Il divieto di tortura ex Art. 3 CEDU in ambito carcerario

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Il divieto di tortura ex Art. 3 CEDU in ambito carcerario

 

L'Art. 3 CEDU reca una validità “assoluta”

Grazie all'Art. 3 CEDU (“nessuno può essere sottoposto a torture, né a pene o trattamenti inumani o degradanti”), la Corte EDU può sanzionare lo Stato convenuto ogniqualvolta il trattamento penitenziario violi il diritto alla salute del condannato. Detto in altri termini, un'esecuzione penitenziaria non idonea sotto il profilo medico-sanitario è qualificata come “torturativa” nella Giurisprudenza della Corte EDU.

Sotto il profilo della formulazione letterale, Esposito (2008)[1] sottolinea che, nell'Art. 3 CEDU, si assiste ad una “secca formulazione” perentoria ed intransigente, che non tollera edulcorazioni od eccezioni applicative. Similmente, nella Dottrina anglofona, Addo & Grief (1998)[2] affermano che “la brevità [sintattica, ndr] dell'Art. 3 CEDU cela, in realtà, la mole e la varietà, oltre che la complessità, delle questioni cui la disposizione dà origine”. In effetti, lo stare decisis della Corte EDU afferente all'Art. 3 CEDU è quantitativamente sterminato. A tal proposito, nella Dottrina italofona, Della Casa (2004)[3], sempre in tema di Art. 3 CEDU, asserisce che “le nozioni ricorrenti [in questa norma, ndr] [hanno] un'ampia latitudine”, nonostante la brevità lessicale del dispositivo. Pertanto, come prevedibile, l'Art. 3 CEDU, quando applicato alla tematica della tutela della salute delle persone detenute, è accompagnato da un'ermeneutica in costante evoluzione e, dopotutto, in costante miglioramento; ovverosia, come osservato da Corte EDU, Grande Camera, 28 luglio 1999, Selmouni vs. Francia, “i sempre più elevati standards, richiesti in materia di protezione dei diritti umani e delle libertà fondamentali, richiedono, corrispondentemente ed inevitabilmente, maggiore fermezza nel valutare violazioni dei valori fondamentali delle società democratiche”. Dunque, gli Stati convenzionati, nel corso dei decenni, sono tenuti a mettere in atto un incessante, continuo, instancabile innalzamento della qualità della salute delle persone ristrette in carcere. In effetti, la Giurisprudenza della Corte EDU in materia di Art. 3 CEDU è stata definita pure “costruttiva” da parte di Ranalli (2013)[4], il che sta a significare che i Magistrati di Strasburgo incessantemente ed instancabilmente innalzano il livello degli standards attinenti alla tematica della tutela della salute dei detenuti, nell'ottica di un'interpretazione ostinatamente migliorativa dell'Art. 3 CEDU. In maniera assai simile, il già summenzionato Esposito (ibidem)[5] nota che lo stare decisis della Corte EDU sul tema delle condizioni sanitarie dei reclusi è “ampio” e si aggiorna senza sosta, richiedendo agli Stati convenzionati migliorie continue e progressi effettivi. Parimenti, tale ricchezza giurisprudenziale è sottolineata anche da Addo & Grief (ibidem)[6], in tanto in quanto “gli Organi di tutela della Convenzione, con le loro decisioni fondate sull'Art. 3 CEDU, hanno finito per occuparsi di una varietà di materie che i redattori della Convenzione non avrebbero potuto prevedere: maltrattamenti durante fermo ed arresto (Corte EDU, 27 agosto 1992, Tomasi vs. Francia), condizioni della detenzione (Commissione EDU, 9 luglio 1981, Kröcher & Möller vs. Svizzera), punizioni corporali (Corte EDU, 25 aprile 1978, Tyrer vs. Regno Unito), immigrazione e rifugiati (Corte EDU, 20 marzo 1991, Cruz Varas et al. vs. Svezia), estradizione (Corte EDU, 7 luglio 1989, Svering vs. Regno Unito), HIV ed AIDS (Corte EDU, 2 maggio 1997, D. vs. Regno Unito)”. I Precedenti citati, a titolo esemplificativo, da Addo & Grief (ibidem)[7] dimostrano che, dalle sempre nuove interpretazioni dell'Art. 3 CEDU, derivano estensioni esegetico-precettive di tale norma, grazie alle quali si può addivenire, nel lungo periodo, ad una sempre più raffinata tutela del diritto alla salute dei carcerati. Sentenza dopo Sentenza, decennio dopo decennio, la Corte EDU tende ad innalzare sempre di più la qualità della protezione dei detenuti da trattamenti inumani e degradanti.

