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Patteggiamento e obblighi ulteriori connessi alla concessione del beneficio

il vaglio delle Sezioni Unite
Cacciatore di attimi
Ph. Ermes Galli / Cacciatore di attimi

Il quesito sottoposto alla Sezioni unite deriva da un contrasto giurisprudenziale inerente la concessione della sospensione condizionale della pena in sede di pronuncia di patteggiamento ex articolo 444 Codice Procedura Penale ove sia subordinata alla prestazione di attività non retribuita.

In particolare, il casus belli era nato da una sentenza  emessa dal giudice per le indagini preliminari, che per tre condotte riconducibili al reato di cui all’articolo 495 Codice Penale aveva applicato la pena di mesi tre e giorni dieci di reclusione, a titolo di aumento, ex articolo 81 Codice Penale, comma 2, sulla pena di anni uno e mesi sei di reclusione, già inflitta con le sentenze definitive pronunciate il 18 luglio 2019 dal Tribunale di Genova (irrevocabile il 10 settembre 2019, reato più grave) e il 20 novembre 2019 dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Genova (irrevocabile il 16 dicembre 2019).

Il Gup aveva rideterminato la pena complessiva in quella di anni uno, mesi nove e giorni dieci di reclusione. In accoglimento della richiesta delle parti, la pena era stata condizionalmente sospesa, ma il giudice, però, nel rilevare che si trattava della seconda sospensione, aveva subordinato, di ufficio, la concessione del beneficio ex articolo 163 Codice Penale, alla prestazione di 400 giorni di attività non retribuita a favore della collettività, da svolgersi per sei ore settimanali presso il Comune.

L’articolo 165 Codice Penale, comma 2, nel testo modificato dalla Legge 11 giugno 2004, n. 145, articolo 2, comma 1, lett. b), stabilisce che “la sospensione condizionale della pena, quando è concessa a persona che ne ha già usufruito, deve essere subordinata all’adempimento di uno degli obblighi previsti nel comma precedente.

L’articolo 165, comma 1, anch’esso modificato dalla Legge n. 145 del 2004, (articolo 2, comma 1, lett. a) prevede che “la sospensione condizionale della pena può essere subordinata all’adempimento dell’obbligo delle restituzioni, al pagamento della somma liquidata a titolo di risarcimento del danno o provvisoriamente assegnata sull’ammontare di esso e alla pubblicazione della sentenza a titolo di riparazione del danno; può altresì essere subordinata, salvo che la legge disponga altrimenti, all’eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato, ovvero, se il condannato non si oppone, alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato comunque non superiore alla durata della pena sospesa, secondo le modalità indicate dal giudice nella sentenza di condanna.

Per effetto delle modifiche apportate dalla Legge n. 145 del 2004, dall’originario testo dell’articolo 165 Codice Penale, comma 2, è stato eliminato l’inciso “salvo che ciò sia impossibile”.

Laddove si versi nel caso di “seconda” sospensione condizionale della pena, la subordinazione a una condizione appare essere obbligatoria non potendo essere rimessa al giudice una riserva valutativa circa la possibilità o l’impossibilità che in passato la norma permetteva. Al contempo, la Legge n. 145 del 2004 ha introdotto nell’articolo 165 Codice Penale, comma 1, la condotta riparatoria consistente nella prestazione di attività non retribuita a favore della collettività. 

A questo punto in sede di Cassazione con ordinanza del 18 ottobre 2021 n. 37698 è stato demandato alla Sezioni unite il compito di risolvere due contrasti giurisprudenziali.

La prima questione controversa era se, nell’applicare la pena su richiesta delle parti, il giudice potesse subordinare d’ufficio il beneficio della sospensione condizionale della pena ad uno degli obblighi previsti dall’articolo 165, primo comma, cod. pen. e, in particolare, alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività, pur in mancanza di esplicito consenso dell’imputato.

Non è caso, poiché la difesa del ricorrente aveva censurato il diretto intervento del Giudice, da un lato, perché inosservante dell’accordo tra le parti, e, dall’altro, in quanto la prestazione di attività lavorativa non retribuita a favore della collettività richiede una espressa manifestazione di volontà da parte dell’imputato. Ove accolta, l’eccezione avrebbe determinato l’illegittimità di intervento del magistrato in sede di applicazione della pena delle parti.

