenti ed invasive perquisizioni corporali durante il periodo di detenzione”. Oppure, in Corte EDU, 25 gennaio 2011, Elefteriadis vs. Romania, è stato accolto il ricorso di un ergastolano affetto da malattie polmonari “perché esposto per 17 anni al fumo passivo dei detenuti fumatori con cui ha dovuto condividere la cella”. Oppure ancora, in Corte EDU, 20 gennaio 2011, Kashavelov vs. Bulgaria, il trattamento torturativo consisteva nel fatto che “il ricorrente veniva ammanettato tutte le volte in cui egli veniva portato fuori dalla sua cella”.
A parere di chi redige, è iper-garantista ed inadeguata Corte EDU, 20 gennaio 2011, Payet vs. Francia, nella quale i Magistrati di Strasburgo hanno condannato lo Stato francese a motivo dell'applicazione del regime delle rotations de sécurité, il quale impone incessanti trasferimenti di carcere per i responsabili di tentata evasione. Ovverosia, secondo questo Precedente, l'ossessivo cambiamento di penitenziario genererebbe uno stress torturativo.
Sempre in tema di Ordinamento penitenziario francese, Corte EDU, 27 maggio 2011, Duval vs. Francia ha condannato lo Stato convenuto, ex Art. 3 CEDU, in tanto in quanto il ricorrente, pedofilo, era stato sottoposto ad “esami medici non strettamente necessari”, durante i quali, benché ammanettato, veniva visitato nudo ed alla vista dei poliziotti carcerari.
La tutela della salute del detenuto viene in parola pure in Corte EDU, 12 aprile 2011, Flaminzeau vs. Romania, ove il ricorrente, affetto da emiparesi alle gambe, già prima della reclusione, era costretto ad utilizzare cateteri urinari all'interno di una cella sovraffollata ed in condizioni igieniche precarie.
Sentenze della Corte EDU in tema di carattere torturativo del c.d. “carcere duro”
Nel 2011, Corte EDU, 7 giugno 2011, Csüllög vs. Ungheria ha fatto riaprire il dibattito sulla violazione dell'Art. 3 CEDU da parte dei “regimi carcerari speciali”, compreso quello, in Italia, ex Art. 41 bis L. 354/75 e ss.mm.ii. . Nel dettaglio, il ricorrente di Corte EDU, 7 giugno 2011, Csüllög vs. Ungheria ha lamentato una “tortura”, ex Art. 3 CEDU, a causa dell'eccessiva durata del proprio “regime carcerario speciale”. In particolar modo l'Ungheria è stata condannata per “trattamento inumano e degradante” a causa dell'eccessivo stato di isolamento del ricorrente, delle troppo frequenti ispezioni corporali, anche nella zona anale, nonché dell'abnorme impiego delle manette all'uscita dalla cella. Chi scrive fa notare, di nuovo, la condanna, ex Art. 3 CEDU, a carico di un Ordinamento penitenziario di derivazione sovietica.
Simile è pure Corte EDU, 17 aprile 2012, Piechowicz vs. Polonia, ove la Corte EDU ha emesso una condanna a carico dello Stato convenuto, ex Art. 3 CEDU, poiché la parte lesa era stata sottoposta “ad un regime carcerario speciale e particolarmente severo […] senza motivazioni sufficienti in merito alla necessità dello stesso nel caso di specie”. In Dottrina, taluni Autori hanno proposto di applicare Corte EDU, 17 aprile 2012, Piechowicz vs. Polonia anche all'italiano Art. 41 bis L. 354/75. P.e., infatti, la Polonia, in detto Precedente, è stata condannata, tra l'altro, “per non aver compiuto alcuno sforzo per controbilanciare gli effetti dell'isolamento, assicurando al detenuto la possibilità di ricevere stimoli fisici e mentali adeguati (p.e., concedendogli di svolgere attività sportive)”. Dunque, come si può notare, Corte EDU, 17 aprile 2012, Piechowicz vs. Polonia descrive, nei fatti oggetto di contestazione ex Art. 3 CEDU, una forma di trattamento penitenziario simile a quello, in Italia, ex Art. 41 bis L. 354/75.