Senza dubbio, la ricca Giurisprudenza di Strasburgo in materia di Art. 3 CEDU ha recato alla repressione di molte Prassi torturative che ledevano il diritto alla salute degli individui privati della libertà personale.

Anzi, i giudici della Corte EDU hanno sempre ribadito la cogenza assoluta e prioritaria dell'Art. 3 CEDU, la cui precettività suprema deve comunque prevalere su altre esigenze securitarie o di tutela dell'ordine pubblico. A tal proposito, con magistrale e solenne chiarezza, Corte EDU, 7 luglio 1989, Svering vs. Regno Unito ha postulato che “il divieto di tortura e pene o trattamenti inumani o degradanti ha carattere fondamentale, assoluto ed inderogabile. La Corte di Strasburgo ha, infatti, affermato più volte che l'Art. 3 CEDU racchiude uno dei diritti fondamentali delle società democratiche”. Dunque, Corte EDU, 7 luglio 1989, Svering vs. Regno Unito riconferma che la ratio illuministica e garantistica ex Art. 3 CEDU non può essere conculcata per alcun motivo, nemmeno in presenza di un'acuta pericolosità sociale del recluso malato. Siffatta prevalenza applicativa assoluta ed assolutizzante dell'Art. 3 CEDU è riaffermata da Corte EDU, 18 dicembre 1996, Aksoy vs. Turchia, nella quale si precisa che “questo carattere fondamentale del divieto [di tortura] ha rilevanza sia su un piano generale, rappresentando una delle più importanti affermazioni giuridiche, culturali e morali negli Ordinamenti interni ed internazionale […] sia sotto lo specifico profilo del contesto normativo della CEDU”. Quindi, come si può notare, Corte EDU, 18 dicembre 1996, Aksoy vs. Turchia rimarca anch'essa che il divieto di trattamenti inumani e degradanti, ivi compreso il divieto della lesione della salute del ristretto, va applicato sempre e senza eccezioni, ossia indipendentemente dal reato commesso dal detenuto e pure indipendentemente dal grado di pericolosità sociale manifestato dal recluso. L'Art. 3 CEDU configura un divieto assolutamente e categoricamente inderogabile, come confermato, in Dottrina, da Esposito (2001)[8] nonché da Pustorino (2012)[9]. Il ruolo più che fondamentale dell'Art. 3 CEDU è confermato pure da Mannozzi (2011)[10], secondo cui “che l'Art. 3 CEDU costituisca, insieme a poche altre norme convenzionali, il cuore dell'esigenza etica universale di rispetto della dignità umana, lo si desume anche dalla circostanza che la proibizione della tortura sia stata oggetto di un'apposita Convenzione adottata nel 1984 […]; questa, nel vietare tortura e trattamenti crudeli, disumani e degradanti, fornisce anche una dettagliata definizione di tortura (Art. 1)”. Quanto messo in evidenza da Mannozzi (ibidem)[11] ha rinvenuto conferma, sei anni dopo, de jure condito, con l'introduzione, nell'Ordinamento italiano, degli Artt. 613 bis e 613 ter CP, i quali dimostrano, di nuovo, la centralità basilare della tematica del divieto di trattamenti inumani e degradanti. Pochi altri concetti, presenti nella CEDU, sono stati approfonditi e giuridificati in maniera quantitativamente e qualitativamente paragonabile. Anzi, il carattere assoluto e prioritario dell'Art. 3 CEDU, anche in tema di tutela della salute delle persone in vinculis, è tale da non ammettere nemmeno compressioni temporanee ex Art. 15 CEDU commi 1 e 2 (“in caso di guerra o in caso di altre pubbliche calamità, che minaccino la vita della nazione, ogni Alta Parte contraente può prendere misure che deroghino agli obblighi previsti