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Art. 162

Pronuncia sulla nullità

Il giudice che pronuncia la nullità deve disporre, quando sia possibile, la rinnovazione degli atti ai quali la nullità si estende [Codice di procedura civile 159, 291, 350, 354].

Se la nullità degli atti del processo è imputabile al cancelliere, all’ufficiale giudiziario o al difensore, il giudice, col provvedimento col quale la pronuncia, pone le spese della rinnovazione a carico del responsabile e, su istanza di parte, con la sentenza che decide la causa [Codice di procedura civile 277] può condannare quest’ultimo al risarcimento dei danni causati dalla nullità a norma dell’articolo 60, n. 2.

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