Legge annuale sulle piccole e medie imprese: introdotte novità anche in ambito di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro
Legge annuale sulle piccole e medie imprese: introdotte novità anche in ambito di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro
La legge 34/2026, pur occupandosi della disciplina annuale sulle piccole e medie imprese, ha introdotto alcune novità di rilievo anche in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, nell’intento di adeguare le previsioni normative alla costante evoluzione che caratterizza il mondo del lavoro e far fronte alle sfide poste dalle nuove modalità di prestazione dell’attività.
La Legge 11 marzo 2026, n. 34 (“Legge annuale sulle piccole e medie imprese”) è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 68 del 23 marzo 2026 ed è entrata in vigore il 7 aprile 2026.
Tra le molteplici novità introdotte, alcune riguardano la materia della salute e sicurezza sul luogo di lavoro, intervenendo, in particolare, negli ambiti riportati nella Tabella 1.

Di seguito verranno, quindi e brevemente, ripercorse le modifiche introdotte rispetto ai temi sopra indicati.
Viene, innanzitutto, integrato l’art. 30 del D. Lgs. 81/2008 in materia di modelli di organizzazione e di gestione al fine di adeguare gli adempimenti amministrativi alla specifica dimensione aziendale ed incrementare i livelli di sicurezza nelle imprese di dimensioni minori.
In un tessuto produttivo come quello italiano, caratterizzato dalla prevalenza di micro e piccole imprese, il legislatore ha, infatti, sentito il bisogno di disporre di strumenti operativi adeguati alla dimensione e capacità organizzativa, senza, però, rinunciare a standard di sicurezza adeguati.
Si prevede, quindi, che l’INAIL elabori, d’intesa con le organizzazioni di rappresentanza delle imprese e dei lavoratori comparativamente più rappresentative, modelli semplificati di organizzazione e gestione per le micro, piccole e medie imprese, individuando anche precisi parametri per la declinazione degli stessi a livello aziendale e supportando le imprese, sul piano gestionale ed applicativo, nella relativa adozione. A tal fine, si prevede un termine di 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge.
Diversi interventi riguardano, poi, l’art. 37 D. Lgs. 81/2008 in materia di formazione, come riassunti di seguito nella Tabella 2.

Oltre a quanto appena visto, vengono introdotte alcune modifiche di dettaglio in merito alle attrezzature di lavoro, (i) aggiungendo all’All. VII (“Verifiche di attrezzature”) le piattaforme di lavoro mobili elevabili e le piattaforme fuoristrada per agricoltura/frutteti e (ii) chiarendo l'esonero dall'obbligo assicurativo per i carrelli elevatori che operano esclusivamente all'interno di aree aziendali chiuse in ambito ferroviario, portuale e aeroportuale e per le macchine agricole che operano esclusivamente all'interno di fondi agricoli, aziende agrarie o spazi a uso interno non accessibili al pubblico.
Importanti previsioni riguardano, infine, lo smart working.
In particolare, viene integrato l’art. 3 del D. Lgs. 81/2008, che riguarda l’ambito di applicazione del Testo Unico, prevedendo che, in caso di attività lavorativa prestata con modalità di lavoro agile in ambienti di lavoro che non rientrano nella disponibilità giuridica del Datore di Lavoro, quest’ultimo assolve ai propri obblighi mediante un’informativa scritta che deve possedere specifiche caratteristiche, ovvero:
- deve essere consegnata, non solo al Lavoratore, ma anche al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza;
- deve prendere in considerazione i rischi generali ed i rischi specifici connessi a tale modalità di lavoro. In particolare, il legislatore menziona espressamente, i rischi “che attengono all'utilizzo dei videoterminali”, riconoscendo così la centralità di tale problematica nel contesto del lavoro agile, ove l'utilizzo di dispositivi informatici costituisce la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione e potrebbe comportare rischi connessi all'ergonomia della postazione di lavoro, alla corretta illuminazione dell'ambiente, alla prevenzione dei disturbi muscolo-scheletrici e visivi, ma anche al potenziale isolamento del Lavoratore;
- deve essere consegnata con cadenza almeno annuale.
Nel caso in cui il Datore di Lavoro non adempia al proprio obbligo di informativa, è prevista la sanzione dell'arresto da due a quattro mesi o dell'ammenda da Euro: 1.200,00 ad Euro: 5.200,00.
In tale contesto, in cui il Datore di Lavoro non ha il controllo diretto sull’ambiente di lavoro, viene anche rafforzato ed evidenziato il principio della cooperazione del Lavoratore, che è tenuto a collaborare nell’attuazione delle misure di prevenzione predisposte dal Datore di Lavoro.
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In conclusione, la Legge 34/2026 introduce, quindi, modifiche significative al D. Lgs. 81/2008, affrontando con approccio pragmatico alcune delle principali sfide poste dall'evoluzione del mercato del lavoro.
In tale contesto, anche i Datori di Lavoro sono, quindi, chiamati ad adeguare tempestivamente le proprie procedure interne alle nuove prescrizioni normative, con particolare riguardo alla predisposizione dell'informativa scritta per i lavoratori agili, all'aggiornamento dei programmi formativi per i lavoratori in regime di Cassa Integrazione Guadagni ed all’utilizzo di tecnologie di simulazione in ambiente reale e virtuale al fine di rendere sempre più efficacie l’addestramento dei Lavoratori.