da questa Convenzione, nello stretto limite richiesto dalla situazione ed a condizione che esse non siano in contrasto con altri obblighi derivanti dal Diritto internazionale. La precedente disposizione non autorizza alcuna deroga all'Art. 2 […] ed agli Artt. 3, 4 comma 1 e 7”). Come si nota, il comma 2 Art. 15 CEDU ribadisce anch'esso che l'Art. 3 CEDU costituisce una grund-norm immodificabile, prioritaria e munita di una precettività mai derogabile; dal che discende l'altrettanto prioritaria e mai derogabile tutela, ex Art. 3 CEDU, della salute del detenuto, a prescindere da qualsivoglia situazione emergenziale. Specularmente, nei Lavori Preparatori alla CEDU, come riportato da Esposito (2008)[12], un delegato britannico ha asserito che “la proibizione [della tortura ex Art. 3 CEDU, ndr] dev'essere assoluta e la tortura non dev'essere consentita per nessun scopo, né per scoprire prove, né per salvare la vita e neanche per la sicurezza dello Stato. [L'Assemblea Parlamentare] ritiene che sarebbe preferibile, per una società, morire, piuttosto che consentire una tale barbarie”. Tale è sempre stato pure l'orientamento seguito nella Giurisprudenza della Corte EDU, nella quale, ex comma 2 Art. 15 CEDU, non sono ammesse eccezioni derogatorie, nemmeno temporanee, all'Art. 3 CEDU. Non esiste alcuna ratio, benché meritevole di tutela statuale, che possa sospendere od eliminare la cogenza dell'Art. 3 CEDU. Nel dettaglio, l'Art. 3 CEDU, compresa la protezione medico-sanitaria del condannato, prevale sempre e comunque sulle difficoltà economiche pubbliche (Corte EDU, 7 luglio 2009, Grori vs. Albania), sulla necessità di prevenire reati (Corte EDU, 25 aprile 1978, Tyrer vs. Regno Unito), sulle norme interne in materia di immigrazione (Corte EDU, Grande Camera, 21 gennaio 2011, M.S.S. vs. Belgio & Grecia) e sulle esigenze di lotta al terrorismo ed alle mafie (Corte EDU, Grande Camera, 6 aprile 2000, Labita vs. Italia). Nessun consociato, pertanto, nemmeno se ristretto in carcere, può essere oggetto di trattamenti inumani o degradanti, nemmeno qualora ricorrano esigenze estremamente gravi, come precisato dal comma 2 Art. 15 CEDU. Questa non-comprimibilità precettiva dell'Art. 3 CEDU vale anche di fronte alla necessità si salvare la vita di altre persone (Corte EDU, Grande Camera, 1 giugno 2010, Gäfgen vs. Germania). L'assolutezza inderogabile del divieto di tortura rimane ferma anche a fronte di una manifesta pericolosità sociale dell'infrattore detenuto (Corte EDU, Grande Camera, 28 febbraio 2008, Saadi vs. Italia, nonché Corte EDU, Grande Camera, 15 novembre 1996, Chahal vs. Regno Unito). Per la verità, come pragmaticamente notato da Colella (2011)[13], “nella Prassi applicativa [molto raramente, ndr] è possibile riscontrare eccezioni riconosciute all'assolutezza della garanzia di cui all'Art. 3 CEDU: se, ex comma 2 Art. 2 CEDU, il ricorso alla forza era assolutamente necessario per evitare un esito letale […] [oppure] per prevenire l'evasione o scongiurare il suicidio […]. In questi [rari, ndr] casi, si possono consentire misure contrarie all'Art. 3 CEDU […] oppure ancora in determinate circostanze, alcune pratiche mediche possono sfuggire al campo applicativo dell'Art. 3 CEDU a fronte del consenso della vittima”. Naturalmente, le predette eccezioni confermano la regola dell'assolutezza e della prioritarietà applicativa dell'Art. 3 CEDU, a prescindere da eventuali situazioni di emergenza.