Tuttavia, nonostante le speranze della Dottrina e nonostante Corte EDU, 7 giugno 2011, Csüllög vs. Ungheria e Corte EDU, 17 aprile 2012, Piechowicz vs. Polonia, pare che, perlomeno per il momento, la Corte EDU non rechi alcuna intenzione di censurare ufficialmente e formalmente l'Art. 41 bis L. 354/75. Infatti, in Italia, il regime carcerario “duro” è, d'altra parte, giustificato da esigenze di contenimento della “pericolosità sociale” acuta del condannato, le quali si controbilanciano ragionevolmente con la ratio ex Art. 3 CEDU. Tale è, almeno, il parere dominante, anche se, ad avviso di chi commenta, è legittimo il dubbio circa la natura “inumana e degradante” dell'Art. 41 bis L. 354/75.
Sentenze della Corte EDU in tema di ergastolo “torturativo”
Con attinenza alla tematica di “quando” l'ergastolo violi l'Art. 3 CEDU, sono fondamentali i Precedenti contenuti in Corte EDU, 17 gennaio 2012, Harkins & Edwards vs. Regno Unito e Corte EDU, 10 aprile 2012, Babar Ahmad vs. Regno Unito. Tali due Sentenze hanno parzialmente novellato la disciplina dell'ergastolo “non riducibile”, dominata, prima del 2012, da Corte EDU, 12 febbraio 2008, Kafkaris vs. Cipro.
In Dottrina, Parodi (2012)[1] afferma che le due Sentenze del 2012 contro il Regno Unito, migliorando ed arricchendo molto Corte EDU, 12 febbraio 2008, Kafkaris vs. Cipro, hanno statuito che “l'inflizione dell'ergatolo senza possibilità di liberazione anticipata determina una violazione dell'Art. 3 CEDU [ma solo, ndr] laddove tale pena appaia manifestamente sproporzionata […] rispetto al reato di cui il ricorrente è accusato […]. Qualora, invece, la suddetta pena non possa ritenersi manifestamente sproporzionata al momento della sua inflizione, una violazione dell'Art. 3 CEDU può sorgere soltanto, in un momento successivo, nel caso in cui il condannato, il quale abbia già scontato un primo periodo di detenzione, sia in grado di dimostrare:
- che l'ulteriore protrazione della propria detenzione non è più funzionale al perseguimento di alcuno degli scopi della pena (identificati, dalla Corte EDU, in retribuzione, deterrenza, protezione della collettività e risocializzazione)
- che, a dispetto di ciò, non v'è per lui alcuna possibilità de jure vel de facto, di essere ammesso ad una liberazione anticipata”.
Come si nota, Parodi (ibidem)[2] sottolinea che Corte EDU, 17 gennaio 2012, Harkins & Edwards vs. Regno Unito e Corte EDU, 10 aprile 2012, Babar Ahmad vs. Regno Unito manifestano una ricchezza di dettagli che mancava nella pregressa, seppur lodevole, pronuncia contenuta in Corte EDU, 12 febbraio 2008, Kafkaris vs. Cipro.
Per la verità, comunque, nonostanti i due Precedenti del 2012, a carico del Regno Unito, ciò che manca, nella Giurisprudenza della Corte EDU, è la verifica della riduzione cronologica concreta e non solamente teorica della pena detentiva perpetua; infatti, talvolta, sotto il profilo fattuale, i singoli Ordinamenti interni contemplano cause ostative alla liberazione anticipata dell'ergastolano. Ognimmodo, sempre secondo Parodi (ibidem)[3]. “le due Sentenze contro il Regno Unito si segnalano perché, per la prima volta nella Giurisprudenza di Strasburgo in tema di Art. 3 CEDU, il riferimento al concetto di proporzione è stato utilizzato come limite allo jus puniendi […] perché la pena in concreto inflitta non deve mai essere sproporzionata rispetto alla gravità del fatto”. Ora, l'ergastolo non riducibile viola la ratio suprema della proporzionalità della pena detentiva, oltre a vanificare, come ovvio, pure la rieducatività della sanzione criminale.
Sentenze della Corte EDU in tema di isolamento del recluso “inumano e degradante”
Rimane basilare, nella Giurisprudenza della Corte EDU, quanto affermato in Corte EDU, 7 giugno 2011, Csüllög vs. Ungheria, ovvero “l'isolamento è ammissibile solo come misura eccezionale e temporanea”.
