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Art. 111

Successione a titolo particolare nel diritto controverso

Se nel corso del processo si trasferisce il diritto controverso per atto tra vivi a titolo particolare, il processo prosegue tra le parti originarie [Codice di procedura civile 81].

Se il trasferimento a titolo particolare avviene a causa di morte, il processo è proseguito dal successore universale o in suo confronto [Codice di procedura civile 299].

In ogni caso il successore a titolo particolare può intervenire [Codice di procedura civile 105] o essere chiamato [Codice di procedura civile 106] nel processo e, se le altre parti vi consentono, l’alienante o il successore universale può esserne estromesso.

La sentenza pronunciata contro questi ultimi spiega sempre i suoi effetti anche contro il successore a titolo particolare [Codice civile 2908, 2909] ed è impugnabile anche da lui, salve le norme sull’acquisto in buona fede dei mobili [Codice civile 1153] e sulla trascrizione [Codice civile 2643, 2644].

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