Taluni, come osservato da Pustorino (ibidem)[14] hanno proposto, de jure condendo, di inserire, nell'Art. 3 CEDU, un'elencazione catalogica espressa delle tipologie più frequenti di torture e di trattamenti inumani e degradanti. Per il vero, tale opzione va rigettata, perché mortificherebbe l'interpretazione legittimamente ed opportunamente estensiva operata dalla Corte EDU con attinenza al divieto di condotte torturative. Tuttavia, Addo & Grief (ibidem)[15] rilevano che, talvolta, l'eccessiva brevità dell'Art. 3 CEDU mortifica la sua chiarezza e la sua completezza. P.e., de jure condendo, i due summenzionati Autori anglofoni fanno notare che sarebbe opportuno dichiarare come “assoluto” il diritto alla dignità umana implicitamente posto a fondamento dell'Art. 3 CEDU, pur se il comma 2 Art. 15 CEDU provvede a specificare che l'Art. 3 CEDU è una grund-norm, assolutamente non derogabile.

 

La “soglia minima di gravità” nelle infrazioni all'Art. 3 CEDU

L'Art. 3 CEDU Non reca un'applicabilità automatica o facilmente azionabile. E' sempre necessaria una notevole o, comunque, discreta gravità dell'infrazione. Ciò è stato magistralmente ed espressamente specificato in Corte EDU, 18 gennaio 1978, Irlanda vs. Regno Unito, ovverosia “non ogni condotta lesiva dell'integrità psicofisica ricade sotto il divieto di cui all'Art. 3 CEDU. E' necessario che sia raggiunta una soglia minima di gravità [a minimum level of severity], la cui determinazione è, per natura, relativa: dipende da tutte le circostanze del caso, quali la durata del trattamento, le sue conseguenze fisiche o mentali e, in certi casi, il sesso, l'età e lo stato di salute della vittima”. Questo “minimum level of severity”, nella Giurisprudenza della Corte EDU, è influenzato da decine di “ulteriori fattori” dai quali dipende la natura bagatellare del fatto, oppure la sua sanzionabilità effettiva ex Art. 3 CEDU. P.e., in Corte EDU, Grande Camera, 1 giugno 2010, Gäfgen vs. Germania, la ratio decisiva è stata “l'esistenza di un particolare clima di tensione ed emozione tale da condizionare l'operato delle Autorità”. Oppure, in Corte EDU, Grande Camera, 28 luglio 1999, Selmouni vs. Francia, l'Art. 3 CEDU è stato “severamente” violato vista “la natura particolarmente violenta degli atti [commessi] ed il carattere sistematico dei trattamenti inflitti”. Nuovamente, anche tale Precedente ha richiesto il superamento effettivo di un “minimum level of severity”. Oppure ancora, in Corte EDU, Grande Camera, 27 giugno 2000, Ilhan vs. Turchia, la “soglia minima di gravità” è stata integrata alla luce del “ritardo con cui l'individuo, sottoposto a trattamenti vietati, è stato condotto in strutture sanitarie adeguate”. Si pensi pure a Corte EDU, Grande Camera, 25 settembre 1997, Aydin vs. Turchia, in cui la “estrema gravità” della violazione dell'Art. 3 CEDU è stata commisurata alla “particolare vulnerabilità della vittima”. Da segnalare è pure la ratio della “[non lieve, ndr] arbitrarietà della condotta lesiva” in Corte EDU, Grande Camera, 21 gennaio 2011, M.S.S. vs. Belgio & Grecia nonché in Corte EDU, 15 marzo 2011, Iljina & Saruliene vs. Lituania. Come si nota, in tutti questi Precedenti or ora analizzati, torna il concetto di integrazione della “soglia minima di gravità”, espresso, per la prima volta, in Corte EDU, 18 gennaio 1978, Irlanda vs. Regno Unito. Detto in altri termini, l'infrazione all'Art. 3 CEDU, se bagatellare, è fatto non costituente reato. Parimenti, in Dottrina, Cassibba & Colella (2022)[16] precisano che la Corte EDU, attraverso la ratio del “minimum level of severity”, ha sempre inteso evitare una “bagatellizzazione” dell'Art. 3 CEDU. Anche il giudice Zagrebelsky, nella propria dissenting opinion in Corte EDU, 16 luglio 2009, Sulejmanovic vs. Italia, ha messo in risalto che “quanto più si abbassa la soglia minima di gravità, tanto più si è costretti a tenere conto dei motivi e delle circostanze (oppure ad annullare l'equa soddisfazione) […]. Ad esempio, in Corte EDU, 28 giugno 2005, Gallico vs. Italia, [erroneamente, ndr] la Corte EDU ha ammesso che la protratta applicazione delle restrizioni può porre un detenuto in una situazione tale da costituire un trattamento inumano e degradante. Tuttavia, […] la Corte aveva anche il dovere di verificare se, in un dato caso, la proroga delle sanzioni fosse giustificata […]. La Corte [ha omesso di] osservare se le argomentazioni addotte per giustificare il mantenimento delle limitazioni fossero [o meno] sproporzionate rispetto ai fatti precedentemente contestati al ricorrente, condannato a pene pesanti per fatti gravissimi”. Similmente, pure Addo & Grief (ibidem)[17] evidenziano anch'essi che la compressione dell'Art. 3 CEDU dev'essere estremamente grave e non bagatellare, alla luce della singola fattispecie concreta. Abbassare il “minimum level of severity” significa banalizzare il concetto di tortura e di trattamento inumano e degradante. L'Art. 3 CEDU va applicato solamente in casi degni di tutela ed estremamente antigiuridici ed antisociali.