Viceversa, in Corte EDU, 3 novembre 2011, Cocaign vs. Francia, lo Stato convenuto non è stato reputato responsabile di un isolamento torturativo, vista la gravità dei fatti commessi dal ricorrente, che aveva sventrato, ucciso e mangiato un suo compagno di cella. D'altra parte, Corte EDU, 3 novembre 2011, Cocaign vs. Francia ha pure precisato che “la sanzione [dell'isolamento, ndr] era stata inflitta a seguito di un accertamento psichiatrico, che aveva avuto esito positivo e, comunque, sotto stretta sorveglianza medica”.
Anche Corte EDU, 20 ottobre 2011, Alboreo vs. Francia ha negato la violazione dell'Art. 3 CEDU, sempre in tema di regime di sicurezza, “perché il lungo periodo di isolamento cui è stato sottoposto il ricorrente (di durata pari, all'incirca, ad 1 anno e 6 mesi) è stato necessario per evitare che lo stesso pianificasse nuove fughe (egli era stato, infatti, in precedenza protagonista di una rocambolesca evasione da un istituto penitenziario, cosa che ha determinato, tra l'altro, la sua sottoposizione al regime delle rotations de sécurité)”. Come si può notare, la Corte EDU non è troppo generosa o lassista nell'applicare l'Art. 3 CEDU ai ricorrenti in vinculis.
Sentenze della Corte EDU in tema di “trattamenti terapeutici” che integrano gli estremi della tortura
In Corte EDU, 1 febbraio 2011, Yazgul Yilmaz vs. Turchia, una detenuta sedicenne vergine, in custodia cautelare, era stata obbligata a sottoporsi ad una visita ginecologica al fine di acclarare eventuali abusi sessuali da parte dei poliziotti penitenziari. Una volta tornata a piede libero, la ristretta sedicenne, che, nel frattempo, aveva manifestato depressione post-traumatica a seguito dell'ispezione ginecologica, aveva denunziato i fatti, ma senza ottenere alcun provvedimento, nemmeno disciplinare, verso la PA carceraria. Il ricorso ex Art. 3 CEDU è stato accolto “poiché la visita ginecologica, effettuata senza il consenso della ricorrente, si è dimostrata del tutto ingiustificata, perché la ricorrente aveva lamentato di aver subito molestie da parte delle guardie carcerarie, molestie che certo non potevano essere escluse attraverso l'esame dell'imene”.
Corte EDU, 8 novembre 2011, V.C. vs. Repubblica Slovacca ha accolto il ricorso, ex Art. 3 CEDU, di una paziente che “ha sì prestato il proprio consenso alla sterilizzazione, ma lo ha fatto in un momento non appropriato, ossia durante l'esecuzione di un altro intervento chirurgico, senza aver ricevuto un'informazione adeguata e dopo che -contrariamente al vero- le è stato prospettato un rischio per la vita nel caso in cui non si fosse sottoposta alla sterilizzazione”. In addenda, Corte EDU, 8 novembre 2011, V.C. vs. Repubblica Slovacca ha evidenziato pure la violazione dell'Art. 8 CEDU (in tema di diritto al rispetto della vita privata e familiare) “[perché lo Stato slovacco non ha predisposto, ndr] efficaci tutele a garanzia della vita privata e della salute riproduttiva della donna, in ragione del fatto che le Autorità slovacche non hanno, di fatto, impedito che l'origine etnica della giovane donna potesse influire sulla scelta dell'intervento di sterilizzazione (l'istruttoria ha, infatti, evidenziato che la cartella clinica della paziente riportava, nella parte relativa alle condizioni sociali e lavorative, esclusivamente il dato dell'appartenenza della stessa all'etnia rom)”.
In Corte EDU, 7 luglio 2011, Fyodorov & Fyodorova vs. Ucraina, il primo ricorrente lamentava che, durante il proprio ricovero in reparto psichiatrico, un medico, in maniera informale, parlando in cortile, gli aveva diagnosticato un grave disturbo di personalità, “con un esame psichiatrico estemporaneo, eseguito senza il suo consenso ed in violazione della legge e dei doveri deontologici”. Anche in tale caso, il ricorso è stato accolto, ma ex Art. 8 CEDU anziché ex Art. 3 CEDU, in tanto in quanto il trattamento medico non ha avuto “carattere invasivo” ex Art. 3 CEDU, ma senz'altro “carattere arbitrario” ex Art. 8 CEDU
Sentenze della Corte EDU in tema di espulsione dello straniero “inumana e degradante”
Corte EDU, 21 gennaio 2011, M.S.S. vs. Belgio & Grecia ha condannato lo Stato belga per aver rinviato in Grecia un richiedente asilo politico, il quale rischiava trattamenti inumani e degradanti da parte delle Autorità greche.
