Lo “spazio minimo personale” in cella nella CEDU nonché in Cass., SS.UU., 24 settembre 2020, n. 6551
Lo “spazio minimo personale” in cella nella CEDU nonché in Cass., SS.UU., 24 settembre 2020, n. 6551
La questione di diritto di Cass., SS.UU., 24 settembre 2020, n. 6551
Ex comma 1 Art. 618 Cpp ed alla luce della più recente Giurisprudenza della Corte EDU, la questione di diritto rimessa a Cass., SS.UU., 24 settembre 2020, n. 6551 è stata la seguente: “se, in tema di conformità delle condizioni di detenzione all'Art. 3 CEDU, come interpretato dalla Corte EDU, lo spazio minimo disponibile di 3 mq per ogni detenuto debba essere computato considerando la superficie calpestabile della stanza, ovvero quella che assicuri il normale movimento, conseguentemente detraendo gli arredi tutti senza distinzione, ovvero solo quelli tendenzialmente fissi e, in particolare, se, tra questi ultimi, debba essere detratto il solo letto a castello ovvero anche quello singolo”.
La ratio inamovibile della “dignità del detenuto”
La tutela della rispettabilità e della dignità del recluso costituisce una ratio fondamentale, nella Giurisprudenza di legittimità italiana; e ciò alla luce del principio-cardine statuito nel comma 3 Art. 27 Cost. . L'Ordinamento giuridico italiano non tollera neppure la minima offensione alla regola della tutela della dignità umana delle persone ristrette. Tant'è che, dal canto suo, anche Cass., SS.UU., 24 settembre 2020, n. 6551 ribadisce con vigore, nel punto 13 delle proprie Motivazioni, che “la condizione di detenzione non comporta, per il soggetto ristretto, la perdita delle garanzie dei diritti affermati dalla CEDU, i quali, al contrario, assumono specifica rilevanza proprio a causa della situazione di particolare vulnerabilità in cui si trova la persona”.
Tale, nell'ambito della Giurisprudenza di Strasburgo, è pure il parere di Corte EDU, 15 luglio 2002, Kalachnikov vs. Russia, in cui si sostiene, emblematicamente e fermamente, che “l'Art. 3 CEDU, nel sancire uno dei valori fondamentali delle società democratiche, pone a carico degli Stati contraenti non soltanto obblighi negativi, ma anche più incisivi obblighi positivi, per assicurare ad ogni individuo detenuto condizioni compatibili con il rispetto della dignità umana”. Da notare, in Corte EDU, 15 luglio 2002, Kalachnikov vs. Russia, una forte connotazione democratico-social-interventista, che supera l'originaria impostazione liberale che stava alla base del costituzionalismo originariamente adottato nei Lavori Preparatori della CEDU. Ormai, negli Anni Duemila, gli Stati convenzionati recano pure il dovere di proteggere i diritti sociali inizialmente non contemplati dalla CEDU, ma egualmente tutelati per via giurisprudenziale. Entro tale medesima ottica democratico-sociale si colloca pure Corte EDU, 8 febbraio 2006, Alver vs. Estonia, nella quale è asserito che “una pena [detentiva], pur legalmente inflitta, può tradursi in una violazione della CEDU qualora comporti una compressione dei diritti convenzionali non giustificata dalle condizioni di restrizione. In altri termini, le modalità di esecuzione della restrizione in carcere non devono provocare all'interessato un'afflizione di intensità tale da eccedere l'inevitabile sofferenza legata alla detenzione”. Corte EDU, 8 febbraio 2006, Alver vs. Estonia prosegue nell'affermare che una reclusione “eccessivamente retributiva” supera quella “soglia minima di gravità” la quale provoca l'integrazione degli estremi di un trattamento “inumano e degradante” ex Art. 3 CEDU. Nuovamente, Corte EDU, 8 febbraio 2006, Alver vs. Estonia riconferma il ruolo centrale della dignità delle condizioni detentive, le quali costituiscono un sacro diritto sociale del ristretto, a prescindere dalla gravità del reato commesso.
Ora, il rispetto dell'umanità del trattamento carcerario passa anche dalla predisposizione, all'interno della cella, di uno spazio minimo vitale non insufficiente.
