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Capo III – Della nullità degli atti

Art. 156

Rilevanza della nullità

Non può essere pronunciata la nullità per inosservanza di forme di alcun atto del processo, se la nullità non è comminata dalla legge.

Può tuttavia essere pronunciata quando l’atto manca dei requisiti formali indispensabili per il raggiungimento dello scopo [Codice di procedura civile 121].

La nullità non può mai essere pronunciata, se l’atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato.

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Art. 157

Rilevabilità e sanatoria della nullità

Non può pronunciarsi la nullità senza istanza di parte, se la legge non dispone che sia pronunciata di ufficio [Codice di procedura civile 158, 164].

Soltanto la parte nel cui interesse è stabilito un requisito può opporre la nullità dell’atto per la mancanza del requisito stesso, ma deve farlo nella prima istanza o difesa successiva all’atto o alla notizia di esso.

La nullità non può essere opposta dalla parte che vi ha dato causa, né da quella che vi ha rinunciato anche tacitamente.

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Art. 158

Nullità derivante dalla costituzione del giudice

La nullità derivante da vizi relativi alla costituzione del giudice [Codice di procedura civile 276; disposizioni di attuazione e transitorie Codice di procedura civile 114] o all’intervento del pubblico ministero [Codice di procedura civile 70, 221, 397, n. 1, 709] è insanabile e deve essere rilevata d’ufficio [Codice di procedura civile 156], salva la disposizione dell’articolo 161.

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Art. 159

Estensione della nullità

La nullità di un atto non importa quella degli atti precedenti, né di quelli successivi che ne sono indipendenti [Codice di procedura civile 162, 336].

La nullità di una parte dell’atto non colpisce le altre parti che ne sono indipendenti.

Se il vizio impedisce un determinato effetto, l’atto può tuttavia produrre gli altri effetti ai quali è idoneo [Codice di procedura civile 121].

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Art. 160

Nullità della notificazione

La notificazione è nulla se non sono osservate le disposizioni circa la persona alla quale deve essere consegnata la copia [Codice di procedura civile 137, 138, 139, 146], o se vi è incertezza assoluta sulla persona a cui è fatta o sulla data [Codice di procedura civile 148] salva l’applicazione degli articoli 156 e 157 [Codice di procedura civile 291, 354].

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Art. 161

Nullità della sentenza

La nullità delle sentenze soggette ad appello o a ricorso per cassazione può essere fatta valere soltanto nei limiti e secondo le regole proprie di questi mezzi di impugnazione [Codice di procedura civile 156, 339, 360, n. 4].

Questa disposizione non si applica quando la sentenza manca della sottoscrizione del giudice [Codice di procedura civile 132, n. 5; disposizioni di attuazione e transitorie Codice di procedura civile 119].

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Art. 162

Pronuncia sulla nullità

Il giudice che pronuncia la nullità deve disporre, quando sia possibile, la rinnovazione degli atti ai quali la nullità si estende [Codice di procedura civile 159, 291, 350, 354].

Se la nullità degli atti del processo è imputabile al cancelliere, all’ufficiale giudiziario o al difensore, il giudice, col provvedimento col quale la pronuncia, pone le spese della rinnovazione a carico del responsabile e, su istanza di parte, con la sentenza che decide la causa [Codice di procedura civile 277] può condannare quest’ultimo al risarcimento dei danni causati dalla nullità a norma dell’articolo 60, n. 2.

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