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Art. 158

Nullità derivante dalla costituzione del giudice

La nullità derivante da vizi relativi alla costituzione del giudice [Codice di procedura civile 276; disposizioni di attuazione e transitorie Codice di procedura civile 114] o all’intervento del pubblico ministero [Codice di procedura civile 70, 221, 397, n. 1, 709] è insanabile e deve essere rilevata d’ufficio [Codice di procedura civile 156], salva la disposizione dell’articolo 161.

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