D'altra parte, anche la Dottrina tende a non generalizzare troppo le tutele di cui all'Art. 3 CEDU. P.e., Mannozzi (ibidem)[18] osserva giustamente che “oltre a delimitare l'ambito applicativo dell'Art. 3 CEDU, il criterio della soglia minima di gravità assolve anche all'ulteriore funzione di distinguere fra tortura, pena/trattamento inumano e pena/trattamento degradante. Le tre categorie di comportamenti vietati, infatti, si pongono secondo una progressione discendente di lesività. In altri termini, accertato il superamento del minimum level (e, dunque, ritenuto applicabile l'Art. 3 CEDU), sulla base degli elementi di cui si è detto, questi stessi elementi, nonché il loro eventuale effetto cumulativo, rilevano anche ai fini della qualificazione della fattispecie”. In buona sostanza, come si può notare, anche Mannozzi (ibidem)[19] rigetta un'applicazione eccessivamente generosa dell'Art. 3 CEDU, anche a fronte di infrazioni minimamente lesive. Necessita, ai fini dell'applicabilità dell'Art. 3 CEDU, la sussistenza, concretamente fattuale, di una gravità discreta, che superi il “minimum level of severity”; all'opposto, come denunziavano gli italofoni Cassibba & Colella (ibidem)[20] si andrà incontro ad una ridicola e, in fin dei conti, non più gestibile “bagatellizzazione” dei concetti di tortura e di trattamenti inumani e degradanti. D'altronde, il Diritto Penale richiede sempre una “offensività non astratta”, ove la lesione del bene giuridicamente tutelato sia ben concreta e non eccessivamente lieve, dunque irrilevante. Questa, nell'Ordinamento italiano, è anche la ratio dell'Art. 131 bis CP in tema di “esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto”. Analogo è anche il fondamento concettuale del comma 5 Art. 73 TU 309/90, sempre nell'Ordinamento italiano. Dunque, anche l'Art. 3 CEDU è inapplicabile nel caso di “lieve entità del fatto”. Viceversa, un impiego ipertrofico dell'Art. 3 CEDU finirebbe per far implodere la norma stessa, privandola della sua vera ed autentica concretezza. Similmente, Pustorino (ibidem)[21] mette in risalto che “i vari fattori individuati dalla Corte EDU [ai fini del raggiungimento della soglia minima di gravità, ndr] non vanno esaminati singolarmente, dovendosi tenere conto anche delle loro conseguenze complessive”. Torna, di nuovo, l'esigenza penalistica di un'offensività non astratta/non troppo astratta del fatto di reato.

