Il concetto di “diritto alla salute” nella Convenzione europea dei diritti dell'uomo
Il concetto di “diritto alla salute” nella Convenzione europea dei diritti dell'uomo
L'omessa menzione espressa del diritto sociale alla salute nella CEDU
Nessun Articolo della CEDU prevede, in forma espressa, la tutela o, quantomeno, il riconoscimento di un “diritto alla salute”. Si parla, nella CEDU e nel Protocollo addizionale n. 4, di “protezione della salute soltanto nei casi in cui, per ragioni emergenziali, diventano comprimibili il diritto al rispetto alla vita privata e familiare (comma 2 Art. 8 CEDU), il diritto alla libertà di pensiero, coscienza e religione (comma 2 Art. 9 CEDU), il diritto alla libertà di espressione (comma 2 Art. 10 CEDU), il diritto alla libertà di riunione e di associazione (comma 2 Art. 11 CEDU) nonché il diritto alla libertà di circolazione (comma 3 Art. 2 Protocollo addizionale n. 4).
In Dottrina, Corso (1981)[1] ha affermato che “la mancanza di una disposizione [specifica ed espressa, ndr] paragonabile all'Art. 32 Cost., agevolmente si spiega con l'estraneità, rispetto all'originario sistema della CEDU, della categoria dei diritti sociali […] Si collocano nella categoria dei diritti sociali quelli di cui agli Artt. 32, 33, 34, 38 e 117 Cost.: [in materia di] salute, istruzione, previdenza ed assistenza, nonché i diritti il cui contenuto consenta, comunque, di qualificarli come sociali”. Anzi, in Dottrina, Colapietro & Ruotolo (2014)[2] sottolineano che il diritto alla salute, ex Art. 32 Cost., è forse il principale o, perlomeno, uno dei principali diritti sociali tutelati nell'Ordinamento italiano; tant'è che Consulta 37/1991 definisce quello alla salute come “un valore primario, sia per la sua inerenza alla persona umana, sia per la sua valenza di diritto sociale caratterizzante la forma di Stato [democratico-]sociale [dunque interventista, ndr] disegnata dalla Costituzione”. Da citare è pure Consulta 455/1990, per la quale solo il diritto alla salute è in grado di tutelare “la complessiva situazione di integrità psicofisica della persona umana, in tutte le attività nelle quali si esplica la sua personalità”. Similmente, Consulta 432/2005 mette in evidenza che il diritto sociale alla salute, nell'Art. 32 Cost., “è protetto […] come ambito inviolabile della dignità umana, il quale impone di impedire la costituzione di situazioni prive di tutela, che possano, appunto, pregiudicare l'attuazione [del diritto alla salute medesimo, ndr]”. Come si nota, nella Giurisprudenza costituzionale italiana, Consulta nn. 37/1991, 455/1990 nonché 432/2005 evidenziano tutte e tre che il diritto alla salute reca un ruolo primario all'interno del catalogo dei diritti sociali, soprattutto perché, senza la tutela costituzionale della salute dei consociati, viene a mancare la base stessa dello welfare, dunque dello Stato democratico-sociale, perennemente ed attivamente proteso alla rimozione delle diseguaglianze che mortificano al protezione egualitaria della persona umana. In diritto sociale alla salute costituisce il fondamento stesso dello Stato anti-liberalista e socialmente engagé
Peraltro, il problema della mancata menzione espressa e diretta, nella CEDU, del diritto alla salute caratterizza molti altri testi di Diritto Internazionale Pubblico. A tal proposito, Corso (ibidem)[3] rileva che l'estraneità [di un Articolo apposito sul diritto alla salute, ndr] nella CEDU non connota unicamente questa Convenzione, ma, più in generale, è riscontrabile nei vari sistemi internazionali di protezione dei diritti umani […] [poiché] i diritti sociali, solitamente, non compaiono nei cataloghi dei diritti tutelati dalle Convenzioni internazionali, ovvero, quando vi figurano, sono, tuttavia, privi di effettività”. In effetti, Guazzarotti (2013)[4] nota che “negli stessi anni in cui, in molti Paesi occidentali, si assisteva alla costituzionalizzazione dei diritti sociali sul piano interno, sul piano internazionale [invece] quel fenomeno si è compiuto solo a metà”. Parimenti, Colapietro & Ruotolo (ibidem)[5] osservano che i diritti sociali, nel Diritto comunitario/unitario europeo, ivi compreso il diritto alla salute, non sono espressamente tutelati “nei Trattati istitutivi di disposizioni in materia di diritti fondamentali […], nella [più datata] Giurisprudenza della Corte di Giustizia, nella Carta di Nizza e nel Trattato di Lisbona” Anche secondo Caggiano (2014)[6], quella che manca, nel Diritto europeo, è una coerente e completa “sistemazione teorica della tutela dei diritti fondamentali”, tra