Nei primi Anni Duemila, la Corte EDU non ha mai numericamente quantificato tale “spazio minimo vitale” e si è limitata a postulare che l'eventuale torturatività, ex Art. 3 CEDU, della metratura della cella va interpretata unitamente ad “altri fattori” contestuali, individuati, da Corte EDU, 19 luglio 2007, Trepachkine vs. Russia, nelle seguenti variabili: “la durata della detenzione, la possibilità di usare i servizi igienici privatamente, l'areazione disponibile, l'accesso alla luce naturale ed all'aria aperta, la qualità del riscaldamento, il rispetto delle esigenze sanitarie di base e la presenza, o mancanza, di intimità nelle celle”. Dunque, secondo tale primo orientamento ermeneutico, l'insufficienza dell'ampiezza della cella va contestualizzata e non costituisce, essa sola, un indice assoluto di violazione dell'Art. 3 CEDU. Similmente, Corte EDU, 6 dicembre 2007, Lind vs. Russia conferma che “l'elemento dello spazio minimo vitale, pur costituendo elemento centrale di valutazione, non rappresenta il criterio esclusivo per dichiarare la sussistenza della violazione dell'Art. 3 CEDU”. Ecco, dunque, che torna, in Corte EDU, 6 dicembre 2007, Lind vs. Russia, l'invito a contestualizzare l'eventuale scarsa metratura della cella, in tanto in quanto potrebbero sussistere altri fattori che “compensano” e rendono “sopportabile” la carenza di spazio minimo vitale.
In un secondo momento, più o meno verso gli Anni Dieci del Duemila, l'insufficienza spaziale della cella è stata considerata, da parte della Giurisprudenza della Corte EDU, elemento di per sé bastevole per poter presumere una violazione del divieto di trattamenti inumani e degradanti ex Art. 3 CEDU, senza la necessità di valutare anche ulteriori circostanze attenuanti/scriminanti. Nel dettaglio, la Corte EDU, nell'ambito di questo secondo filone interpretativo maggiormente severo e garantista, ha specificato, in numerosi Precedenti, che lo spazio personale, in una cella, dev'essere non inferiore a 3 mq di “floor space” [superficie calpestabile]. Sotto tale soglia minima, si presume violato l'Art. 3 CEDU.
P.e., Corte EDU, 6 novembre 2009, Sulejmanovic vs. Italia, in sintonia con l'orientamento esegetico più recente, ha statuito che l'Art. 3 CEDU si presume automaticamente violato a fronte della messa a disposizione, per ciascun detenuto in una cella collettiva, di un floor space inferiore a 3 mq, indipendentemente da “altri fattori” che escludano o, quantomeno, attenuino la torturatività della restrizione. Tuttavia, sempre in Corte EDU, 6 novembre 2009, Sulejmanovic vs. Italia, il giudice Zagrebelsky, nella propria dissenting opinion, richiama Corte EDU, 19 luglio 2007, Trepachkine vs. Russia nonché Corte EDU, 6 dicembre 2007, Lind vs. Russia e precisa che “è da escludere ogni automatismo tra dimensione della cella e violazione dell'Art. 3 CEDU in mancanza di elementi ulteriori e diversi rispetto all'insufficienza di spazio disponibile”. Dunque, come si nota, Zagrebelsky pretende di contestualizzare l'insufficienza dello spazio minimo calpestabile, che, tuttavia, rappresenta ormai un indice “assoluto” ed autonomo di infrazione all'Art. 3 CEDU.
Ancor più intransigente, in tema di floor space, è Corte EDU, 8 gennaio 2013, Torreggiani et al. vs. Italia, nella quale si mette in evidenza che “in presenza di una situazione di sovraffollamento carcerario, uno spazio inferiore a 3 mq effettivi, detratti gli arredi fissi dal computo dello spazio disponibile, può costituire l'elemento centrale da prendere in considerazione nella valutazione della conformità di una data situazione all'Art. 3 CEDU. Inoltre […] la grave insufficienza di spazio riscontrata – costituente, già di per sé, trattamento inumano e degradante – può essere ulteriormente aggravata da altre negative condizioni di detenzione (quali l'assenza di acqua calda e l'inadeguatezza del sistema di illuminazione e ventilazione) in grado di cagionare sofferenze addizionali [abnormi, ndr] alla persona ristretta”. Come si può notare, Corte EDU, 8 gennaio 2013, Torreggiani et al. vs. Italia non esclude la ratio della contestualizzazione, ma, al contempo, si dimostra inflessibile circa il carattere “inumano e degradante” ontologicamente ed automaticamente recato da uno spazio calpestabile, in cella, inferiore ai 3 mq per ciascun recluso. Siffatta insufficienza nella metratura è di per sé causa di violazione dell'Art. 3 CEDU e le altre eventuali circostanze aggravanti non fanno che aumentare ulteriormente il grado di responsabilità dello Stato convenuto.