Da menzionare è pure la distinzione, non scontata e, ognimmodo, mal applicata, fra trattamento inumano, trattamento degradante e tortura jure stricto.

E' “trattamento inumano”, in Corte EDU, Grande Camera, 11 luglio 2006, Jalloh vs. Germania, “un trattamento premeditato, applicato per ore e che causa lesioni corporali o sofferenze intese sotto il profilo fisico o mentale”.

Sul versante dottrinario, Colella (ibidem)[22], nel solco dell'opinione della maggior parte degli Autori, specifica che “nei trattamenti degradanti, rilevano, essenzialmente, elementi di natura emotiva (soprattutto, l'umiliazione della vittima), mentre, nei trattamenti inumani, rileva la sofferenza fisica o psicologica di particolare intensità e non necessariamente sorretta da un'intenzione [pienamente dolosa, ndr] degli autori della condotta”.

Sempre in Colella (ibidem)[23], inoltre, è “degradante il trattamento che ingenera, nella vittima, un senso di paura, angoscia ed inferiorità, tali da umiliarla e piegarne la resistenza fisica o morale, inducendola ad agire contro la sua volontà o coscienza”.

E' “tortura”, in Colella (ibidem)[24], “una forma aggravata di trattamento inumano o degradante”. A tal proposito, in Giurisprudenza, Commissione EDU, 5 novembre 1969, Danimarca & Norvegia & Svezia & Olanda vs. Grecia precisa che “ a scatola cinese, ogni tortura non può che essere anche un trattamento inumano e degradante, e ogni trattamento inumano non può che essere anche un trattamento degradante”. Dunque, come si può notare, i tre concetti-cardine qui in esame non sono sempre nettamente distinti.

P.e., Corte EDU, Grande Camera, 27 giugno 2000, Ilhan vs. Turchia puntualizza che la “tortura” è tale solamente se sussisteva l'intenzione dolosa di torturare nello specifico e concreto contesto. Il quid pluris del dolo, nella “tortura”, è richiesto pure da Corte EDU, Grande Camera, 1 giugno 2010, Gäfgen vs. Germania nonché da Corte EDU, 21 aprile 2011, Nechiporuk & Yonkalo vs. Ucraina.

Meno formalistica e Corte EDU, 18 dicembre 1996, Aksoy vs. Turchia, nella quale si sostiene che “l'intenzione [dolosa di torturare, ndr] può implicitamente desumersi dalla [qualità e quantità, ndr] dei trattamenti lesivi cui la vittima è stata sottoposta”. A tal proposito, Colella (ibidem)[25] propone di interpretare il lemma “tortura”, nell'Art. 3 CEDU, alla luce delle due variabili-cardine delle “[acute, ndr] sofferenze inflitte “ e dello “specifico scopo perseguito”. In buona sostanza, come si nota, non sono pacifiche le qualificazioni dottrinarie e giurisprudenziali del lemma “tortura”. Molto dipende, infatti, dalla singola e specifica fattispecie processuale in esame.