cui quello alla salute. Pure Viganò (2016)[7] mette in risalto, non solo con afferenza al diritto alla salute, che non esiste una coordinazione adeguata “tra la CEDU e la Carta dei diritti fondamentali dell'UE”. Provvidenzialmente, i diritti sociali, compreso il diritto alla salute, sono stati sanciti in testi normativi comunitari successivi, come il Patto sui diritti civili e politici, il Patto sui diritti sociali, economici e culturali e, soprattutto, la Carta europea dei diritti sociali, detta anche Carta sociale europea (CSE), promulgata nel 1961 e novellata nel 1996. Nel dettaglio, la CSE tutela espressamente il diritto alla salute nei luoghi di lavoro ed a beneficio di categorie “deboli” di consociati, quali i bambini, gli adolescenti e gli anziani. Anzi, l'Art. 11 CSE è dichiaratamente rubricato “Diritto alla protezione della salute” e si congiunge con l'Art. 13 CSE, in tema di “Diritto all'assistenza sociale e medica”. A sua volta, il n. 11 della Parte 1 della CSE recita che “ogni persona ha il diritto di usufruire di tutte le misure che le consentano di godere del miglior stato di salute ottenibile”. Per il vero, va osservato che la CSE reca ad una tutela della salute giustiziale ancorché non giurisdizionale. Infatti, per quanto riguarda la CSE, i ricorsi vengono esaminati non da Magistrati, bensì da “Comitati di esperti indipendenti”, i quali emettono decisioni non vincolanti per gli Stati convenzionati. In buona sostanza, la CSE, dopo la novella del 1996, è applicata dal Comitato europeo dei diritti sociali, composto da 15 membri nominati dal Consiglio d'Europa. Ciononostante, detto Comitato, con cadenza annuale, emette semplici “Raccomandazioni” agli Stati responsabili di violazioni della CSE, ma non si tratta di Sentenze concretamente vincolanti come quelle della Corte EDU. Tuttavia, con ottimismo oltranzistico, Colapietro & Ruotolo (ibidem)[8] sostengono, comunque, che “questi strumenti di soft law hanno una buona efficacia derivante, soprattutto, dal discredito cui lo Stato si espone in casi di denunciata violazione”.
Come si può notare, pertanto, si assiste, per utilizzare i lemmi di Guazzarotti (ibidem)[9], ad una triste e lacunosa “marginalizzazione dei diritti sociali” a livello di Diritto Internazionale Pubblico. Probabilmente, l'omessa tutela comunitaria/unitaria europea dei diritti sociali, compreso il diritto alla salute, è imputabile al fatto che, ai tempi della stesura del Lavori Preparatori della CEDU, dominava ancora un modello di Stato liberale, anziché democratico-sociale ed interventista. I tempi, probabilmente, non erano ancora maturi ai fini della concettualizzazione normativa di un vero e proprio “apparato assistenziale”, soprattutto dal punto di vista socio-sanitario. D'altra parte, che la CSE sia precettivamente debole viene sottolineato anche da Romeo (2011)[10], nel senso che “la ratifica della CSE non obbliga ad assolvere a tutti i vincoli previsti, ma ciascuno Stato può scegliere a quali disposizioni vincolarsi, purché siano incluse almeno sei delle nove che costituiscono il nocciolo duro del catalogo contenuto nella Parte II (diritto al lavoro, alla libertà sindacale, alla contrattazione collettiva, alla tutela per bambini ed adolescenti, alla sicurezza sociale, all'assistenza sociale e medica, alla tutela sociale, giuridica ed economica della famiglia, diritto del lavoratore migrante e della sua famiglia alla protezione ed all'assistenza e diritto alle pari opportunità in materia di lavoro e di professione)”. Quindi, la CSE non offre al diritto alla salute ed agli atri diritti sociali una protezione cogente, effettiva, concreta; abbondano, nella CSE, declamazioni retoriche non vincolanti, e, specialmente, prive di una sanzione giuridica che le renda oggettivamente applicabili. Parimenti, Guazzarotti (ibidem)[11] critica negativamente questa “contrattabilità [della CSE] sotto il profilo dell'assunzione di obblighi”, tanto che il medesimo Autore afferma di “dubitare che ai contenuti della CSE possa riconoscersi il carattere di veri diritti dell'uomo, nel senso di diritti universali”. La CSE, d'altra parte, è priva di un apparato sanzionatorio, il che, nella ben nota ottica di Kelsen, le toglie la dignità di testo normativo giuridico in senso proprio. Analogamente, Olivieri (2008)[12] rileva, nella CSE, “un mancato universalismo dei contenuti e dei titolari”. In buona sostanza, la CSE null'altro è se non l'ennesima norma internazionalistica retoricamente priva di una concreta effettività, anche in materia di diritto alla salute.
