Art. 159
Estensione della nullità
La nullità di un atto non importa quella degli atti precedenti, né di quelli successivi che ne sono indipendenti [Codice di procedura civile 162, 336].
La nullità di una parte dell’atto non colpisce le altre parti che ne sono indipendenti.
Se il vizio impedisce un determinato effetto, l’atto può tuttavia produrre gli altri effetti ai quali è idoneo [Codice di procedura civile 121].
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