Art. 464
Rinvio
[Si osservano nel procedimento le disposizioni degli articoli 439, 440, 441 e 448 primo comma.
Le associazioni sindacali possono intervenire nel giudizio a norma dell’articolo 443.
Le parti possono chiedere che la decisione sia rimessa ad uno o più consulenti tecnici, a norma degli articoli 455 e seguenti.]
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