x

x

Art. 473

Procedimento ed efficacia dell’accertamento

[Il presidente, il pretore o il conciliatore, quando ritiene di dovere accogliere l’istanza, nomina con decreto il consulente, scegliendolo in ogni caso nell’apposito albo. Nello stesso decreto il presidente, il pretore o il conciliatore formula i quesiti ai quali il consulente deve rispondere e gli assegna un breve termine per il compimento dell’indagine e per la presentazione della relazione.

Alle risposte del consulente si applica la disposizione dell’articolo 442 ultimo comma.]

NOTA Questo articolo non è ancora commentato.