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Art. 101

Principio del contraddittorio

Il giudice, salvo che la legge disponga altrimenti [Codice di procedura civile 671, 672, 689, 697, 700, 703, 712], non può statuire sopra alcuna domanda, se la parte contro la quale è proposta non è stata regolarmente citata [Codice di procedura civile 164] e non è comparsa [Codice di procedura civile 171, 181, 290, 291].

Se ritiene di porre a fondamento della decisione una questione rilevata d’ufficio, il giudice riserva la decisione, assegnando alle parti, a pena di nullità, un termine, non inferiore a venti e non superiore a quaranta giorni dalla comunicazione, per il deposito in cancelleria di memorie contenenti osservazioni sulla medesima questione.

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