Il ricorrente di questa Sentenza era un uomo afgano perseguitato dal regime dei Talebani. Si era rifugiato in Grecia e, successivamente, in Belgio, ma era stato rimandato in Grecia ai sensi del Trattato di Dublino II (Art. 10 Reg. CE/343/2003), il quale designa come competente, per l'asilo politico, il primo Stato d'ingresso nel territorio dell'UE. Si noti che M.S.S. era stato rinviato dal Belgio in territorio greco nonostante il parere contrario dell'Alto Commissario per i rifugiati dell'ONU, consapevole che la Grecia è solita trattare gli asilanti in maniera contraria all'Art. 3 CEDU. In effetti, una volta giunto in Grecia, l'afgano, unitamente ad altre venti persone, era stato rinchiuso in una piccola stanza, senza letto, senza alimentazione adeguata e senza servizi igienici. Successivamente, l'asilante era stato rilasciato, dopo molti mesi, con un permesso di soggiorno temporaneo senza denaro. La Grecia è stata condannata ex Art. 3 CEDU, soprattutto perché, come specificato nelle proprie Motivazioni, da Corte EDU, 21 gennaio 2011, M.S.S. vs. Belgio & Grecia, “le difficoltà incontrate dagli Stati UE nella gestione dei flussi migratori non possono in alcun modo esonerarli dal rispetto degli obblighi discendenti dall'Art. 3 CEDU, stante il carattere assoluto di quest'ultimo”.
Sempre Corte EDU, 21 gennaio 2011, M.S.S. vs. Belgio & Grecia ha, inoltre, condannato pure il Belgio, in tanto in quanto, contrariamente a quanto sentenziato in Corte EDU, 2 dicembre 2008, K.R.S. vs. Regno Unito, lo Stato che rinvia l'espulso non può escludere a priori il pericolo di trattamenti degradanti solo per il fatto che anche lo Stato ricevente appartenga all'UE. L'Ordinamento che espelle deve prima accertarsi circa la non sussistenza del rischio di torture “anche in relazione ai Paesi membri dell'UE, non operando, in proposito, alcuna presunzione. In buona sostanza, l'Art. 10 Reg. CE/343/2003 non va applicato se vi è fumus boni juris che lo Stato ricevente, benché membro dell'UE, applicherà all'espulso/all'asilante un trattamento inumano e degradante. D'altra parte, anche in Corte EDU, 30 giugno 2005, Bosphorus Hava Yollari Turizm ve Ticaret Anonim Sirketi vs. Irlanda, la Corte EDU ha asserito che non si deve presumere uno Stato come “non maltrattante” ex Art. 3 CEDU per il solo fatto che esso appartenga all'UE.
Corte EDU, 21 gennaio 2011, M.S.S. vs. Belgio & Grecia ha introdotto alcuni punti-cardine nella Giurisprudenza della Corte EDU. In primo luogo, tutti gli Stati UE; in tema di espulsione/espulsione dell'asilante, sono tenuti a garantire il massimo livello di attuazione dell'Art. 3 CEDU, In secondo luogo, non si presume, nel contesto delle espulsioni, che uno Stato UE agisca conformemente all'Art. 3 CEDU per il solo fatto di far parte dell'UE medesima. In terzo luogo, l'Art. 3 CEDU reca una “cogenza assoluta” che non ammette eccezioni nel nome di altre norme nazionali od internazionali.
Come prevedibile, Corte EDU, 21 gennaio 2011, M.S.S. vs. Belgio & Grecia ha impattato anche sull'Ordinamento italiano. Anzitutto, la Dottrina, dopo questo Precedente del 2011, richiede il “massimo scrupolo” nell'individuazione di Ordinamenti potenzialmente infrattivi verso l'Art. 3 CEDU, soprattutto quando si tratta di Stati, anche dell'UE, già segnalati per torture dai reports internazionali. Inoltre, va segnalato che l'Italia è stata più volte condannata, ex Art. 3 CEDU, per trattamenti inumani e degradanti nei confronti degli stranieri richiedenti asilo. Dunque, Grecia ed Italia sono catalogati ufficialmente come Stati “non sicuri” per il rispetto dell'Art. 3 CEDU.
Da segnalare è pure Corte EDU, 5 aprile 2011, Rahimi vs. Grecia, in cui l'asilante espellendo, tra l'altro minorenne, era stato mescolato con richiedenti asilo maggiorenni e sottoposto ad una detenzione amministrativa inumana e degradante.