Da citare è anche Corte EDU, 5 marzo 2013, Tellissi vs. Italia, nelle cui Motivazioni è evidenziato che “una situazione di sovraffollamento carcerario con uno spazio [calpestabile] inferiore a 3 mq è sufficiente ad integrare la violazione dell'Art. 3 CEDU, mentre uno spazio inferiore a 4 mq (auspicato dal Comitato per la prevenzione della tortura) non può, da solo, costituire una violazione di tale disposizione e richiede la valutazione di altri aspetti inerenti alle modalità di esecuzione della misura [detentiva]”. In Corte EDU, 5 marzo 2013, Tellissi vs. Italia, si cita il limite di floor space di 4 mq raccomandato dal CPT, ma, almeno per ora, il criterio prevalente è quello dei 3 mq.
Fa eccezione Corte EDU, 10 gennaio 2012, Ananyev et al. vs. Russia, che si distingue per la complessa statuizione di tre criteri non assoluti, ai fini della valutazione dell'eventuale violazione dell'Art. 3 CEDU. Ovverosia, secondo tale Precedente del 2012, vanno contestualmente valutate le seguenti tre variabili:
- la presenza di uno spazio individuale destinato al riposo dentro la cella
- la disponibilità di almeno 3 mq di superficie calpestabile
- la possibilità di movimento libero tra gli arredi
Sempre Corte EDU, 10 gennaio 2012, Ananyev et al. vs. Russia si discosta dalla Giurisprudenza EDU prevalente ed afferma che “la mancanza di uno [dei tre elementi summenzionati, ndr] (tra cui lo spazio individuale inferiore a 3 mq) non determina un'automatica violazione dell'Art. 3 CEDU, ma crea una forte presunzione che le condizioni di detenzione integrino un trattamento degradante, lasciando allo Stato la possibilità di confutazione in base ad altri elementi compensativi”. La contestualizzazione oltranzistica ed anti-apodittica di Corte EDU, 10 gennaio 2012, Ananyev et al. vs. Russia ricorda molto da vicino quanto sostenuto nella dissenting opinion del giudice Zagrebelsky in Corte EDU, 6 novembre 2009, Sulejmanovic vs. Italia. All'opposto, a partire dagli Anni Dieci del Duemila, la Giurisprudenza della Corte EDU ha reputato come “assoluto”, nei confronti dell'Art. 3 CEDU, il criterio dei 3 mq minimi di superficie calpestabile in cella.
Corte EDU, Grande Camera, 20 ottobre 2016, Muršič vs. Croazia
Nel Precedente contenuto in Corte EDU, Grande Camera, 20 ottobre 2016, Muršič vs. Croazia, i Magistrati di Strasburgo oscillano tra l'adozione del limite di 4 mq di floor space, raccomandato iper-garantisticamente dal CPT, e quella del limite di 3 mq di spazio calpestabile, comunemente accolto dalla Corte EDU negli ultimi anni di stare decisis giurisprudenziale. Detta Sentenza, non senza generare, in definitiva, confusioni pratico-applicative, statuisce che “la costrizione di un detenuto in uno spazio inferiore a 3 mq, in una cella collettiva, determina una forte presunzione, peraltro relativa, che può essere vinta dall'esistenza di altri fattori, in grado di compensare la carenza di spazio vitale:
- la brevità, l'occasionalità e la modesta entità della riduzione dello spazio personale
- la sufficiente libertà di movimento e lo svolgimento di attività all'esterno della cella
- l'adeguatezza della struttura, in assenza di altri aspetti che aggravino le condizioni generali di detenzione del ricorrente”
Sempre Corte EDU, Grande Camera, 20 ottobre 2016, Muršič vs. Croazia precisa pure che “altri fattori” degradanti possono rendere inutile il rispetto della ratio dei 3 o 4 mq di spazio calpestabile personale; nel dettaglio, il Precedente qui in esame mette in risalto che “[anche] uno spazio personale [regolare] dentro la cella, [ossia] compreso fra i 3 ed i 4 mq, può [ciononostante] assumere rilievo [negativo] nella prospettiva dell'Art. 3 CEDU se esso si accompagna ad altri fattori di inadeguatezza del regime penitenziario, come:
- impossibilità di fare esercizio all'aria aperta
- scarso accesso alla luce naturale ed all'aria
- insufficiente sistema di riscaldamento
- omesso rispetto di basilari requisiti igienico-sanitari”.
