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Art. 102

Litisconsorzio necessario

Se la decisione non può pronunciarsi che in confronto di più parti, queste debbono agire o essere convenute nello stesso processo [Codice civile 67, 184, 247, 248, 704, 1010, 1012, 2733, 2738, 2900; Codice di procedura civile 784].

Se questo è promosso da alcune o contro alcune soltanto di esse, il giudice ordina l’integrazione del contraddittorio [Codice di procedura civile 268, 331, 354] in un termine perentorio da lui stabilito [Codice di procedura civile 307].

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