L'asino di Buridano. La libertà condizionale: tracce per una memoria difensiva

Chico Forti
Chico Forti

L'asino di Buridano. La libertà condizionale: tracce per una memoria difensiva

 

Abstract: la libertà condizionale e i suoi presupposti. Il problema  del ravvedimento. Il caso Forti

 

Conditional release and its prerequisites. The problem of repentance. The Forti case

 

 

Premessa: il requisito del “sicuro ravvedimento”

Il requisito soggettivo del sicuro ravvedimento, necessario per accedere alla liberazione condizionale, è uno dei concetti più problematici dell’intero sistema penitenziario. La legge non fornisce infatti parametri precisi per definirlo e la dottrina ha spesso sottolineato la difficoltà di ricondurre questa espressione a una categoria univoca, data la pluralità di significati che può assumere.

Il problema centrale consiste nello stabilire cosa debba intendersi per ravvedimento. Esso può essere interpretato in senso etico, come pentimento o redenzione morale, oppure in senso più concreto come processo di rieducazione e riadattamento del condannato alle regole della convivenza sociale.

Già la dottrina classica aveva messo in luce le difficoltà di tale accertamento. Come osservava Francesco Carrara, la “conversione” del condannato è difficilmente verificabile: se intesa come trasformazione interiore rimane confinata nella coscienza individuale, dunque sottratta a qualsiasi accertamento oggettivo; se invece la si considera come mutamento comportamentale, la sua valutazione risulta comunque problematica, perché il giudizio viene espresso osservando il detenuto principalmente nel contesto carcerario, ambiente che non riproduce le condizioni della vita sociale.

Questa incertezza si riflette anche nella giurisprudenza, che nel tempo ha sviluppato due diversi orientamenti interpretativi.

Un primo indirizzo, definibile eticizzante, attribuisce rilievo soprattutto alla dimensione morale del ravvedimento. Secondo questa impostazione, il requisito si manifesta attraverso una profonda revisione critica del reato, il riconoscimento delle proprie colpe, il ripudio delle scelte criminali e l’assunzione di atteggiamenti riparativi nei confronti delle vittime.

Un secondo orientamento, oggi prevalente, privilegia invece una lettura più laica e pragmatica del concetto. In questa prospettiva il ravvedimento non coincide con il pentimento interiore, ma si ricava da comportamenti concreti e verificabili che consentano di formulare una prognosi attendibile di non recidiva e di reinserimento sociale. Il giudice non è chiamato a indagare la coscienza del condannato, bensì a valutare gli atteggiamenti esteriormente manifestati durante l’esecuzione della pena.

La giurisprudenza di legittimità si è progressivamente orientata verso questo secondo modello, ritenendo preferibile fondare il giudizio su parametri oggettivi, piuttosto che su valutazioni psicologiche difficilmente verificabili. In tale prospettiva il Tribunale di sorveglianza deve considerare globalmente il comportamento del detenuto durante la detenzione, senza limitarsi alla mera buona condotta carceraria, che rappresenta un obbligo per tutti i detenuti e potrebbe essere dettata anche da opportunità.

Occorre invece individuare elementi positivi che dimostrino l’effettivo esito del percorso rieducativo: partecipazione alle attività lavorative e formative, relazioni corrette con gli altri detenuti e con il personale penitenziario, mantenimento dei legami familiari, adesione a programmi trattamentali e, più in generale, l’assunzione di comportamenti compatibili con i valori della convivenza sociale.

In questo processo assumono rilievo anche le valutazioni dell’équipe di osservazione e trattamento prevista dall’ordinamento penitenziario, composta da educatori, psicologi, assistenti sociali ed altri esperti che seguono il detenuto nel corso dell’esecuzione della pena. Tuttavia tali valutazioni non vincolano il giudice, il quale conserva un’autonoma competenza nella decisione sulla concessione della liberazione condizionale.

L’accertamento del ravvedimento richiede dunque un esame complessivo della personalità del condannato e dell’evoluzione del suo comportamento nel corso della detenzione. Pur non potendo trasformarsi in un’indagine sull’animo umano, questo giudizio inevitabilmente conserva anche una dimensione morale, poiché il cambiamento interiore – pur non direttamente verificabile – deve comunque emergere attraverso comportamenti concreti che dimostrino l’abbandono delle scelte devianti e l’adesione alle regole della vita sociale.

In definitiva, il ravvedimento non può essere ridotto né a una pura dichiarazione di pentimento né alla sola disciplina carceraria: esso si manifesta attraverso condotte esteriori che rendano plausibile l’esistenza di un reale mutamento personale, dal quale il giudice possa dedurre che la finalità rieducativa della pena sia stata effettivamente raggiunta.