Quindi, come si può notare, Corte EDU, Grande Camera, 20 ottobre 2016, Muršič vs. Croazia invita l'interprete a non assolutizzare, nei confronti dell'Art. 3 CEDU, la sola ratio dello spazio calpestabile, il quale va sempre e comunque contestualizzato anche alla luce di “altri aspetti diversi da quello dello spazio”.
Nelle proprie Motivazioni, infatti, Corte EDU, Grande Camera, 20 ottobre 2016, Muršič vs. Croazia puntualizza che “[va valutato] tutto il complesso delle condizioni di detenzione, positive e negative, in una valutazione unitaria, rispettosa della dignità dell'essere umano detenuto, per il quale l'esperienza carceraria è unica, come dev'essere unitaria [anche] la valutazione del suo [eventuale] carattere inumano o degradante”. Quindi, Corte EDU, Grande Camera, 20 ottobre 2016, Muršič vs. Croazia ribadisce la necessità perenne, costante, sistematica di una “contestualizzazione” che non si limiti, assolutizzandola, alla sola ratio dei 3 o 4 mq di floor space. L'eventuale natura inumana e degradante della carcerazione dipende anche da “altri fattori”, che non si esauriscono nel solo parametro dello “spazio vitale personale calpestabile”. E' sempre necessaria una valutazione complessiva del trattamento penitenziario subito dal ricorrente. A tal proposito, Corte EDU, Grande Camera, 20 ottobre 2016, Muršič vs. Croazia parla espressamente della necessità di “una valutazione multifattoriale e cumulativa delle concrete condizioni detentive”. P.e., l'estrema brevità cronologica di un eventuale trattamento inumano o degradante riduce al minimo la responsabilità dello Stato convenuto.
Inoltre, per la prima volta nella Giurisprudenza della Corte EDU, in Corte EDU, Grande Camera, 20 ottobre 2016, Muršič vs. Croazia viene proposta una soluzione al “come” computare i 3 mq di floor space, ovverosia: “la Corte Edu reputa importante spiegare più precisamente il metodi che si applica ai fini dell'esame nella prospettiva dell'Art. 3 CEDU per calcolare la superficie minima dello spazio personale che dev'essere garantito ad un detenuto ospitato in una cella collettiva […]. In questo calcolo, la superficie totale della cella [per arrivare ai 3 mq, ndr] non deve comprendere quella dei sanitari. In compenso, il calcolo della superficie disponibile nella cella deve includere lo spazio occupato dai mobili. L'importante è determinare se i detenuti abbiano la possibilità di muoversi normalmente nella cella (cfr., ad esempio, Ananyev et al. Paragrafi 147-148; Vladimir Belyayev, Paragrafo 34)”. E' vero che Corte EDU, Grande Camera, 20 ottobre 2016, Muršič vs. Croazia contiene alcune dissenting opinions, ma rimane ferma la lodevole ampiezza dettagliata con cui questo Precedente ha affrontato la tematica dello “spazio minimo personale calpestabile”. Anzi, Corte EDU, Grande Camera, 20 ottobre 2016, Muršič vs. Croazia è stata ripresa e riconfermata dalle altrettanto fondamentali Corte EDU, 25 aprile 2017, Rezmivese vs. Romania, Corte EDU, 16 maggio 2017, Sylla & Nollomont vs. Belgio nonché Corte EDU, 30 gennaio 2020, J.M.B. vs. Francia. Si consideri pure che, tre anni dopo, Corte EDU, 20 ottobre 2016, Muršič vs. Croazia è stata esplicitamente citata ed utilizzata in Corte di Giustizia dell'UE, Grande Sezione, 15 ottobre 2019, Dumitru-Tudor Dorobantu.