Secondo un primo orientamento, la richiesta di sospensione condizionale della pena avanzata dall’imputato che ne abbia già usufruito in relazione a precedente condanna implica il consenso alla subordinazione del beneficio all’adempimento di uno degli obblighi previsti dall’articolo 165 Codice Penale, comma 1, trattandosi di prescrizione che il giudice deve necessariamente disporre a norma del comma 2, del medesimo articolo qualora intenda riconoscere nuovamente detto beneficio (Sez. 6, n. 8535 del 02/02/2021, S., Rv. 280712; Sez. 2, n. 29001 del 29/09/2020, Bongi, Rv. 279773; Sez. 3, n. 7604 del 22/10/2019, dep. 2020, F., Rv. 278601; Sez. 6, n. 12079 del 20/02/2020, Taher, Rv. 278725; Sez. 6, n. 1665 del 11/12/2019, dep. 2020, E., Rv. 278103; Sez. 3, n. 4426 del 24/10/2019, dep. 2020, Nicolosi, Rv. 278396; Sez. 5, n. 19721, del 11/04/2019, Repici, Rv. 276248; Sez. 6, n. 19882 del 24/4/2018, M., Rv. 273275; Sez. 2, n. 18712 del 31/1/2017, Marangi, Rv. 269847; Sez. 5, n. 13534 del 24/1/2017, Colangelo, Rv. 269395; Sez. 6, n. 13984 del 4/3/2014, Rosiello, 2014, Rv. 259460; Sez. 5, n. 11269 del 16/1/2019, Varaschin, Sez. 1, n. 52181 del 14/12/2017, dep. 2018, Toni; Sez. 6, n. 24497 del 27/4/2018, Calvara; Sez. 5, n. 51755 del 17/10/2018, Carlesi; Sez. 6, n. 11383 del 29/01/2018, Steiner).

Si è osservato dalla Suprema Corte che la Legge n. 145 del 2004, intervenendo sul testo dell’articolo 165 Codice Penale, comma 2, ha reso obbligatorio, nel caso di “seconda” sospensione condizionale, subordinare la concessione del beneficio all’adempimento di uno degli obblighi previsti dal comma precedente”, e ha soppresso l’inciso esistente nella norma in vigore in precedenza “salvo che ciò sia impossibile”.

Al contempo, l’innovazione normativa ha modificato l’articolo 165, comma 1, ove si è previsto, unitamente al risarcimento del danno o alla eliminazione delle conseguenze dell’illecito, anche la possibilità di subordinare la sospensione all’esercizio di lavori di pubblica utilità, modalità che, nel superare l’impossibilità di subordinazione per i casi in cui i reati non ledano interessi patrimoniali di fatto permettono – e nel caso del comma 2, impongono – per qualunque fattispecie la sottoposizione a subordinazione del beneficio concesso; – “significativamente in tal senso la disposizione richiamata ha richiesto per l’applicazione di tale condizione la mancata opposizione del condannato, in luogo che l’espressione del suo consenso, e l’esame degli atti parlamentari evidenzia che ciò è stato frutto di una precisa scelta, dettata dalla necessità di rendere concretamente praticabile tale misura, a fronte dell’impossibilità per il nostro ordinamento di imporre la formulazione di dichiarazioni alla persona sottoposta ad indagini” (cfr., Sez. 6, n. 13984 del 4/3/2014, Rosiello, 2014, in motivazione).

Questa lettura ha ricevuto l’avallo della Corte costituzionale (ordinanza n. 229 del 2020) che, sulla scorta di detto principio giurisprudenziale, ha dichiarato “manifestamente inammissibile, per incompleta ricostruzione giurisprudenziale” la questione di legittimità costituzionale, sollevata dal Tribunale di Lecce – in riferimento all’articolo 3 Costituzione, – dell’articolo 165 Codice Penale, comma 2, come modificato dalla Legge n. 145 del 2004, articolo 2, comma 1, lett. b), nella parte in cui subordina la possibilità di concedere il beneficio della sospensione condizionale della pena a chi già ne abbia goduto una volta, alla condizione che egli necessariamente risarcisca il danno o provveda alle restituzioni, senza assegnare alcuna rilevanza al caso in cui ciò non sia possibile.

La Corte costituzionale ha osservato che “al giudice che si trovi a concedere il beneficio della sospensione condizionale della pena a chi ne abbia già usufruito residua sempre la facoltà di imporre al condannato, ove per le più diverse ragioni non possa porre a suo carico l’obbligo al risarcimento del danno o alle restituzioni e sempre che il condannato stesso non si opponga, la prestazione di attività non retribuita in favore della collettività” e che “peraltro l’esercizio di tale facoltà per il giudice appare reso ulteriormente agevole dall’orientamento giurisprudenziale consolidato del giudice di legittimità, secondo il quale la richiesta del beneficio della sospensione condizionale della pena da parte di chi ne abbia già usufruito (...) implica la non opposizione del condannato alla subordinazione del beneficio all’adempimento di uno degli obblighi di cui all’articolo 165 Codice Penale, comma 1, ivi compresa la prestazione di attività non retribuita in favore della collettività”.

Secondo un diverso orientamento, invece, la “non opposizione” deve essere manifestata personalmente dall’imputato, anche quando il beneficio previsto dall’articolo 163 Codice Penale, è concesso a persona che ne abbia già usufruito (Sez. 1, n. 42073 del 13/9/2019, Ahnaite; Sez. 3, n. 26259 del 10/5/2018, Madaghiele, Rv. 273320; Sez. 5, n. 7406 del 27/9/2014, Mellone, Rv. 259517; Sez. 2, n. 38783 del 26/10/2006, Sorce, Rv. 23538101; Sez. 6, n. 44775 del 20/10/2015, Ferrante).

