TITOLO IV – Dell’esercizio dell’azione
Principio della domanda
Chi vuole far valere un diritto in giudizio deve proporre domanda al giudice competente [Codice civile 2697, 2907].
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Interesse ad agire
Per proporre una domanda o per contraddire alla stessa è necessario avervi interesse [Codice di procedura civile 81, 105].
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Principio del contraddittorio
Il giudice, salvo che la legge disponga altrimenti [Codice di procedura civile 671, 672, 689, 697, 700, 703, 712], non può statuire sopra alcuna domanda, se la parte contro la quale è proposta non è stata regolarmente citata [Codice di procedura civile 164] e non è comparsa [Codice di procedura civile 171, 181, 290, 291].
Se ritiene di porre a fondamento della decisione una questione rilevata d’ufficio, il giudice riserva la decisione, assegnando alle parti, a pena di nullità, un termine, non inferiore a venti e non superiore a quaranta giorni dalla comunicazione, per il deposito in cancelleria di memorie contenenti osservazioni sulla medesima questione.
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Litisconsorzio necessario
Se la decisione non può pronunciarsi che in confronto di più parti, queste debbono agire o essere convenute nello stesso processo [Codice civile 67, 184, 247, 248, 704, 1010, 1012, 2733, 2738, 2900; Codice di procedura civile 784].
Se questo è promosso da alcune o contro alcune soltanto di esse, il giudice ordina l’integrazione del contraddittorio [Codice di procedura civile 268, 331, 354] in un termine perentorio da lui stabilito [Codice di procedura civile 307].
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Litisconsorzio facoltativo
Più parti possono agire o essere convenute nello stesso processo, quando tra le cause che si propongono esiste connessione per l’oggetto o per il titolo dal quale dipendono [Codice di procedura civile 33], oppure quando la decisione dipende, totalmente o parzialmente, dalla risoluzione di identiche questioni.
Il giudice può disporre, nel corso della istruzione o nella decisione, la separazione delle cause, se vi è istanza di tutte le parti, ovvero quando la continuazione della loro riunione ritarderebbe o renderebbe più gravoso il processo, e può rimettere al giudice inferiore le cause di sua competenza.
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Pluralità di domande contro la stessa parte
Contro la stessa parte possono proporsi nel medesimo processo più domande anche non altrimenti connesse, purché sia osservata la norma dell’articolo 10 secondo comma.
È applicabile la disposizione del secondo comma dell’articolo precedente.
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Intervento volontario
Ciascuno può intervenire in un processo tra altre persone per far valere, in confronto di tutte le parti o di alcune di esse, un diritto relativo all’oggetto o dipendente dal titolo dedotto nel processo medesimo [Codice civile 704, 974, 1015, 1113; Codice di procedura civile 111].
Può altresì intervenire per sostenere le ragioni di alcuna delle parti, quando vi ha un proprio interesse [Codice di procedura civile 100, 246, 344].
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Intervento su istanza di parte
Ciascuna parte può chiamare nel processo un terzo al quale ritiene comune la causa [Codice civile 1012] o dal quale pretende essere garantita [Codice civile 1485, 1917, 1953, n. 1; Codice di procedura civile 32, 108, 111, 167].
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Intervento per ordine del giudice
Il giudice, quando ritiene opportuno che il processo si svolga in confronto di un terzo al quale la causa è comune, ne ordina l’intervento.
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Estromissione del garantito
Se il garante comparisce e accetta di assumere la causa in luogo del garantito [Codice di procedura civile 106], questi può chiedere, qualora le altre parti non si oppongano, la propria estromissione [Codice civile 1485, 1586; Codice di procedura civile 354]. Questa è disposta dal giudice con ordinanza; ma la sentenza di merito pronunciata nel giudizio spiega i suoi effetti anche contro l’estromesso.
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Estromissione dell’obbligato
Se si contende a quale di più parti spetta una prestazione e l’obbligato si dichiara pronto a eseguirla a favore di chi ne ha diritto, il giudice può ordinare il deposito della cosa o della somma dovuta e, dopo il deposito, può estromettere l’obbligato dal processo [Codice civile 1777; Codice di procedura civile 354].
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Successione nel processo
Quando la parte vien meno per morte o per altra causa, il processo è proseguito dal successore universale o in suo confronto [Codice di procedura civile 286, 299, 300].
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Successione a titolo particolare nel diritto controverso
Se nel corso del processo si trasferisce il diritto controverso per atto tra vivi a titolo particolare, il processo prosegue tra le parti originarie [Codice di procedura civile 81].
Se il trasferimento a titolo particolare avviene a causa di morte, il processo è proseguito dal successore universale o in suo confronto [Codice di procedura civile 299].
In ogni caso il successore a titolo particolare può intervenire [Codice di procedura civile 105] o essere chiamato [Codice di procedura civile 106] nel processo e, se le altre parti vi consentono, l’alienante o il successore universale può esserne estromesso.
La sentenza pronunciata contro questi ultimi spiega sempre i suoi effetti anche contro il successore a titolo particolare [Codice civile 2908, 2909] ed è impugnabile anche da lui, salve le norme sull’acquisto in buona fede dei mobili [Codice civile 1153] e sulla trascrizione [Codice civile 2643, 2644].
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