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Art. 156

Rilevanza della nullità

Non può essere pronunciata la nullità per inosservanza di forme di alcun atto del processo, se la nullità non è comminata dalla legge.

Può tuttavia essere pronunciata quando l’atto manca dei requisiti formali indispensabili per il raggiungimento dello scopo [Codice di procedura civile 121].

La nullità non può mai essere pronunciata, se l’atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato.

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