Anche la CEDU è figlia di un Diritto Costituzionale liberale e non democratico-sociale. Infatti, secondo Pezzini (2001)[13], il diritto sociale alla salute non è espressamente menzionato nella CEDU “perché la CEDU ripropone, sul piano internazionale, una visione, in qualche modo, arcaica dei diritti fondamentali, quale quella riduzionista ed ideologicamente liberista del costituzionalismo delle origini, che contrappone al nocciolo duro dei diritti di prima generazione il corpus separato dei diritti di seconda generazione”. Pertanto, la CEDU, prima di essere reinterpretata in chiave democratico-sociale dalla Corte EDU, era troppo legata a quel modello di Stato liberale secondo cui non è basilare lo welfare, né è fondamentale tutelare i diritti sociali come quello alla salute ed all'assistenza sociale gratuita ed egualitaria. Come noto, infatti, lo Stato liberale, fino agli Anni Quaranta del Novecento, era completamente disinteressato alla fattualizzazione dei diritti sociali. Nei Lavori Preparatori filo-liberisti della CEDU, come notato da Baldassarre (1989)[14], non era nemmeno concepita e postulata “l'esistenza di strutture organizzative e di istituzioni necessarie per l'erogazione [dei diritti sociali, tra cui quello alla salute, ndr]”. Ciò che mancava, nella stesura originaria della CEDU, anche in tema di protezione socio-sanitaria, era la ratio dell'”intervento” della PA statale al fine di rendere effettivi i diritti sociali. Oltretutto, si calcoli pure che lo Stato liberale non era disposto ad affrontare le enormi spese connesse allo “Welfare State”, poiché, come puntualmente e realisticamente evidenziato da Corso (ibidem)[15] “i diritti sociali sono [necessariamente e pesantemente, ndr] dei diritti finanziariamente condizionati […] [perché] i diritti sociali [tra cui quello alla salute, ndr] si differenziano dai diritti [liberali] di libertà perché, in quanto pretese a prestazioni, hanno un costo”. Pure Consulta 455/1990 ribadisce che è innegabile il “costo finanziario” dei diritti sociali, che impegnano lo Stato democratico-sociale ad affrontare uscite economiche non di poco conto.
Il diritto alla salute nella CEDU
La lacuna dell'omessa menzione espressa del diritto sociale alla salute nella CEDU è stata provvidenzialmente colmata dalla Giurisprudenza della Corte EDU. Per il vero, tutti i diritti sociali sono stati introdotti nella CEDU per via giurisprudenziale.