 

1. La vicenda di fatto

Enrico “Chico” Forti è detenuto da oltre venticinque anni per l’omicidio di Dale Pike, avvenuto nel 1998 a Miami. Nel 2000 fu condannato all’ergastolo da un tribunale della Florida in un processo indiziario. Dopo una lunga detenzione negli Stati Uniti, nel maggio 2024 è stato trasferito in Italia per continuare a scontare la pena nel carcere di Verona, ove è già stato ammesso al lavoro diurno. Nel 2025 i suoi difensori hanno chiesto la libertà condizionale davanti al Tribunale di sorveglianza di Venezia. L’istanza è stata respinta e il ricorso successivo è stato rigettato dalla Corte di Cassazione nel febbraio 2026. il Tribunale rilevava che  non fossero emersi "sentimenti di colpa o di autentico dispiacere per i familiari della vittima, né per i propri familiari", sottolineando il "mancato risarcimento del danno, anche solo parziale".  Inoltre, secondo gli ermellini, Chico Forti non avrebbe mai risarcito il fratello della vittima, Bradley Pike, pur disponendo di una somma di denaro che gli avrebbe consentito di farlo. A questo proposito è, però, opportuno segnalare che lo stesso Bradley avrebbe reso pubblica la convinzione dell'estraneità ai fatti dell'ex imprenditore trentino.

2. Come funziona la libertà condizionale

Di regola, sussiste la seguente progressione volta al reinserimento: permessi premio, lavoro all’esterno, semilibertà e libertà condizionale.

La libertà condizionale, prevista dall’art. 176 c.p., rappresenta il beneficio penitenziario più ampio: consente al condannato di terminare l’esecuzione della pena fuori dal carcere, sotto libertà vigilata.

Per gli ergastolani può essere concessa dopo almeno 26 anni di detenzione, purché il condannato dimostri:

  • sicuro ravvedimento, cioè una revisione critica del reato e della propria condotta;
  • assenza di pericolosità sociale;
  • adempimento o seria volontà di adempiere alle obbligazioni civili, in particolare il risarcimento alla vittima o ai familiari.

La giurisprudenza penitenziaria richiede che il ravvedimento non sia solo formale ma concreto e verificabile, spesso attraverso comportamenti riparativi verso le vittime e una rielaborazione critica del fatto.

3. Giurisprudenza sulla libertà condizionale

La giurisprudenza di sorveglianza e della Cassazione interpreta in modo rigoroso il requisito del ravvedimento. Non è sufficiente una buona condotta carceraria o la partecipazione ad attività trattamentali: serve una presa di distanza effettiva dal reato e un atteggiamento empatico verso le vittime.

In diverse decisioni si è affermato che il giudice deve accertare una “stabile e convinta rivisitazione critica del proprio vissuto criminale”, non potendo limitarsi alla mera disciplina detentiva. Anche il mancato risarcimento o l’assenza di iniziative riparative può essere considerato indice negativo rispetto alla maturazione del condannato.

Questo orientamento riflette la natura stessa della libertà condizionale, concepita come esito del percorso rieducativo e non come semplice beneficio premiale legato alla durata della pena.

4. Le motivazioni del Tribunale di sorveglianza e della Cassazione

Il Tribunale di sorveglianza di Venezia ha negato la libertà condizionale ritenendo non integrati due requisiti fondamentali: il sicuro ravvedimento e il risarcimento ai familiari della vittima. I giudici hanno rilevato che dalle relazioni trattamentali non emergeva una reale rielaborazione critica del reato né una manifestazione di empatia verso i familiari di Dale Pike.

La Corte di Cassazione, investita del ricorso, ha confermato la decisione ritenendo la valutazione del tribunale adeguatamente motivata e non censurabile in sede di legittimità. Secondo la Suprema Corte:

  • non risultava dimostrato un ravvedimento interiore;
  • mancava una concreta iniziativa risarcitoria verso i familiari della vittima;
  • dalle relazioni emergeva un atteggiamento ritenuto privo di empatia verso il dolore causato.

Per la Cassazione la buona condotta carceraria e le attività svolte in detenzione non sono sufficienti, se non accompagnate da una effettiva revisione critica del fatto e da gesti riparativi verso le vittime.

5. Come si dimostra un ravvedimento “interiore”

Il problema della liberazione condizionale è quasi filosofico prima ancora che giuridico: il requisito decisivo è il “sicuro ravvedimento”, cioè un fatto interiore che il giudice deve accertare attraverso manifestazioni esteriori.

La giurisprudenza della Corte di Cassazione ha chiarito che tale requisito, come anticipato, non coincide con la semplice buona condotta carceraria. La Suprema Corte ha affermato che il ravvedimento consiste nel complesso dei comportamenti concretamente tenuti dal condannato durante l’esecuzione della pena, dai quali possa desumersi una effettiva revisione critica del reato e una prognosi affidabile di futura osservanza della legge.

In particolare:

  • la Cassazione penale n. 18022/2007 ha stabilito che il giudice non deve svolgere indagini psicologiche sulla coscienza del condannato, ma valutare comportamenti concreti e verificabili dai quali emerga una revisione critica delle scelte criminali e una prognosi di non recidiva;
  • la Cassazione penale n. 4222/1991 ha chiarito che il “sicuro ravvedimento” non può essere confuso con la mera buona condotta o con la partecipazione alle attività trattamentali, richiedendosi invece una probabilità seria ed elevata di effettiva rieducazione;
  • altre decisioni sottolineano che il giudizio deve riguardare l’intera personalità del condannato: rapporti con gli altri detenuti, atteggiamento verso il reato, iniziative riparative verso le vittime e comportamento complessivo durante la detenzione.

