Messaggio di errore

Access denied. You must log in to view this page.

Art. 105

Intervento volontario

Ciascuno può intervenire in un processo tra altre persone per far valere, in confronto di tutte le parti o di alcune di esse, un diritto relativo all’oggetto o dipendente dal titolo dedotto nel processo medesimo [Codice civile 704, 974, 1015, 1113; Codice di procedura civile 111].

Può altresì intervenire per sostenere le ragioni di alcuna delle parti, quando vi ha un proprio interesse [Codice di procedura civile 100, 246, 344].

NOTA Questo articolo non è ancora commentato.