Corollari di Corte EDU, Grande Camera, 20 ottobre 2016, Muršič vs. Croazia
Anzitutto, in Corte EDU, Grande Camera, 20 ottobre 2016, Muršič vs. Croazia si specifica che, dal calcolo della superficie totale della cella, sono esclusi i servizi igienici; il che, ben sedici anni prima, era già stato statuito, perlomeno nell'Ordinamento italiano, dall'Art. 7 DPR 230/2000, che definisce il servizio igienico come “vano annesso alla camera” e non vano principale abitabile.
Di più difficile interpretazione, in Corte EDU, Grande Camera, 20 ottobre 2016, Muršič vs. Croazia, sono i due periodi seguenti:
- “[...] il calcolo della superficie disponibile nella cella deve includere lo spazio occupato dai mobili”
- “[...] è importante determinare se i detenuti hanno la possibilità di muoversi normalmente nella cella”.
Ora, nell'Ordinanza di rimessione, ex comma 1 Art. 618 Cpp, a Cass., SS.UU., 24 settembre 2020, n. 6551 si sottolinea che è basilare questo calcolo della “superficie lorda disponibile”, da cui, poi, ricavare la metratura dello “spazio netto calpestabile”. In buona sostanza, i 3 mq di floor space vanno calcolati moltiplicando le lunghezze dei lati della cella, ma escludendo i servizi igienici.
Più nel dettaglio ancora, Cass., SS.UU., 24 settembre 2020, n. 6551 precisa che “la verifica della possibilità del normale movimento dei detenuti nella cella è un accertamento di fatto, di natura empirica, spettante al Magistrato di sorveglianza, rispetto al quale non v'è spazio per dedurre, con il ricorso per Cassazione, violazioni di legge”. In effetti, trattasi di un'operazione meramente geometrico-matematica e non strettamente giuridica.
Tuttavia, va notato che Cass., SS.UU., 24 settembre 2020, n. 6551, interpretando ed applicando all'Ordinamento italiano Corte EDU, Grande Camera, 20 ottobre 2016, Muršič vs. Croazia, specifica che l'imposta “possibilità di muoversi normalmente nella cella” va applicata in modo “non generico” dal Magistrato di sorveglianza. Anzi, nel testo originale di Corte EDU, Grande Camera, 20 ottobre 2016, Muršič vs. Croazia, si utilizzano i due avverbi “[camminare] normalmente e liberamente [normally and freely]”, il che sta a significare che gli spostamenti fisici del detenuto, all'interno della cella, debbono essere “effettivamente” liberi e normali.
Tuttavia, come precisato da Cass., SS.UU., 24 settembre 2020, n. 6551, tale normalità e libertà di movimento “in una stanza chiusa, quale è la cella, [è ridotta, ndr] da un armadio fisso, oppure da un pesante letto a castello, che equivalgono ad una parete; in tale ottica [ex Art. 3 CEDU, ndr] la superficie destinata al movimento nella cella è limitata dalle pareti [ossia] dagli arredi che non si possono in alcun modo spostare e che, quindi, fungono da parete o costituiscono uno spazio inaccessibile”. Viceversa, Cass., SS.UU., 24 settembre 2020, n. 6551 precisa che “il tavolino, le sedie ed i letti singoli possono essere spostati da un punto all'altro della camera, quindi sono mobili; non altrettanto può dirsi per gli armadi ed i letti a castello, sia a causa della loro pesantezza o del loro ancoraggio al suolo od alle pareti, sia per la difficoltà di un loro trasporto al di fuori della cella […]. In definitiva, [alla luce di Corte EDU, Grande Camera, 20 ottobre 2016, Muršič vs. Croazia, ndr] è escluso dal calcolo [dei 3 mq calpestabili, ndr] lo spazio occupato dagli arredi fissi, tra cui rientra anche il letto a castello [e gli armadi, ndr]”.