Ne deriva un paradosso metodologico: ciò che deve essere accertato è un mutamento interiore, ma la prova può essere soltanto indiziaria e comportamentale. Il giudice non accerta la coscienza del condannato, ma deduce la sua evoluzione morale da segnali esteriori.

6. Il problema logico: il ravvedimento quando il condannato si dichiara innocente

Qui emerge il nodo più delicato della giurisprudenza sulla liberazione condizionale.

Il ravvedimento presuppone infatti una revisione critica del reato commesso. Ma cosa accade quando il condannato continua a proclamarsi innocente?

La giurisprudenza italiana tende a risolvere la questione in modo pragmatico: il giudice non può pretendere una confessione formale, ma la mancanza di una presa di distanza dal fatto rende molto difficile accertare il ravvedimento.

In altre parole, se il condannato afferma di non aver commesso il reato, diventa quasi impossibile dimostrare la revisione critica di una condotta che egli continua a negare.

Qui si apre una tensione logica profonda.

Se il ravvedimento implica l’ammissione del reato, la liberazione condizionale rischia di trasformarsi in una pressione indiretta alla confessione; se invece la confessione non è richiesta, resta il problema di come dimostrare la revisione morale di un fatto che il condannato non riconosce.

È il paradosso della prova del pentimento, che sarebbe piaciuto ad un grandissimo logico dell'antichità quale Buridano: il diritto pretende un mutamento dell’anima, ma può accertarlo solo attraverso segni esteriori, e questi segni diventano quasi impossibili quando il condannato continua a proclamarsi innocente.

Ed è qui che il giurista deve ricordare che la giustizia penale non giudica le coscienze ma i fatti.
Quando il diritto,sia pur penitenziario, pretende di misurare il pentimento, cammina, a mio avviso, su un confine sottile tra rieducazione e confessione forzata.

7. Spunti europei

La giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo non riconosce un diritto automatico alla libertà condizionale. Tuttavia ha progressivamente elaborato un principio di fondo: una pena perpetua è compatibile con la Convenzione solo se lascia al condannato una prospettiva reale di liberazione e un meccanismo di revisione della pena.

Secondo la Corte, infatti, l’art. 3 CEDU – che vieta trattamenti inumani o degradanti – sarebbe violato qualora l’ergastolo si trasformasse in una pena irrimediabilmente irreversibile, priva di qualunque possibilità di rivalutazione nel corso del tempo. Il sistema penale deve quindi consentire al detenuto di dimostrare, dopo un certo periodo di esecuzione della pena, di avere raggiunto un livello di rieducazione tale da rendere possibile la liberazione.

Non si tratta di garantire il rilascio, ma di garantire la possibilità di dimostrare il cambiamento.

In questa prospettiva, il giudice nazionale è chiamato a verificare se il detenuto abbia compiuto un percorso di revisione della propria condotta e se sussistano elementi idonei a formulare una prognosi favorevole di reinserimento sociale. Ciò implica che la pena non può essere concepita come pura retribuzione, ma deve conservare una dimensione dinamica, aperta alla trasformazione della persona. Questa impostazione europea pone tuttavia un problema logico non secondario.
Se la liberazione dipende dalla dimostrazione di un mutamento interiore, la prova di tale mutamento resta inevitabilmente indiretta e indiziaria. Il giudice non accerta la coscienza del detenuto, ma interpreta i suoi comportamenti.

Il sistema funziona finché il detenuto riconosce il reato e ne prende le distanze.
Diventa invece problematico quando il condannato continua a proclamarsi innocente: in tal caso la revisione critica del fatto – che costituisce il segnale più evidente del ravvedimento – diventa strutturalmente difficile da dimostrare.

Si crea così una tensione tra due esigenze: da un lato la finalità rieducativa della pena, che presuppone un cambiamento personale; dall’altro il diritto del condannato a non confessare un reato che egli continua a negare. La giurisprudenza europea, dunque, non impone la concessione della libertà condizionale, ma richiede che il sistema penale lasci sempre aperta la possibilità di dimostrare che la pena ha raggiunto il suo scopo rieducativo. In assenza di tale prospettiva, la pena rischia di trasformarsi da strumento di giustizia in una forma di esclusione definitiva dal consorzio sociale. Probabilmente i difensori di Forti hanno cozzato contro la tassatività del diritto penale, sperando in una interpretazione estensiva dell'art.3 Cedu (reintegrazione sociale), ma questa tensione permane.

 

Si auspicano in merito confutazioni, eccezioni etc. potevo intitolare “J'accuse” oppure “La misura del dubbio”. Non l'ho ritenuto opportuno, allo stato. scusatemi se mi è venuto così.