Nella maggior parte dei casi, comunque, la Corte EDU non si abbandona affatto ad inutili elucubrazioni al fine di distinguere nettamente fra tortura, pene/trattamenti inumani e pene/trattamenti degradanti. P.e., in Dottrina, Cassese (1993)[26], in sintonia con la prevalente Giurisprudenza della Corte EDU, sintetizza che “si tratta di nozioni non immutabili, ma in continua evoluzione; per cui, atti considerati, in passato, come trattamento inumano o degradante, contrapposto a tortura, potrebbero essere classificati diversamente in futuro. Oppure, si consideri anche Corte EDU, Grande Camera, 28 luglio 1999, Selmouni vs. Francia, la quale puntualizza, con molto senso pratico, che “non solo è impossibile cristallizzare, una volta per tutte, in definizioni più o meno rigide, le tre categorie; ma, altresì, non è auspicabile una rigida fissazione della soglia di gravità che distingue i trattamenti degradanti da quelli inumani e dalla tortura. Ogni sforzo classificatorio è velleitario, anche perché la distinzione stessa non ha rilevanti conseguenze sul piano sostanziale”.

P.e., Corte EDU, 18 gennaio 1978, Irlanda vs. Regno Unito ha qualificato come “tortura”, anziché, come avveniva prima, come “trattamenti inumani e degradanti”, i metodi brutali per estorcere confessioni, da parte della polizia inglese, ai presunti terroristi irlandesi, costretti a stare sull'attenti per molte ore, incappucciati, sottoposti a torture uditive, privati del sonno ed alimentati solamente a pane ed acqua. P.e., anche Corte EDU, 2 dicembre 2010, Dzhabirailova vs. Russia ha stravolto la ratio della “intenzionale inflizione di una sofferenza fisica o psichica”. Oppure, Corte EDU, 21 dicembre 2010, Udayeva & Yusupova vs. Russia ha definito conforme all'Art. 3 CEDU solamente una “sofferenza che abbia carattere permanente e non meramente transeunte”. Oppure ancora, Corte EDU, Grande Camera, 28 settembre 2015, Bouyid vs. Belgio ha reputato “trattamento degradante” gli schiaffi ricevuti da parte della polizia durante il fermo, così abbassando notevolmente il “minimum level of severity”.

La modifica del “livello minimo di gravità” è assai evidente nei Precedenti in tema di condizioni torturative di reclusione. P.e., in molte Sentenze della Corte EDU, oggi il semplice sovraffollamento e l'insufficienza dello “spazio personale” in cella sono già di per sé sufficienti ad integrare il superamento della soglia minima di gravità ex Art. 3 CEDU, anche se le condizioni igieniche sono buone, non v'è rischio di epidemie, è normale l'accesso alla luce ed all'aria naturali e sono presenti, nella cella, servizi igienici per defecare ed urinare. In particolar modo, tale mancanza “inumana e degradante” dello “spazio personale” è stata decisiva in Corte EDU, 12 marzo 2009, Aleksandr Makarov vs. Russia, Corte EDU, 9 ottobre 2008, Moisieiev vs. Russia nonché in Corte EDU, 24 luglio 2001, Valasinas vs,. Lituania. Del pari, in Corte EDU, 16 luglio 2009, Sulejmanovic vs. Italia, a prescindere dalla dissenting opinion del giudice Zagrebelsky, ciò che si contesta è l'eccessivo tempo trascorso dal carcerato in una cella priva di un dignitoso spazio personale abitabile e calpestabile. Uno spazio personale inferiore a 3 mq è considerato torturativo pure in Corte EDU, 15 ottobre 2009, Buzhinayev vs. Russia, Corte EDU, 19 luglio 2011, Kondratishko et al. vs. Russia, nonché in Corte EDU, 8 febbraio 2011, Micu vs. Romania. Tale carattere degradante dell'insufficienza, di per sé sola, dello spazio personale in cella è al centro pure di Corte EDU, 8 gennaio 2013, Torreggiani et al. vs. Italia, ove la mancanza di spazio vitale nella cella ha recato, essa sola, alla condanna dello Stato italiano, nonostante la presenza di condizioni igieniche accettabili, la mancanza di epidemie, la presenza di luce ed aria naturali e l'installazione regolare di servizi igienici interni alla cella. Da citare è pure Corte EDU, Grande Camera, 20 ottobre 2016, Mursic vs. Croazia, nella quale lo Stato convenuto ha patito una condanna ex Art. 3 CEDU per aver messo a disposizione del detenuto ricorrente uno spazio personale inferiore a 3 mq, senza letto e senza una sufficiente area calpestabile tra il mobilio. Oltretutto, nelle proprie Motivazioni, Corte EDU, Grande Camera, 20 ottobre 2016, Mursic vs. Croazia ha specificato che “l'esiguità dello spazio vitale […] non era compensata da altri idonei fattori […] quali la brevità e l'occasionalità della riduzione dello spazio stesso, la sufficiente libertà di movimento, la possibilità di svolgere attività al di fuori della cella e l'adeguatezza della struttura carceraria nel suo complesso”. Dunque, in Corte EDU, Grande Camera, 20 ottobre 2016, Mursic vs. Croazia, l'insufficienza dello spazio personale è stata contestualizzata alla luce della pessima fruibilità vitale dell'intera struttura detentiva.

