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Art. 105

Intervento volontario

Ciascuno può intervenire in un processo tra altre persone per far valere, in confronto di tutte le parti o di alcune di esse, un diritto relativo all’oggetto o dipendente dal titolo dedotto nel processo medesimo [Codice civile 704, 974, 1015, 1113; Codice di procedura civile 111].

Può altresì intervenire per sostenere le ragioni di alcuna delle parti, quando vi ha un proprio interesse [Codice di procedura civile 100, 246, 344].

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