x

x

Art. 160

Nullità della notificazione

La notificazione è nulla se non sono osservate le disposizioni circa la persona alla quale deve essere consegnata la copia [Codice di procedura civile 137, 138, 139, 146], o se vi è incertezza assoluta sulla persona a cui è fatta o sulla data [Codice di procedura civile 148] salva l’applicazione degli articoli 156 e 157 [Codice di procedura civile 291, 354].

NOTA Questo articolo non è ancora commentato.