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Il diritto alla salute in Italia

Sul piano giuridico, l’articolo 32 Costituzione è definito sia come disposizione precettiva che programmatica
Diritto alla salute
Diritto alla salute

Il diritto alla salute in Italia


Con l’arrivo della pandemia da Covid-19 è fondamentale, oggi, chiarire la portata della nozione di salute all’interno del nostro ordinamento.

Il cammino evolutivo del concetto della salute in Italia è stato caratterizzato da molteplici fattori culturali che si sono riflettuti sull’idea del diritto stesso.

Diversamente dalla concezione liberale ottocentesca della salute, secondo cui è da ricondurre ad una mera problematica di ordine pubblico, oggi, la sanità ha un raggio d’azione molto più ampio, non garantendo più solamente la salute individuale ma anche quella collettiva, cercando di rimuovere l’insieme degli ostacoli che minano la convivenza del singolo nella società in cui vive. Inoltre, oggi il diritto alla salute fuoriesce dalla semplice visione di assenza di status patologico, coinvolgendo, in epoca di welfare state, anche l’ambito finanziario.

Per la nozione di diritto alla salute, unico diritto definito espressamente dalla Carta Costituzionale come “fondamentale”, deve intendersi quella prevista dall’articolo 32 della Costituzione, secondo cui “La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti.”

La disposizione costituzionale ora richiamata obbliga in concreto lo Stato ad incentivare qualsiasi comportamento volto alla migliore tutela possibile del diritto in esame, sia in termini individualistici che globali. Infatti, l’articolo 32 Costituzione, nel dichiarare che la salute è anche un interesse collettivo, esprime, al tempo stesso, l’attenzione dei consociati verso l’impegno e il ruolo che il singolo è chiamato a svolgere nei loro confronti, nella speranza di un miglioramento della società civile.

Se guardato sotto il profilo giuridico, l’articolo 32 della nostra Legge Fondamentale viene definito sia come disposizione precettiva che programmatica.

Sotto il primo punto di vista, esso viene inserito nell’ottica di un diritto soggettivo, ovvero nella pretesa del singolo nei confronti dello Stato ad una sua effettiva tutela. Se esaminato sotto il secondo aspetto, l’articolo 32 ha natura programmatica, poiché impegna il legislatore su diversi piani di intervento in campo sanitario, a partire dalla ricerca nonché ad impegni legati all’organizzazione sanitaria.

Inoltre, da una lettura attenta delle disposizioni sanitarie nella Costituzione si può notare come la salute risulti essere inalienabile, indisponibile e con validità erga omnes, coinvolgendo sia cittadini italiani che stranieri.

La pretesa ad una sanità individuale e collettiva, protetta dall’intervento dello Stato, va ad aggiungersi ad altre garanzie sempre conferite a livello costituzionale.

Si pensi all’articolo 2 Cost., nella parte in cui la Repubblica garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo che all’interno delle formazioni sociali, oppure a quanto disposto dall’articolo 3 Costituzione dato dal fatto che la salute è connessa al diritto ad una esistenza degna ovvero ad una dignità personale.

Come accennato prima, l’attuale portata del diritto alla salute non è riscontrabile in nessuna Costituzione liberale ottocentesca, come ad esempio nello Statuto Albertino. Tuttavia, da un punto di vista storico-comparatistico, sembra che la sola Costituzione di Weimar facesse un richiamo alla “salvaguardia della salute” seppure non richiamasse in modo esplicito la pretesa del cittadino e dei consociati ad un intervento da parte dello Stato.

La nostra Carta Costituzionale rappresenta quindi l’unica, fra quelle contemporanee, a prevedere una disciplina compiuta del diritto alla salute, sollevandolo, in un primo momento, a rilievo costituzionale e, successivamente, facendo nascere una chiara pretesa da parte dei consociati in interventi statali allo scopo di prevenire o rimuovere eventuali pregiudizi nei loro confronti.

Occorre tuttavia sottolineare che, malgrado la sua portata innovativa in materia di garanzie individuali, il disposto dell’articolo 32 Costituzione rimase inattuato per circa una ventina d’anni, non suscitando particolare attenzione sia nel mondo giurisprudenziale che dottrinale. Il diritto alla salute, quindi, continuava ad essere interpretato in chiave di ordine pubblico, non intravedendolo come diritto soggettivo.

Solamente con l’entrata in funzione della Corte Costituzionale cambiò l’idea della sanità in Italia, interpretando il diritto alla salute come vero e proprio diritto soggettivo e della collettività, portando, di conseguenza, a mutamenti anche sul piano legislativo.

Infatti, la prima vera attuazione della disposizione costituzionale iniziò con l’approvazione della legge n. 883/1978, vera e propria pietra militare dell’odierno Servizio Sanitario Nazionale.