Tuttavia, va segnalato che, negli Anni Settanta del Novecento, prevaleva l'opinione, oggi completamente superata, di Corte EDU, 27 ottobre 1975, National Union of Belgian Police vs. Belgio (confermata, pochi mesi dopo, da Corte EDU, 6 febbraio 1976, Swedish Engine Drivers Union vs. Svezia), ovverosia “poiché gli Stati del Consiglio d'Europa hanno concepito uno strumento flessibile e programmatico per tutelare i diritti sociali, quale la CSE, la Corte EDU non può farli surrettiziamente rientrare nel più rigido sistema della CEDU”. Quindi, questi due Precedenti del 1975 e del 1976 riservavano alla sola CSE la tutela dei diritti sociali, ma si tratta di un orientamento ormai totalmente dimenticato o, al limite, marginale. Oggi, prevale la diversa interpretazione contenuta, per la prima volta, in Corte EDU, 9 ottobre 1979, Airey vs. Irlanda, secondo cui “nonostante la CEDU enunci essenzialmente diritti civili e politici, molti di questi hanno implicazioni di natura sociale ed economica. La Corte EDU, pertanto, ritiene che il mero fatto che un'interpretazione della CEDU possa estendersi alla sfera dei diritti sociali ed economici non deve rappresentare un fattore decisivo contro una simile interpretazione; non v'è alcuna barriera impermeabile che separi la sfera [dei diritti sociali] dall'ambito coperto dalla CEDU”.
Per la verità, anche dopo Corte EDU, 9 ottobre 1979, Airey vs. Irlanda, alcune Sentenze hanno tentato di riaffermare la competenza della CSE sui diritti sociali e, specialmente, sulla tematica del diritto alla salute. P.e., Corte EDU, 24 febbraio 1998, Botta vs. Italia pretende che tutti i diritti sociali siano sottoposti al giudizio del Comitato europeo dei diritti sociali. All'opposto, Corte EDU, Grande Camera, 6 luglio 2005, Stec et al. vs. Regno Unito, citando espressamente Corte EDU, 9 ottobre 1979, Airey vs. Irlanda, ha riconfermato che la CEDU tutela, anche per via giurisprudenziale, i diritti civili, politici, economici e culturali, ma anche quelli sociali. In maniera assai simile, Corte EDU, Grande Camera, 12 novembre 2008, Demir & Baykara vs. Turchia ha asserito che l'esistenza della CSE “non preclude alla Corte EDU di prendere in considerazione” le controversie afferenti a diritti sociali, come quello alla salute. Infine, pure Corte EDU, Grande Camera, 22 marzo 2012, Konstantin Markin vs. Russia torna a dichiarare la marginalità precettiva della CSE in materia di diritti sociali, i quali possono essere pacificamente e perfettamente tutelati dalla Corte EDU.
Anzi, oggi si è ormai formata un'assai vasta, per non dire sterminata, Giurisprudenza della Corte EDU attinente ai diritti sociali. In effetti, Corte EDU, 29 maggio 1986, Felbrugge vs. Olanda ha postulato che l'essenziale sono “i contenuti e gli effetti” dei diritto tutelando, indipendentemente dalla propria natura civile, politica, economica, culturale, oppure sociale. Questa è pure l'opinione prevalente in Dottrina, nonché in Corte EDU, 8 giugno 1976, Engel et al. vs. Olanda e Corte EDU, 4 marzo 2014, Grande Stevens vs. Italia. D'altra parte, nella Prassi, ciò che conta, a prescindere da vacui nominalismi, è la protezione del diritto fondamentale, senza perdersi in inutili elucubrazioni circa la tipologia del diritto medesimo.
Ecco, dunque, che il diritto alla salute, per via giurisprudenziale, è stato ed è sussunto, a seconda dei casi, entro il campo precettivo dell'Art. 2 CEDU (diritto alla vita), dell'Art. 3 CEDU (divieto di tortura e di trattamenti inumani e degradanti) o dell'Art. 8 CEDU (diritto al rispetto della vita privata e familiare e del domicilio). Ranalli (2013)[16] conferma che, dopotutto, il diritto alla salute è un “corollario” che ben s'innesta all'interno degli Artt. 2, 3 ed 8 CEDU, disciplinanti materia strettamente correlate a quella della protezione della salute psicofisica.