Il parere di Cass., SS.UU., 24 settembre 2020, n. 6551
Nel Paragrafo 17 delle proprie Motivazioni, Cass., SS.UU., 24 settembre 2020, n. 6551 specifica che “il principio di umanità della pena – cui si riferisce l'Art. 3 CEDU ed espresso anche nel comma 3 Art. 27 Cost. -, il quale impone il divieto di trattamenti degradanti, ha un contenuto di carattere relativo, in quanto ogni pena, come tale, ha un'intrinseca componente di inumanità (Corte EDU, 25 marzo 1993, Costello-Roberts vs. Regno Unito). Tuttavia, la rilettura di un principio che si pone l'obiettivo di quantificare lo spazio minimo vitale per ogni detenuto, al fine di assicurare il pieno rispetto della dignità della persona nell'espiazione della pena, restituisce al principio stesso un carattere di assolutezza, che appartiene alla sensibilità di società ed Ordinamenti giuridici che hanno a cuore il pieno rispetto dei diritti della persona, anche di chi è recluso”. Pertanto, Cass., SS.UU., 24 settembre 2020, n. 6551 manifesta la lodevole volontà di recepire appieno la Giurisprudenza della Corte EDU afferente alla precettività “assoluta”, per l'appunto, dell'Art. 3 CEDU in ambito penitenziario. D'altra parte, la medesima Cass., SS.UU., 24 settembre 2020, n. 6551 ribadisce la centralità di Corte EDU, 8 gennaio 2013, Torreggiani et al. vs. Italia, specialmente nell'inciso in cui raccomanda/impone “[la tutela del] benessere dei detenuti, ai quali va garantito [in cella, ndr] uno spazio più ampio concretamente utile per il movimento”. D'altra parte, nella Giurisprudenza di legittimità, anche Cass., sez. pen. I, 23 giugno 2020, n. 20985, in conformità alla Giurisprudenza di Strasburgo, conferma la ratio della concessione, in cella, di “uno spazio minimo personale non inferiore a 3 mq […] [anche se quasi sempre, ndr] la disposizione dei mobili all'interno della cella rende molto difficoltoso il normale movimento dei detenuti”. Detto in altri termini, come dimostra la Sentenza-pilota Corte EDU, 8 gennaio 2013, Torreggiani et al. vs. Italia, il parametro dei 3 mq personali di spazio calpestabile rimane, in Italia, un miraggio lontano, vista pure la pessima e statica edilizia penitenziaria italica.
Tutto ciò premesso, Cass., SS.UU., 24 settembre 2020, n. 6551 ha stabilito il seguente principio di diritto: “nella valutazione dello spazio minimo [calpestabile] di 3 mq si deve avere riguardo alla superficie che assicura il normale movimento e, pertanto, vanno detratti gli arredi tendenzialmente fissi al suolo, tra cui rientrano i letti a castello”.
I “fattori compensativi” che attenuano o annullano la responsabilità dello Stato convenuto per violazione dell'Art. 3 CEDU
Molte volte, come notato nell'Ordinanza di rimessione degli Atti a Cass., SS.UU., 24 settembre 2020, n. 6551, vi sono dei cc.dd. “fattori compensativi” che, anche in caso di violazione della regola del floor space di almeno 3 mq, evitano la condanna dello Stato convenuto per trattamento inumano e degradante. P.e., Cass., SS.UU., 24 settembre 2020, n. 6551 fa notare che, talvolta, vi sono “altre condizioni” che attenuano l'afflittività psicofisica della mancanza di spazio in cella, come “la breve durata della detenzione, la sufficiente libertà di movimento al di fuori della cella, con lo svolgimento di adeguate attività, e le dignitose condizioni carcerarie”. In tal caso, la violazione del parametro dei 3 mq personali intra-murari costituisce un problema “altrimenti compensato”, dunque non più primario ex Art. 3 CEDU.
Tuttavia, nella Giurisprudenza italiana di legittimità, esistono due Precedenti che rendono non pacifico il ruolo scriminante dei summenzionati “fattori compensativi”.
Cass., sez. pen. I, 9 settembre 2016, n. 52992 ha accertato che il recluso “previo scomputo degli arredi fissi, […] aveva goduto di uno spazio individuale superiore a 3 mq”. Similmente, in Cass., sez. pen. I, 15 novembre 2018, n. 5835, il detenuto, beneficiario di lavoro interno ex Art. 20 L. 354/75. aveva soggiornato in una cella collettiva “nella quale lo spazio individuale era compreso fra i 3 ed i 4 mq”. Tuttavia, sia Cass., sez. pen. I, 9 settembre 2016, n. 52992, sia Cass., sez. pen. I, 15 novembre 2018, n. 5835 hanno rilevato la sussistenza di altri “elementi negativi” che hanno reso la reclusione contraria all'Art. 3 CEDU, nonostante la regolarità nella metratura della cella. Pertanto, come si nota in questi due Precedenti del 2016 e del 2018, possono esistere anche “fattori negativi non compensativi” che recano ad una violazione della ratio del divieto di tortura, a prescindere dalla sola regola dei 3 mq.