All'opposto, lo Stato convenuto, in tema di espulsione di asilante, è stato assolto in Corte EDU, 31 maggio 2011, E.G. vs. Regno Unito, poiché il trattamento è stato reputato dignitoso..
Interessante, a prescindere dall'esito finale, è la Motivazione di Corte EDU, 28 giugno 2011, Soufi & Elmi vs. Regno Unito, afferente a due somali espellendi, che richiedevano asilo al Regno Unito nel timore di subire torture, una volta rimpatriati in Somalia, In primo luogo, Corte EDU, 28 giugno 2011, Soufi & Elmi vs. Regno Unito ha riaffermato la cogenza assoluta e prioritaria dell'Art. 3 CEDU; pertanto, l'asilante in pericolo di trattamenti inumani e degradanti, nel proprio Paese, non potrà essere rimpatriato nemmeno se dichiarato socialmente pericoloso per il Paese ospitante. Naturalmente, i motivi ostativi al rimpatrio debbono essere estremamente gravi; p.e., vi debbono essere situazioni di instabilità socio-politica e di tortura frequente nello Stato reputato “pericoloso” dal ricorrente. P.e., nell'Art. 15 lett. c) Direttiva 2004/83/CE del 29 aprile 2004, è reputato “danno [potenziale, ndr] grave” all'asilante il pericolo di essere condannato a morte, di subire torture, violenze indiscriminate o altre situazioni lesive connesse ad una situazione nazionale interna di conflitto armato. In buona sostanza, tutti i “pericoli” per l'asilante descritti nell'Art. 15 lett. c) Direttiva 2004/83/CE del 29 aprile 2004 sono nient'altro che “torture e trattamenti inumani e degradanti” ex Art. 3 CEDU. Pertanto, la tutela diviene assoluta ed assolutizzante, anche qualora il richiedente asilo sia stato qualificato come socialmente pericoloso o pericoloso per la sicurezza nazionale del Paese ospitante. Di solito, nella Giurisprudenza della Corte EDU, la “gravità estrema” del pericolo di tortura per l'asilante è misurata sulla base delle violenze su civili inermi solitamente verificatesi nello Stato di provenienza del ricorrente che rifiuta il rimpatrio. P.e., nel caso qui in esame di Corte EDU. 28 giugno 2011, Soufi & Elmi vs. Regno Unito, i Magistrati di Strasburgo hanno definito la Somalia come “non sicura” e non in grado di tutelare i due ricorrenti da torture e da trattamenti inumani e degradanti. Ognimmodo, la grande novità di Corte EDU, 28 giugno 2011, Soufi & Elmi vs. Regno Unito è stata la connessione precettiva tra l'Art. 3 CEDU e l'Art. 15 lett. c) Direttiva 2004/83/CE del 29 aprile 2004.
Corte EDU, 5 aprile 2011, Toumi vs. Italia ha condannato lo Stato italiano per non aver accettato la richiesta d'asilo di un tunisino condannato per il delitto p. e p. ex Art. 270 bis CP (terrorismo internazionale). L'espellendo lamentava di rischiare torture in Tunisia. Tale Precedente è assai simile a Corte EDU, 24 febbraio 2009, Ben Khemais vs. Italia e Corte EDU, 13 aprile 2010, Trabelsi vs. Turchia. Nelle ultime tre Sentenze or ora citate, la tutela ex Art. 3 CEDU è stata dichiarata come “assoluta”, dunque prevalente anche sulla dichiarazione di pericolosità sociale dell'espellendo.
Parimenti, in Corte EDU, 11 ottobre 2011, Auad vs. Bulgaria ha prevalso la precettività “prioritaria ed assoluta” dell'Art. 3 CEDU, per cui la Bulgaria è stata condannata per l'espulsione di un terrorista palestinese attivo in territorio bulgaro, ma pur sempre destinatario del diritto di non rischiare la tortura o la pena di morte qualora rimpatriato nel proprio Paese d'origine. Analogamente, in Corte EDU, 22 settembre 2011, H.R. vs. Francia, lo Stato convenuto è stato condannato per aver disposto l'espulsione, a fine pena, di un ergastolano algerino che rischiava trattamenti inumani e degradanti se rimpatriato in Algeria, ove aveva avuto contatti, poi interrotti, con associazioni islamiste di matrice terroristica.