 

 

 

[1]Esposito, Il diritto penale flessibile, Giappichelli, Torino, 2008

 

[2]Addo & Grief, Does Article 3 of The European Convention on Human Rights Enshrine Absolute Rights ? In Eur. Jll., 1998

 

[3]Della Casa, Suggestioni, influenze e standards europei quali fattori di evoluzione del sistema penitenziario italiano, in Cassazione penale, Giuffrè, Milano, 2004

 

[4]Ranalli, Nuovi interventi della Corte europea dei diritti dell'uomo in materia di trattamento carcerario, Rassegna penitenziaria e criminologica, Ministero della Giustizia, Roma, 2013

 

[5]Esposito, op. cit.

 

[6]Addo & Grief, op. cit.

 

[7]Addo & Grief, op. cit.

 

[8]Esposito, Commento all'Art. 3 CEDU, in Bartole & Conforti & Raimondi, Commentario alla Convenzione europea per la tutela dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, CEDAM, Padova, 2001

 

[9]Pustorino, Commento all'Art. 3 CEDU, in Bartole & De Sena & Zagrebelsky, Commentario breve alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, CEDAM, Padova, 2012

 

[10]Mannozzi, Diritti dichiarati e diritti violati: teoria e prassi della sanzione penale al cospetto della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, in Manes & Zagrebelsky, La Convenzione europea dei diritti dell'uomo nell'ordinamento penale italiano, Giuffrè, Milano, 2011

 

[11]Mannozzi, op. cit.

 

[12]Esposito, op. cit.

 

[13]Colella, La Giurisprudenza di Strasburgo 2008-2010: il divieto di tortura e trattamenti inumani e degradanti (Art. 3 CEDU), in Diritto penale contemporaneo, Riv. Trim., 2011

 

[14]Pustorino, op. cit.

 

[15]Addo & Grief, op. cit.

 

[16]Cassibba & Colella, Art. 3 CEDU. Proibizione della tortura,. In Ubertis & Viganò (a cura di), Corte di Strasburgo e giustizia penale, Giappichelli, Torino, 2022

 

[17]Addo & Grief, op. cit.

 

[18]Mannozzi, op. cit.

 

[19]Mannozzi, op. cit.

 

[20]Cassibba & Colella, op. cit.

 

[21]Pustorino, op. cit.

 

[22]Colella, op. cit.

 

[23]Colella, op. cit.

 

[24]Colella, op. cit.

 

[25]Colella, op. cit.

 

[26]Cassese, Prohibition of Torture and Inhuman or Degrading Treatment or Punishment, in Macdonald & Matscher & Petzold (a cura di), The European System for the Protection of Human Rights, Dordrecht-Boston-London, 199