In una prospettiva democratico-social-interventistica, Esposito (2008)[17] ha messo in risalto che “la peculiare formulazione dell'Art. 2 CEDU ha indotto gli Organi di tutela della CEDU a ricavarne un duplice obbligo negativo, nel senso che gli Stati non devono causare la morte dei singoli, e positivo, nel senso che essi sono altresì tenuti ad assumere misure adeguate ad assicurare la protezione della vita”. In ogni caso, ciò che più conta è l'interscambiabilità, nella Giurisprudenza della Corte EDU, tra i lemmi “diritto alla vita “ e “diritto alla salute”. Trattasi di due ambiti precettivi intimamente connessi. Nella maggio parte dei casi, tutelare la “vita” coincide con il tutelare la “salute”, come rilevato pure da Commissione EDU, 12 luglio 1978, Association of Parents vs. Regno Unito nonché da Commissione EDU, 10 ottobre 1986, Naddaf vs. Repubblica federale di Germania. Anche in Corte EDU, 15 dicembre 2009, Maiorano et al. vs. Italia, tutelare la vita delle potenziali vittime di crimini violenti significa, contestualmente, tutelare pure la salute, intesa come integrità fisica delle eventuali parti lese.
Sempre Esposito (ibidem)[18] ha sottolineato che “nonostante le cautele con cui si è proceduto all'ampliamento [precettivo dell'Art. 2 CEDU, ndr] per il timore di trasformarlo in un diritto sociale, non mancano decisioni che hanno ricompreso, tra gli obblighi discendenti dal diritto alla vita, l'obbligo, per lo Stato, di coprire i costi di terapie mediche o medicinali essenziali per salvare la vita dei malati”. Fa eccezione, a tal proposito, Commissione EDU, 1 luglio 1998, Scialacqua vs. Italia, la quale, nel caso di specie, non ha qualificato il farmaco salva-vita come “scientificamente ed ufficialmente approvato”. Altre volte, salvare la “vita”, dunque la “salute”, del ricorrente ex Art. 2 CEDU ha significato il dovere, in capo allo Stato convenuto, di adottare normative di protezione sanitaria, come accaduto in Corte EDU, Grande Camera, 17 gennaio 2002, Calvelli & Ciglio vs. Italia. Oppure, in Corte EDU, 26 ottobre 1999, Erikson vs. Italia, (ripresa, diec'anni dopo, da Corte EDU, 19 dicembre 2009, G.N. vs. Italia) la tutela del binomio vita-salute è consistita nel dovere pubblico di “predisporre un adeguato sistema giudiziario che consenta di accertare se la causa delle morti verificatesi negli ospedali sia, o meno, addebitabile alla responsabilità dei medici coinvolti”. In modo analogo, Corte EDU, 15 dicembre 2015, Lopes de Sousa Fernandes vs. Portogallo ha stabilito che lo Stato convenuto aveva “l'obbligo, discendente dall'Art. 2 CEDU di proteggere l'integrità fisica dei pazienti delle proprie strutture sanitarie, evitando situazioni di malpractice medica”. Come si può notare, anche in questo Precedente, il diritto alla salute è giurisprudenzialmente sussunto entro l'ambito precettivo dell'Art. 2 CEDU. Oppure ancora, in Corte EDU, Grande Camera, 30 novembre 2004, Oneryildiz vs. Turchia, è “attentato alla vita/salute”, ex Art. 2 CEDU, la mancata protezione della cittadinanza da malattie potenzialmente derivanti da uno smaltimento non corretto dei rifiuti derivati urbani.