Viceversa, in Cass., sez. pen. VI, 26 febbraio 2020, n. 7979, la mancanza dei 3 mq pro capite è stata “compensata” da fattori quali “il congruo numero di ore da trascorrere quotidianamente all'esterno delle celle e le adeguate condizioni di igiene”. Del pari, in Cass., sez. pen. VI, 9 novembre 2018, n. 52541, i “fattori compensativi” all'insufficienza di spazio erano “il ridotto lasso di tempo (solo nelle ore notturne) trascorso in cella, l'igiene personale, i pasti, l'areazione e le condizioni di illuminazione e climatizzazione adeguate, l'accesso all'acqua corrente ed ai servizi sanitari, la possibilità di accedere a postazioni telefoniche ed informatiche, la possibilità di acquisto di generi di necessità, le frequenti visite,la possibilità di lavoro, lo svolgimento di attività educative, sportive, terapeutiche e la possibilità di accesso agli spazi aperti”. Tutto ciò, in Cass., sez. pen. VI, 9 novembre 2018, n. 52541, mitigava l'afflittività derivante dalla mancanza di uno spazio personale minimo calpestabile di 3 mq in cella,
La scriminante, per lo Stato convenuto, dei “fattori compensativi” è presente pure in Corte EDU, Grande Camera, 20 ottobre 2016, Muršič vs, Croazia, come pocanzi esaminato, ma anche in Corte EDU, 23 ottobre 2012, Dmitriy vs. Russia, Corte EDU, 27 novembre 2012, Kulikov vs. Russia nonché in Corte EDU, 27 giugno 2013, Yepishin vs. Russia. Ovverosia, la carenza di spazio nella cella era resa psico-fisicamente “sopportabile” da altri “diversivi” extra-/semi-murari.
Anche in Cass., sez. pen. VI, 9 novembre 2017, n. 53031, si specifica che la ratio dei 3 mq di “spazio minimo personale calpestabile” non è prioritaria in caso di “breve durata della detenzione, sufficiente libertà di movimento al di fuori della cella assicurata dallo svolgimento di adeguate attività e dignitose condizioni carcerarie”.
Del pari, pure Cass., SS.UU., 24 settembre 2020, n. 6551 ammette la presenza di “fattori compensativi […] che, in qualche modo, possano attenuare il disagio di uno spazio troppo ristretto all'interno della cella”. D'altra parte, anche la stessa Corte EDU, Grande Camera, 20 ottobre 2016, Muršič vs. Croazia ha evidenziato che “l'attribuzione di uno spazio individuale inferiore al minimo di 3 mq non comporta, inevitabilmente e di per sé, la violazione dell'Art. 3 CEDU”, in tanto in quanto molto dipende dal contesto complessivo del trattamento penitenziario concretamente riservato al detenuto. P.e., la violazione “[solo] per un breve periodo” della regola dei 3 mq non integra gli estremi del trattamento inumano e degradante. Oppure, può darsi che lo spazio angusto in cella beneficiasse del “fattore compensativo” di un notevole numero di ore passate all'aria aperta o in spazi alternativi di studio od i lavoro. Come ovvio, l'onere della prova dei fattori compensativi cade sullo Stato convenuto avanti alla Corte EDU. D'altra parte, pure Cass., sez. pen. I, 30 maggio 2019, n. 35537 specifica che il parametro dei 3 mq minimi di floor space non va ipostatizzato, bensì bisogna effettuare “una valutazione globale di [tutte] le condizioni di detenzione, tenendo conto di tutti i fattori, positivi e negativi, così come richiesto dalla Corte EDU”. Tutto ciò premesso, anche Cass., SS.UU., 24 settembre 2020, n. 6551 invita a non assolutizzare in maniera apodittica il criterio dei 3 mq di spazio minimo calpestabile, poiché anche la Corte EDU esorta ad una “valutazione unitaria delle condizioni di detenzione”.