Art. 316
Forma della domanda
Davanti al giudice di pace la domanda si propone mediante citazione a comparire a udienza fissa [Codice di procedura civile 163].
La domanda si può anche proporre verbalmente. Di essa il giudice di pace fa redigere processo verbale che, a cura dell’attore, è notificato con citazione a comparire a udienza fissa.
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