Altre volte, la lesione al diritto alla salute è tutelata dalla Corte EDU invocando il “rispetto della vita privata e familiare” ex Art. 8 CEDU. P.e., Corte EDU, Grande Camera, 19 febbraio 1998, Guerra et al. vs. Italia ha stabilito che “[ex Art. 8 CEDU] un grave inquinamento ambientale può incidere sul benessere degli individui e privarli del godimento del loro domicilio, in modo da danneggiare la loro vita privata e familiare”. Del pari, sempre ex Art. 8 CEDU, Corte EDU, 9 giugno 1998, McGinley & Egan vs. Regno Unito (simile alla coeva Corte EDU, 9 giugno 1998, L.C.B. vs. Regno Unito) ha osservato che “laddove un Governo intraprenda attività rischiose [come test nucleari, ndr] che possono avere effetti dannosi nascosti per la salute di quanti siano coinvolti in tale attività, il rispetto per la vita privata e familiare di cui all'Art. 8 CEDU richiede che sia predisposta una procedura effettiva ed accessibile, che consenta a quelle persone di reperire ogni informazione rilevante ed appropriata”. Come si può notare, a prescindere dai dettagli della fattispecie concreta, Corte EDU, 9 giugno 1998, McGinley & Egan vs. Regno Unito fa rientrare la ratio della tutela della salute nell'ambito applicativo dell'Art. 8 CEDU, proteggendo così, per via giurisprudenziale, un diritto sociale originariamente sganciato dal diritto civile ex Art. 8 CEDU. Da segnalare, sempre in Corte EDU, 9 giugno 1998, McGenley & Egan vs. Regno Unito, l'opinione concorrente del giudice Jambreck, secondo cui “la protezione della salute e dell'integrità fisica è strettamente connessa con il diritto alla vita. E', quindi, giunto il momento, per la Giurisprudenza EDU relativa all'Art. 2 CEDU, di iniziare ad evolversi, di sviluppare i diritti [sociali] impliciti, di articolare le situazioni di reale e serio pericolo per la vita”. A parere di chi redige, è ininfluente l'utilizzo dell'Art. 2 piuttosto che dell'Art. 8 CEDU; l'essenziale è il raggiungimento di una piena ed idonea salvaguardia del diritto alla salute nella CEDU.
Questa atipica, eppur necessaria sussunzione entro il campo precettivo di altre norme della CEDU ha fatto esclamare a Guazzarotti (2012)[19] che “il diritto alla salute riceve dalla Corte di Strasburgo una tutela solo indiretta, di riflesso”. Esposito (ibidem)[20] sostiene che “[il diritto alla salute nella CEDU, ndr] è tutelato par ricochet, per situazioni nelle quali il pregiudizio alla salute si riflette nella lesione o messa in pericolo di altri diritti garantiti dalla CEDU. Questa tecnica di tutela, se, da un lato, ha consentito al Giudice europeo di estendere il proprio sindacato anche ad istituti e pratiche non direttamente rientranti nel campo di applicazione della CEDU, così colmando alcune lacune della stessa – ad esempio in tema di condizioni di detenzione e misure nei confronti degli stranieri -, dall'altro lato, tuttavia, gli ha impedito di tutelare [questo] diritto in sé e per sé”. P.e., in Corte EDU, 12 ottobre 2010, Dossi et al vs. Italia, Ranalli (ibidem)[21] ha notato che “la Corte EDU ha concluso per l'irricevibilità ratione materiae del ricorso, perché fondato unicamente sulla violazione del diritto alla salute”, che dev'essere sempre e comunque ricondotto ai diversi ambiti precettivi degli Artt. 2, 3 od 8 CEDU, perché esso non ha una fisionomia normativa propria. Piaccia o non piaccia, come amaramente concluso da Guazzarotti (2013)[22] la verità tecnico-strutturale è che il diritto alla salute è normativamente autonomo e ben definito solo nella CSE. Esso fa ingresso nella CEDU esclusivamente per via analogica con gli Artt. 2, 3 od 8 CEDU. Per parte sua, d'altronde, anche Consulta 252/2001 precisa che, per ragioni di autonomia precettiva, bisogna sempre “individuare un nucleo irriducibile del diritto alla salute, al quale assicurare una garanzia incondizionata”. Le osservazioni di Consulta 252/2001 valgono pure per la CEDU, che, con il suo silenzio omissivo de jure condito in tema di diritto alla salute, ostacola la chiarezza delle interpretazioni fornite dalla Corte EDU. Insomma, sarebbe opportuno l'inserimento, nella CEDU; di un Articolo apposito che giuridifichi il diritto alla salute.
Similmente, Corso (ibidem)[23] lamenta che “vi è una sensibile differenza tra la Giurisprudenza della Corte EDU e quella della Corte Costituzionale [italiana] in materia di diritti sociali, dovuta, soprattutto, alla mancanza, nella CEDU, di un articolato catalogo degli stessi paragonabile a quello presente nella Costituzione [italiana]: Art. 4 (diritto al lavoro), Art. 32 (diritto alla salute). Art. 34 (diritto all'istruzione). Art. 36 (diritto ad una retribuzione sufficiente ed equa), Art. 37 (diritto alla parità di trattamento), Art. 38 (diritto all'assistenza ed alla previdenza), Art. 39 (libertà sindacale) ed Art. 40 (diritto di sciopero). Proprio il diritto alla salute rappresenta un efficace banco di prova in questo senso”. Anzi, secondo taluni Dottrinari, il diritto alla salute è il diritto democratico-sociale per antonomasia.