Il contrasto assume ulteriori implicazioni quando la questione viene ricondotta nell’alveo peculiare del rito di cui all’articolo 444 Codice Procedura Penale, poiché al tema della “non opposizione” si affianca quello sul potere del giudice di imporre ex officio una condizione estranea all’accordo delle parti.

Una parte della giurisprudenza (richiamata anche nella citata ordinanza n. 229 del 2020 della Corte costituzionale) ritiene che la richiesta di concessione della sospensione condizionale della pena, di cui l’imputato abbia già usufruito in relazione ad una precedente condanna, implica la non opposizione alla subordinazione della misura all’adempimento di uno degli obblighi di cui all’articolo 165 Codice Penale, comma 1, trattandosi di un beneficio accordabile per legge solo in maniera condizionata (Sez. 6, n. 13894 del 04/03/2014, Rosiello, Rv. 259460; Sez. 5, n. 13534 del 24/01/2017, Colangelo, Rv. 269395; Sez. 5, n. 49481 del 13/11/2019, P., Rv. 277520; Sez. 5, n. 28568 del 25/09/2020, Ciorba, Rv. 279696; Sez. 3, n. 4426 del 24/10/2019, dep. 2020, Nicolosi, Rv. 278396; Sez. 6, n. 19882 del 24/04/2018, Rv. 273275).

Nel medesimo solco ermeneutico si è osservato che, anche in sede di patteggiamento, nel caso di seconda sospensione condizionale, il giudice deve necessariamente subordinare il beneficio all’adempimento degli obblighi previsti dall’articolo 165 Codice Penale, comma 2, pena la nullità della sentenza (così Sez. 6, n. 50214 del 11/10/2017, Ezzahir, Rv. 271586, che ha annullato solo il punto della concessione del beneficio ex articolo 163 Codice Penalep.; Sez. 2, n. 11611 del 27/01/2020, Serpillo, Rv. 278632 che ha giudicato affetta da nullità la sentenza di patteggiamento nel suo insieme e non solo nella parte relativa alla sospensione).

Sull’opposto versante si collocano, invece, alcune pronunce, secondo le quali il giudice, ratificando l’accordo intervenuto tra le parti, non può alterare i contenuti pattizi e subordinare il beneficio della sospensione condizionale dell’esecuzione della pena all’adempimento di uno degli obblighi previsti dall’articolo 165 Codice Penale, comma 1, quando tale condizione sia rimasta del tutto estranea alla pattuizione (Sez. 6, n. 13905 del 11/03/2010, Secondi, Rv. 246689; Sez. 4, n. 31441 del 09/07/2013, Sanzone, Rv. 256073; Sez. 3, n. 57593 del 25/10/2018, Cannizzaro, Rv. 274706) e ciò, secondo alcune pronunce, anche quando si tratti di prescrizione che il giudice deve necessariamente disporre a norma del comma 2 del medesimo articolo (Sez. 3, n. 25349 del 10/04/2019, Icardi, Rv. 276006; Sez. 3 n. 16624 del 06/03/2020, Luise, non massimata)

Le Sezioni Unite - c.c. 27/01/2022 Relatore: Pistorelli - hanno così deciso con informazione provvisoria:

Nel procedimento speciale di cui all’articolo 444 Codice Procedura Penale, l’accordo delle parti sulla applicazione di una pena detentiva, con efficacia subordinata alla concessione della sospensione condizionale della pena stessa, deve estendersi anche agli obblighi ulteriori eventualmente connessi ex lege alla concessione del beneficio, indicandone, quando previsto, la durata, con la conseguenza che, in mancanza di pattuizione pure su tali elementi, la richiesta deve essere integralmente rigettata.

La seconda questione controversa verteva sul quesito se il computo della durata della prestazione di attività non retribuita a favore della collettività debba essere effettuato con riferimento solo al criterio dettato dall’articolo 165, primo comma, Codice Penale, di non superamento della durata della pena sospesa, ovvero anche con riferimento al criterio di cui al combinato disposto degli articoli 18 bis disp. coord. cod. pen. e 54, comma 2, del Decreto Legislativo 28 agosto 2000, n. 274, della durata massima di sei mesi.

Le Sezioni Unite hanno stabilito con informazione provvisoria che la durata della prestazione di attività non retribuita a favore della collettività soggiace a due limiti massimi cumulativi:

  1. quello di sei mesi, previsto dal combinato disposto degli artt. 18 bis disp. coord. cod. pen. e 54, comma 2, d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274;
  2.  se inferiore, quello stabilito dall’articolo 165, primo comma, cod. pen. (non superamento della durata della pena sospesa).