Art. 161
Nullità della sentenza
La nullità delle sentenze soggette ad appello o a ricorso per cassazione può essere fatta valere soltanto nei limiti e secondo le regole proprie di questi mezzi di impugnazione [Codice di procedura civile 156, 339, 360, n. 4].
Questa disposizione non si applica quando la sentenza manca della sottoscrizione del giudice [Codice di procedura civile 132, n. 5; disposizioni di attuazione e transitorie Codice di procedura civile 119].
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