P.e., la lacuna, in tema di statuizione, de jure condito, del diritto alla salute nella CEDU, si è fatta sentire, in tutta la propria devastante portata anti-democratica, in Corte EDU, Grande Camera, 27 maggio 2008, N. vs. Regno Unito, in cui lo Stato convenuto non ha subito alcuna condanna per aver disposto il rimpatrio forzato di una donna malata di AIDS ed impossibilitata a pagare idonee cure nel proprio Paese d' origine. Infatti, lo Stato convenuto ha osservato, con successo, in questa Sentenza del 2008, che:
- la CEDU tutela “primariamente” diritti civili e politici, non economici e sociali
- la CSE tutela sì il diritto sociale alla salute, ma essa è priva di concreti strumenti sanzionatorio
- jure stricto, l'Art. 3 CEDU non è stato ideato specificamente per la tematica dell'assistenza sanitaria ai meno abbienti
- lo Stato convenuto, sempre ex Art. 3 CEDU, non è tenuto ad erogare prestazioni sanitarie gratuite ai più indigenti
- garantire cure gratuite, nel sistema sanitario inglese, a tutti gli stranieri irregolari è un diritto sociale “troppo oneroso” sotto il profilo macro-economico.
[1]Corso, I diritti sociali nella Costituzione italiana, Rivista trimestrale di diritto pubblico, 1981
[2]Colapietro e Ruotolo, Diritti e libertà. Con appendice giurisprudenziale, Giappichelli, Torino, 2014
[3]Corso, op. cit.
[4]Guazzarotti, I diritti sociali nella Giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, in Rivista trimestrale di diritto pubblico, 2013
[5]Colapietro & Ruotolo, op. cit.
[6]Caggiano, La tutela europea dei diritti della persona tra novità giurisprudenziali e modifiche istituzionali, in Di Blase (a cura di), Convenzioni sui diritti umani e Corti nazionali, Roma 3 press, Roma, 2014
[7]Viganò, L'impatto della CEDU e dei suoi Protocolli sul sistema penale italiano, in Ubertis & Viganò (a cura di), Corte di Strasburgo e giustizia penale, Giappichelli, Torino, 2016
[8]Colapietro & Ruotolo, op. cit.
[9]Guazzarotti, op. cit.
[10]Romeo, Civil rights vs. social rights nella Giurisprudenza europea dei diritti dell'uomo: c'è un giudice a Strasburgo per i diritti sociali ? In Mezzetti & Morrone (a cura di) lo strumento costituzionale dell'ordine pubblico europeo, Giappichelli, Torino, 2011
[11]Guazzarotti, op. cit.
[12]Olivieri, La Carta sociale europea tra enunciazione di diritti, meccanismi di controllo a applicazione nelle Corti nazionali. La lunga marcia verso l'effettività, in Rivista di diritto della sicurezza sociale, 2008
[13]Pezzini, La decisione sui diritti sociali. Indagine sulla struttura costituzionale dei diritti sociali, Giuffrè, Milano, 2001
[14]Baldassarre, voce Diritti sociali, in Enciclopedia giuridica Treccani, Vol. XI, Treccani, Roma, 1989
[15]Corso, op. cit.
[16]Ranalli, Nuovi interventi della Corte europea dei diritti dell'uomo in materia di trattamento carcerario, in Rassegna penitenziaria e criminologica, 2/2013
[17]Esposito, Il diritto penale “flessibile”. Quando i diritti umani incontrano i sistemi penali, Giappichelli, Torino, 2008
[18]Esposito, op. cit.
[19]Guazzarotti, Giurisprudenza CEDU e giurisprudenza costituzionale sui diritti sociali a confronto, in www.gruppodipisa.it maggio 2012
[20]Esposito, op. cit.
[21]Ranalli, op. cit.
[22]Guazzarotti (2013), op. cit.
[23]Corso, op. cit.